CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 17 marzo 2011 (1)
Causa C‑503/09
Lucy Stewart
contro
Secretary of State for Work and Pensions
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)]
«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni di malattia – Prestazioni di invalidità – Prestazioni speciali a carattere non contributivo – Nozioni – Indennità per incapacità temporanea a favore di giovani disabili – Presupposti per la concessione – Condizioni di residenza e di soggiorno sul territorio dello Stato membro – Ammissibilità – Art. 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 19 e 28 del regolamento (CEE) n. 1408/71»
Indice
I – Ambito normativo
A – La normativa dell’Unione
B – La normativa nazionale
II – I fatti all’origine della causa principale
III – Le questioni pregiudiziali
IV – La riformulazione delle questioni sollevate dal giudice del rinvio con riguardo tanto alla loro struttura quanto al loro contenuto specifico
A – La prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili
B – Il triplice requisito della residenza e del soggiorno
V – La residenza, requisito per la concessione di prestazioni sociali a priori sospetta con riguardo al diritto dell’Unione
A – Le prestazioni per invalidità
B – Le prestazioni di malattia
VI – Il requisito della residenza rafforzata quale requisito «costitutivo» di un collegamento in considerazione delle esigenze del diritto dell’Unione
A – L’esame delle possibilità di principio
B – L’esame delle condizioni di ammissibilità
VII – Conclusione
1. La presente causa offre alla Corte l’occasione di esaminare la questione se, in sintesi, il regolamento (CEE) n. 1408/71 (2) consenta al legislatore di uno Stato membro di subordinare il beneficio di una prestazione sociale al presupposto che il richiedente risieda e soggiorni sul territorio di questo Stato alla data della presentazione della domanda e abbia previamente risieduto su detto territorio per un periodo determinato, tenendo presente che la configurazione di tale prestazione è molto particolare. Nella specie, la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili oggetto del procedimento principale, è definita dalla normativa nazionale come una deroga alla prestazione per incapacità di diritto comune. Il requisito della residenza, così rafforzato dal requisito del soggiorno cui il beneficio di questa prestazione sociale è subordinato, finirebbe per sostituirsi, puramente e semplicemente, alla condizione della contribuzione al regime generale di previdenza sociale cui la prestazione di diritto comune è comunque assoggettata. La prestazione per incapacità temporanea per giovani inabili si presenta, in tal modo, come una prestazione sostanzialmente non contributiva, subordinata ad una condizione «costitutiva» di residenza e di soggiorno che deroga alle condizioni di diritto comune di una prestazione che presenta tutte le caratteristiche di una prestazione contributiva.
2. È con un ragionamento articolato su due fasi che mi propongo di affrontare tale questione un poco paradossale. In un primo momento, cercherò di assoggettare tale requisito di residenza rafforzata dal requisito del soggiorno ad una trattazione «ordinaria», esaminando la sua compatibilità con le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1408/71. Ci si chiede se sia ammissibile un requisito di tal genere alla luce del principio dell’eliminazione delle clausole di residenza, come stabilito dall’art. 10 del regolamento n. 1408/71, e del principio dell’«esportabilità» di talune prestazioni sociali, come si evince dalla giurisprudenza della Corte. In un secondo momento mi sforzerò di proporre alla Corte una lettura della giurisprudenza «adattata» alla specificità del requisito della residenza e del soggiorno e alla particolarità della fattispecie oggetto del procedimento principale.
I – Ambito normativo
A – La normativa dell’Unione
3. L’art. 4 del regolamento n. 1408/71 definisce il campo di applicazione sostanziale di quest’ultimo come segue:
1. «Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
(…)
2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.
2bis. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell’ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d’applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell’assistenza sociale.
Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo”, si intendono le prestazioni:
a) che sono destinate:
i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato; o
ii) unicamente a garantire la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato; e
b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive; e
c) che sono elencate nell’allegato II bis».
4. L’art 5 del regolamento n. 1408/71 precisa che sono gli Stati membri ad indicare le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, n. 2 bis, del regolamento stesso.
5. L’art. 10 del regolamento n. 1408/71 stabilisce segnatamente il principio dell’eliminazione delle clausole di residenza delle prestazioni di invalidità. Il n. 1 di tale articolo così dispone:
«1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».
6. Il primo capitolo del titolo III del regolamento n. 1408/71 raggruppa le disposizioni particolari alle prestazioni di malattia e maternità, tra le quali l’art. 19, che così recita:
«1. II lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:
a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;
b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.
Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d’occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell’istituzione alla quale il lavoratore subordinato e autonomo è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un’attività professionale nel territorio di detto Stato membro».
7. L’art. 28 del regolamento n. 1408/71 così dispone:
«1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro, oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all’articolo 18 e all’allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:
a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell’istituzione di cui al paragrafo 2, dall’istituzione del luogo di residenza, come se l’interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;
b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall’istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente».
B – La normativa nazionale
8. La legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di previdenza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (3)) ha istituito una prestazione per incapacità (“incapacity benefit”) che garantisce un reddito sostitutivo alle persone che non abbiano ancora raggiunto l’età legale della pensione e che si trovino in stato di incapacità lavorativa a causa di malattia o di handicap. Definita come una prestazione sociale a carattere contributivo dall’art. 20, n. 1, lett. c), del SSCBA, tale prestazione di incapacità viene versata, in virtù dell’art. 163 della legge del 1992 sull’amministrazione della previdenza sociale (Social Security Administration Act), dal Fondo nazionale previdenziale (National Insurance Fund, art. 1°, n. 1, del SSCBA), il cui bilancio è finanziato dai contributi versati dai beneficiari di redditi, dai datori di lavoro nonché da altri soggetti.
9. La prestazione per incapacità è composta da una prestazione temporanea, prevista all’art. 30A, n. 4, del SSCBA, che può essere versata per un periodo massimo di 364 giorni, e da una prestazione di lunga durata, prevista all’art. 30A, n. 5, del SSCBA.
10. La prestazione per incapacità temporanea è versata con un’aliquota ridotta per i primi 196 giorni, poi con un’aliquota superiore, ma che resta inferiore a quella della prestazione per incapacità di lunga durata. Il beneficio della prestazione per incapacità temporanea è escluso, in virtù dell’allegato 12, n. 1, del SSCBA, nel caso in cui il richiedente percepisca un’indennità per malattia (“statutory sick pay”), che può essere versata per un periodo massimo di 28 settimane (196 giorni). L’importo della prestazione per incapacità può essere ridotto in ragione dell’importo delle prestazioni di pensione cui il richiedente ha diritto.
11. Il diritto all’indennità per incapacità temporanea è subordinato, essenzialmente, ad una determinata anzianità contributiva del richiedente.
12. I richiedenti che non soddisfino i requisiti relativi all’anzianità contributiva, ma che siano inabili al lavoro, possono beneficiare di un sussidio, che è una prestazione integrativa del reddito.
13. Emerge peraltro dall’ordinanza come anche dalle osservazioni depositate che, in virtù dell’art. 30A, n. 1, del SSCBA, le persone inabili al lavoro, ma che non soddisfino i requisiti di contribuzione, segnatamente perché, soffrendo di una disabilità prima del raggiungimento dell’età lavorativa legale (16 anni), non hanno mai potuto versare al regime di previdenza sociale i contributi necessari per l’acquisizione del diritto alla prestazione per incapacità temporanea, possono tuttavia beneficiarne senza dover produrre un’anzianità contributiva, a condizione di soddisfare i requisiti previsti all’art. 30A, n. 2A, del SSCBA, entrato in vigore il 6 aprile 2001 (4).
14. L’art. 30A, n. 1, del SSCBA, così recita:
«In applicazione delle seguenti disposizioni del presente articolo, una persona che:
a) soddisfi una delle condizioni enunciate al seguente n. 2; ovvero, qualora non soddisfi tali condizioni;
b) soddisfi tutte le condizioni elencate al seguente n. 2A;
ha il diritto di percepire una prestazione di incapacità temporanea per ogni giorno in cui essa si sia trovata in stato di incapacità lavorativa incluso in un periodo di inabilità lavorativa».
15. L’art. 30A, comma 2A, del SSCBA stabilisce:
«(2A) Le condizioni menzionate nel precedente n. 1, lett. b), sono:
a) (il richiedente) deve aver compiuto il 16º anno di età alla data considerata;
b) il richiedente deve essere di età inferiore a 20 anni o, nei casi prescritti, a 25 anni, ad una data compresa nel periodo di incapacità lavorativa;
c) il richiedente deve essere stato incapace al lavoro per 196 giorni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda, o in data anteriore, nel periodo di inabilità lavorativa in cui aveva almeno 16 anni di età;
d) alla data considerata il richiedente deve soddisfare i requisiti di legge relativi alla residenza o al soggiorno in Gran Bretagna; e
e) a tale data, il richiedente non deve essere una persona beneficiaria di una formazione a tempo pieno».
16. La prestazione per incapacità erogata a queste condizioni, che ha sostituito l’indennità per inabilità grave, è di fatto indicata come un’«indennità per incapacità lavorativa per giovani disabili».
17. Il beneficiario della prestazione per incapacità temporanea può beneficiare della prestazione per incapacità di lunga durata qualora la malattia o l’incapacità perduri, in virtù dell’art. 30A, n. 5, del SSCBA. Quest’ultima disposizione così recita:
«Allorché, in applicazione (dell’art. 30A, n. 4, del SSCBA), cessi il diritto del beneficiario ad una prestazione per incapacità temporanea, questi acquisisce il diritto ad una prestazione per incapacità di lunga durata per ogni giorno ulteriore compreso nello stesso periodo di inabilità durante il quale non abbia ancora raggiunto l’età legale di pensionamento».
18. Il requisito di residenza o di soggiorno, di cui all’art. 30A, n. 2A, lett. d), del SSCBA, è definito dall’art. 16, n. 1, del regolamento di previdenza sociale (prestazione per incapacità) del 1994 [Social Security (Incapacity Benefit) Regulations 1994(5)], così formulato:
«16. Requisiti di residenza e di soggiorno
1) I requisiti prescritti ai fini dell’applicazione dell’art. 30A, n. 2A, lett. d), [del SSCBA] relativi alla residenza o al soggiorno in Gran Bretagna implicano per ogni persona interessata che questa, alla data di presentazione della domanda,
a) possieda la propria residenza abituale in Gran Bretagna;
b) non sia una persona soggetta al controllo dell’autorità per l’immigrazione ai sensi della sezione 115(9) dell’Immigration Asylum Act 1999 (legge del 1999 relativa all’immigrazione e all’asilo) (...);
c) soggiorni in Gran Bretagna; e
d) abbia soggiornato in Gran Bretagna per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore a 26 settimane nelle 52 settimane immediatamente precedenti la detta data».
II – I fatti all’origine della causa principale
19. Lucy Stewart, la ricorrente nel procedimento principale, una cittadina del Regno Unito nata il 20 novembre 1989, vive in Spagna con i suoi genitori dal mese di agosto 2000. Affetta dalla sindrome di Down, ella non ha mai lavorato ed è pacifico che, secondo ogni probabilità, non potrà mai esercitare un’attività professionale, quantomeno normale.
20. La ricorrente nel procedimento principale beneficia, dalla sua creazione nell’aprile 1992, di un assegno di sussistenza per persone disabili (disability living allowance (6)). Dalla decisione di rinvio si evince che ella ha probabilmente ricevuto, prima di tale data, un sussidio di accompagnamento. Tali prestazioni le sono state erogate in Spagna in forza dell’art. 95b del regolamento n. 1408/71. L’assegno di sussistenza per disabili, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, può essere concesso per una durata illimitata, ossia fintantoché non cambino le circostanze che conferiscono il diritto.
21. La madre della ricorrente nel procedimento principale percepisce una pensione di vecchiaia dal 25 luglio 2005 e, in precedenza, fruiva di una prestazione per incapacità.
22. Il padre della ricorrente nel procedimento principale, che ha lavorato da ultimo nel Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord nel corso dell’esercizio fiscale 2000/2001, percepisce una pensione aziendale e, dall’ottobre 2009, una pensione di vecchiaia da detto Stato membro.
23. Il 31 ottobre 2005, la ricorrente nel procedimento principale, rappresentata da sua madre, presentava una domanda volta all’erogazione, a partire dal suo sedicesimo compleanno, della prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, prevista all’art. 30A, n. 2A, del SSCBA.
24. Il 24 novembre 2005, il Secretary of State for Work and Pensions, convenuto nel procedimento principale, respingeva la domanda, in base al rilievo che la ricorrente nel procedimento principale «non soggiornava in Gran Bretagna».
25. È pacifico che la ricorrente nel procedimento principale non soddisfaceva né il requisito della residenza, né quello del soggiorno, né quello del soggiorno pregresso, previsti rispettivamente all’art. 16, n. 1, lett. a), c) e d), del SSIBR.
26. A fronte dell’opposizione della ricorrente nel procedimento principale, sempre rappresentata dalla madre, il Secretary of State for Work and Pensions riesaminava e confermava la sua decisione 24 novembre 2005. Sottolineando che la ricorrente nel procedimento principale aveva vissuto in Spagna nei cinque anni precedenti la domanda, il Secretary of State for Work and Pensions osservava che essa non soddisfaceva il requisito di avere soggiornato in Gran Bretagna il primo giorno a partire dal quale ella intendeva beneficiare della prestazione di incapacità, aggiungendo che la normativa dell’Unione non poteva consentirle di soddisfare tale requisito.
III – Le questioni pregiudiziali
27. Ciò premesso, il giudice del rinvio, l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber), dinanzi alla quale detta decisione è stata impugnata, il 16 novembre 2009 decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una prestazione con le caratteristiche di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisca una prestazione di malattia ovvero una prestazione di invalidità ai sensi del [regolamento n. 1408/71].
2) Qualora la prima questione sia risolta nel senso che tale detta prestazione debba essere considerata una prestazione per malattia:
a) se una persona quale la madre della ricorrente, che abbia cessato definitivamente ogni attività lavorativa subordinata o autonoma a seguito del proprio pensionamento, debba nondimeno essere considerata “lavoratore” ai sensi dell’art. 19 [di tale regolamento], a motivo della sua precedente attività lavorativa subordinata o autonoma, o se, invece, tale persona rientri nell’ambito di applicazione degli artt. 27 34 [del suddetto regolamento] (titolari di pensioni o di rendite);
b) se una persona quale il padre della ricorrente, che non eserciti alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma dal 2001, debba essere comunque considerata “lavoratore”, ai sensi dell’art. 19 del [medesimo] regolamento, a motivo della sua precedente attività lavorativa subordinata o autonoma;
c) se un richiedente debba essere considerato “titolare di pensione” ai sensi dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, in virtù della concessione di una prestazione erogata ai sensi dell’art. 95 ter del regolamento medesimo, nonostante il fatto che: i) non sia mai stato un lavoratore subordinato ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71; ii) non abbia raggiunto l’età pensionabile, e iii) rientri nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 solo in quanto familiare di un lavoratore;
d) qualora un titolare di pensione rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, se un familiare di detto titolare, che sia stato permanentemente co residente del medesimo nello stesso Stato membro, possa richiedere, ai sensi dell’art. 28, n. 1, [di tale regolamento], nel combinato disposto con il successivo art. 29 [del regolamento in questione], una prestazione di malattia in denaro all’istituzione competente indicata dall’art. 28, n. 2, [dello stesso regolamento], laddove tale prestazione (se dovuta) sia esigibile dal familiare (e non dal titolare della pensione);
e) se una condizione imposta dalla normativa nazionale in materia di previdenza sociale che limiti l’acquisto iniziale del diritto ad una prestazione di malattia alle persone che abbiano compiuto un periodo obbligatorio di soggiorno pregresso nello Stato membro competente in un determinato lasso di tempo, sia compatibile, ove applicabile [in funzione delle soluzioni fornite ai precedenti quesiti a) d)], con gli artt. 19 e/o 28 del regolamento n. 1408/71.
3) Nel caso in cui la prima questione venga risolta nel senso che la prestazione de qua debba essere considerata quale prestazione di invalidità, se la disposizione di cui all’art. 10 del regolamento n. 1408/71, laddove si riferisce alle prestazioni “acquisit[e] in base alla legislazione di uno o più Stati membri”, significhi che, ai sensi del regolamento n. 1408/71, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire condizioni per l’acquisto iniziale di tali prestazioni di invalidità basate sulla residenza nello Stato membro interessato o sulla dimostrazione di periodi obbligatori di soggiorno pregresso in tale Stato membro, di modo che un richiedente non possa esigere per la prima volta la suddetta prestazione da un altro Stato membro».» (7).
IV – La riformulazione delle questioni sollevate dal giudice del rinvio con riguardo tanto alla loro struttura quanto al loro contenuto specifico
28. La particolarità della presente causa sta nel fatto che, nella mia risposta, dovrò per forza soffermarmi sia sulla struttura che sulla rilevanza delle varie questioni sollevate, che saranno sottoposte ad una cura dimagrante. In parole povere, cercherò di dimostrare sotto quale profilo la distinzione tra prestazione per malattia e prestazione per incapacità, oggetto della prima questione e che struttura il resto delle questioni, sia in pratica priva di effetti; mi sforzerò di rivelare come sia difficile trattare autonomamente il requisito della residenza e quello del soggiorno; infine, cercherò di dimostrare che la questione cruciale sollevata da questa causa è quella della «residenza abituale» e che è solo in questo contesto che sarà realmente possibile interrogarsi, al momento opportuno, sullo status della ricorrente, sulla sua qualità di familiare di una persona titolare di una pensione ai sensi del regolamento n. 1408/71. Il problema è che questa «ricostruzione» delle questioni sollevate dal giudice del rinvio non può essere fatta semplicemente all’inizio della risposta che desidero dare, ma può risultare soltanto dal ragionamento che si deve seguire. A tal fine, occorre porre in evidenza, in limine, la singolarità di quella che viene qui chiamata la «prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili».
A – La prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili
29. La singolarità della prestazione per incapacità temporanea in età giovanile, introdotta nel 2001 (8), sta nel fatto che essa costituisce una prestazione sostanzialmente non contributiva (9) collocata in un contesto più generale, vale a dire la prestazione per incapacità di diritto comune, che presenta tutte le caratteristiche di una prestazione contributiva.
30. La prestazione per incapacità di diritto comune viene, infatti, concessa subordinatamente alla condizione, principalmente, della contribuzione al regime generale di previdenza sociale, mentre la prestazione per incapacità temporanea per i giovani disabili è concessa, in deroga a tale requisito, a prescindere da ogni contribuzione, ma a condizione che il richiedente soddisfi un triplice requisito (10) di residenza e di soggiorno sullo Stato membro.
31. La prestazione de qua, infatti, può essere erogata a titolo personale, come reddito sostitutivo, a chiunque, giunto all’età lavorativa, si trovi nell’incapacità di lavorare a causa di malattia o di inabilità e non possa beneficiare della prestazione per incapacità di diritto comune per non avervi previamente contribuito. Questa è la situazione della ricorrente nel procedimento principale, giovane disabile che non ha mai lavorato, che ha chiesto di fruire della prestazione per incapacità temporanea a decorrere dal giorno del compimento del sedicesimo anno di età.
B – Il triplice requisito della residenza e del soggiorno
32. In termini più concreti, il beneficio della prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili è assoggettato al triplice requisito che il richiedente risieda abitualmente sul territorio dello Stato membro (requisito della residenza abituale), che soggiorni su tale territorio alla data della presentazione della domanda (requisito del soggiorno attuale) e che vi abbia soggiornato per almeno 26 settimane nel corso delle 52 settimane precedenti la presentazione della domanda (requisito del soggiorno pregresso). Si tratta, dunque, di un requisito di residenza abituale, in qualche modo «rafforzato» da un duplice requisito di soggiorno.
33. Occorre osservare in proposito, come sottolinea il giudice del rinvio, che, se la domanda della ricorrente nel procedimento principale è stata respinta in quanto la ricorrente stessa non soddisfaceva il requisito del soggiorno sul territorio dello Stato membro alla data della presentazione della domanda, essa avrebbe potuto essere respinta anche in quanto non soddisfaceva il requisito della residenza o quello del soggiorno pregresso. Sembra peraltro evincersi dalla seconda questione, lett. e), riguardante solo il requisito del soggiorno pregresso, e dalla terza questione, riguardante sia il requisito di residenza sia quello del soggiorno pregresso, che il giudice del rinvio considera che detti requisiti siano «autonomi», che essi operino in modo autonomo e debbano, pertanto, essere intesi in modo autonomo.
34. Orbene, occorre insistere sul fatto che i due requisiti del soggiorno hanno senso, sotto il profilo sistematico, solo in relazione con il requisito della residenza. Sembra, infatti, escluso ritenere che il legislatore nazionale abbia potuto contemplare la possibilità di concedere la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili sull’unico fondamento del soggiorno pregresso e/o attuale del richiedente, ovvero nell’ipotesi in cui il richiedente, pur non disponendo di una residenza abituale sul territorio dello Stato membro, soddisfi gli altri due requisiti. In altre parole, ancorché si possa discutere della compatibilità del requisito del soggiorno pregresso con il diritto dell’Unione, tenendo invece presente che, pacificamente, il requisito della residenza abituale non è in ogni caso compatibile, è ovvio che il requisito del soggiorno pregresso, nell’ambito della struttura della prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, non ha alcuna possibilità di esistere in modo autonomo.
35. In conclusione, la distinzione operata dal giudice del rinvio tra prestazioni per malattia e prestazioni per invalidità resta irrilevante, per quanto riguarda la compatibilità dei requisiti su cui rispettivamente ci si interroga, ossia il requisito della residenza abituale in un caso e i requisiti della residenza abituale e del soggiorno pregresso nell’altro, per lo meno qualora il requisito della residenza abituale si riveli illegittimo in entrambi i casi, come sosterrò in un primo momento.
V – La residenza, requisito per la concessione di prestazioni sociali a priori sospetta con riguardo al diritto dell’Unione
36. I requisiti di residenza sono, per principio, «sospetti» nel diritto dell’Unione. Essi sono generalmente considerati incompatibili con le disposizioni del regolamento n. 1408/71, applicabili sia alle prestazioni per malattia sia a quelle per invalidità, considerato che, in ogni caso, intervengono in via «integrativa», vale a dire, aggiungendosi ai requisiti, cui è subordinato il sorgere dei diritti, che gli Stati membri possono imporre. In questa prima fase cercherò, come già detto, di presentare il diritto applicabile come se ci trovassimo di fronte ad una clausola di residenza ordinaria.
A – Le prestazioni per invalidità
37. L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che stabilisce il principio dell’eliminazione delle clausole di residenza (11) e garantisce l’«esportabilità» delle prestazioni per invalidità ha per oggetto, segnatamente, conformemente all’art. 42 CE, di favorire la libera circolazione dei lavoratori, tutelandone gli interessi contro i pregiudizi che potrebbero derivare dal trasferimento della loro residenza da una Stato membro ad un altro (12).
38. Questa disposizione implica non solo che gli interessati conservano il diritto di beneficiare delle pensioni, rendite e assegni acquisiti in virtù della normativa di uno o più Stati membri, dopo aver stabilito la loro residenza in un altro Stato membro, ma anche, ciò che nella specie è particolarmente importante, che l’acquisizione di tale diritto non può essere loro negata per il solo motivo di non risiedere sul territorio dello Stato dove si trova l’istituzione debitrice (13). Come ha potuto sottolineare l’avvocato generale Darmon nelle conclusioni presentate per la causa Stanton Newton (14), citata supra, se tale distinzione venisse ammessa, sarebbe molto facile eludere il divieto di cui all’art. 10 del regolamento n. 1408/71: «basterebbe che il legislatore collocasse i requisiti di residenza fra le condizioni relative alla concessione per sfuggire a tale divieto».
B – Le prestazioni di malattia
39. L’art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, dal canto suo, stabilisce che il lavoratore subordinato o autonomo che risieda nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfi le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, beneficia nello Stato in cui risiede delle prestazioni in denaro erogate nello Stato membro competente.
40. Questa disposizione osta anche a qualsiasi disposizione di uno Stato membro che subordini il versamento delle prestazioni di malattia ad un requisito di residenza (15).
41. Allo stesso modo, in virtù dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 1408/71, il familiare di un lavoratore ha diritto di chiedere allo Stato membro d’impiego di tale lavoratore il versamento di prestazioni di malattia in un altro Stato membro dove ha la sua residenza, qualora sia in possesso degli altri requisiti per la concessione e purché non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla normativa dello Stato nel cui territorio egli risiede (16).
42. Nella sentenza Hosse, citata supra, la Corte ha precisato che l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 1408/71 mirava specificamente ad evitare che l’erogazione di prestazioni di malattia fosse subordinata alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro competente, al fine di non dissuadere i lavoratori comunitari dall’esercitare il proprio diritto alla libera circolazione. La Corte ha dichiarato che «sarebbe contrario all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 1408/71 privare la figlia di un lavoratore del beneficio di una prestazione cui essa avrebbe diritto se fosse residente nello Stato competente» (17).
43. La Corte ha infine riconosciuto anche ai titolari di una pensione o di una rendita un diritto, in virtù dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, all’esportazione delle prestazioni di malattia (18).
44. In considerazione della ratio della giurisprudenza richiamata supra, si può infine ammettere che tale diritto all’esportazione delle prestazioni di malattia debba essere riconosciuto anche ai familiari di una persona titolare di una pensione.
45. A questo riguardo, se è pur vero, come ha fatto valere il governo del Regno Unito, che la Corte ha potuto, in un primo tempo, affermare che un discendente a carico di un lavoratore migrante non poteva chiedere, nella sua qualità di familiare di un lavoratore, un’indennità per disabilità prevista dalla legislazione nazionale come diritto proprio (19), essa ha tuttavia ulteriormente rigidamente circoscritto la portata di tale giurisprudenza (20).
46. La Corte ha infatti dichiarato che la distinzione tra diritti propri del lavoratore e diritti derivati dei suoi familiari era rilevante solo nel caso in cui un familiare invocasse talune disposizioni del regolamento n. 1408/71 applicabili esclusivamente ai lavoratori, escludendo i loro familiari (21).
47. Di conseguenza, se il principio dell’eliminazione delle clausole di residenza di cui all’art. 10 del regolamento n. 1408/71 o il principio dell’«esportabilità» delle prestazioni per malattia, espressi nella giurisprudenza relativa agli artt. 19 e 28 del detto regolamento, venissero rigorosamente e, per così dire, automaticamente applicati alla situazione oggetto del procedimento principale, la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili dovrebbe essere versata alla ricorrente del detto procedimento.
48. In conclusione, la Corte potrebbe affermare, alla luce di tutta la menzionata giurisprudenza, che l’art. 10 o gli artt. 19 e 28 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione, ad una persona nella situazione della ricorrente nel procedimento principale, di un requisito di residenza rafforzata come quello in causa nel procedimento principale, o ancora che il regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordini l’erogazione di una prestazione sociale, quale la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili alla condizione che il beneficiario soddisfi requisiti di residenza e di soggiorno pregresso sul territorio del detto Stato membro.
49. È in questa prospettiva, e prima di passare alle considerazioni successive, che è importante insistere sul fatto che il requisito di residenza rafforzata oggetto del procedimento principale non svolge un ruolo «supplementare» per assumere, invece, una funzione di natura del tutto diversa. In questo contesto, se tale dovesse essere la soluzione della Corte alle questioni pregiudiziali poste dal giudice a quo, la conseguenza non sarebbe di poco conto. Per intendere appieno la portata di questa opzione, occorre tenere presente che, in mancanza del requisito della residenza rafforzata, ogni cittadino di uno Stato membro che si trovi nella situazione della ricorrente nel procedimento principale, ossia tra i 16 e i 20 anni (non oltre i 25 anni) ma inabile al lavoro nei 196 giorni precedenti la data di compimento dei 16 anni e che non benefici di una formazione a tempo pieno, potrebbe chiedere, ed ottenere, la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, senza magari essere mai stato iscritto al regime di previdenza sociale nello Stato membro medesimo.
50. Ciò significa sollevare la questione se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso possa costringere uno Stato membro a scegliere ineluttabilmente tra la soppressione di una prestazione sociale concepita in tali termini e le cui condizioni di concessione supererebbero i limiti del ragionevole e la trasformazione di tale prestazione sociale in modo da poterla qualificare, in conformità con la giurisprudenza della Corte, come prestazione speciale a carattere non contributivo. Non sono dell’avviso che il diritto dell’Unione imponga tale alternativa.
VI – Il requisito della residenza rafforzata quale requisito «costitutivo» di un collegamento in considerazione delle esigenze del diritto dell’Unione
51. Dall’insieme della giurisprudenza richiamata supra si evince che, in tutte le ipotesi nelle quali i requisiti di residenza sono stati considerati come incompatibili con i dettami del diritto dell’Unione, essi intervenivano essenzialmente come condizioni «supplementari» o complementari ai requisiti di acquisizione del diritto alle prestazioni sociali, generalmente i requisiti di contribuzione al regime di previdenza sociale, e soddisfacevano, dunque, principalmente una funzione di esclusione dei beneficiari che si fossero avvalsi del loro diritto alla libera circolazione. Ciò premesso, giustamente la giurisprudenza si è dimostrata particolarmente esigente nella sua applicazione del principio di eliminazione delle clausole di residenza o del principio di «esportabilità» delle prestazioni sociali.
52. Peraltro, il requisito della residenza rafforzata che la Corte si trova ad affrontare nella causa in esame si presenta in un contesto del tutto diverso. È in quest’ottica che va analizzato l’argomento del Regno Unito, allorché esso fa valere che il requisito della residenza rafforzata è un requisito di acquisizione del diritto alla prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, che si sostituisce, nell’interesse dei suoi beneficiari, alla condizione di contribuzione di diritto comune.
53. A tal riguardo va osservato, in limine, che la Corte ha ripetutamente dichiarato che gli Stati membri hanno conservato il potere di gestire il proprio sistema di previdenza sociale, a condizione che lo esercitassero nel rispetto del diritto dell’Unione (22). Tale potere implica che spetta loro definire sia il perimetro del loro sistema di previdenza sociale, sia le condizioni alle quali deve essere subordinato il beneficio delle prestazioni sociali erogate nell’ambito di detto sistema, salvo che dette condizioni siano conformi al diritto dell’Unione e, soprattutto, che esse non siano discriminatorie. È compito dei soli Stati membri definire la portata della solidarietà nazionale e le condizioni in cui essa deve esprimersi. Spetta loro, segnatamente, distinguere tra le diverse prestazioni erogate, quelle che avranno un carattere contributivo da quelle che rivestiranno le caratteristiche di una prestazione speciale a carattere non contributivo, sempre nel rispetto del diritto dell’Unione (23).
54. Il regolamento n. 1408/71 persegue infatti, conformemente all’art. 42 CE, solo un obiettivo di coordinamento delle normative degli Stati membri in materia di previdenza sociale, e non la loro armonizzazione. Spetta dunque, conformemente ad una giurisprudenza costante, alle sole normative nazionali determinare le condizioni del diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o a questo o quel settore di detto regime, sempre che tali condizioni non operino alcuna discriminazione tra i cittadini nazionali e i cittadini degli altri Stati membri (24).
55. È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare il requisito della residenza rafforzata in questione, cui è subordinato il beneficio della prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, nella misura in cui esso sostituisce quello della contribuzione di diritto comune e svolge, di conseguenza, la funzione di collegamento normalmente attribuita a quest’ultimo. In questa prospettiva, in un primo tempo cercherò di esaminare se sia possibile, in linea di principio, ammettere tale requisito della residenza per cercare, in un secondo tempo, di determinare le condizioni alle quali esso dovrebbe essere assoggettato.
A – L’esame delle possibilità di principio
56. Occorre rilevare, anzitutto, che il regolamento n. 1408/71 non esclude in modo assoluto che la residenza, a certe condizioni, possa costituire un criterio di collegamento al regime di previdenza sociale di uno Stato membro, alla stessa guisa di un periodo d’impiego. Lo testimonia, segnatamente, l’art. 18 del regolamento n. 1408/7, che prevede la possibilità che una normativa nazionale «subordini l’acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d’occupazione o di residenza»(25).
57. L’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 prevede, peraltro, espressamente la facoltà degli Stati membri di subordinare la concessione di prestazioni speciali a carattere non contributivo ad un requisito di residenza.
58. In altri termini, se i requisiti di residenza sono generalmente considerati come restrizioni alla libera circolazione ai sensi dell’art. 18 CE, segnatamente, è parimenti riconosciuto che essi possano essere giustificati (26), alla luce del diritto dell’Unione, a condizione che si fondino su considerazioni oggettive d’interesse generale indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e che risultino proporzionati agli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa nazionale (27).
59. La Corte ha così ammesso che l’utilizzazione, ad opera del legislatore nazionale, della residenza come criterio di delimitazione della cerchia dei beneficiari di una prestazione sociale e, dunque, della portata dell’obbligo di solidarietà di cui essa è espressione, poteva costituire, in quanto manifestazione del grado di collegamento di tale cerchia di persone alla società all’origine di siffatto sforzo di solidarietà, una considerazione oggettiva di interesse generale (28), idonea a giustificare una restrizione alla libera circolazione delle persone.
60. È alla luce di tali considerazioni che il carattere di per sé non sostanzialmente contributivo della prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili assume tutta la sua importanza.
61. Sotto molti aspetti, infatti, gli stessi requisiti di erogazione della prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, in quanto deroga alle condizioni di erogazione di diritto comune della prestazione per incapacità fondate sul principio dei contributi preventivi, costituiscono la manifestazione di uno sforzo di solidarietà che risponde incontestabilmente a considerazioni oggettive di interesse generale, nella specie, la necessità di tutelare i giovani lavoratori in stato di incapacità al lavoro non coperti dal regime di assicurazione malattia di diritto comune.
62. Come ha fatto valere il governo del Regno Unito, se il requisito della residenza rafforzata funge effettivamente da condizione di acquisizione del diritto alla prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, ciò è soltanto per porre rimedio all’assenza di contributi preventivi dei suoi beneficiari.
63. Ciò che conta non è tanto il fatto che la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili sia materialmente non contributiva, quanto il ruolo che il requisito della residenza rafforzata è chiamato a svolgere in assenza di contribuzione, ovvero in una situazione in cui non esiste alcun collegamento tra la prestazione e il beneficiario della medesima, e neppure tra lo Stato membro considerato competente e il soggetto richiedente la prestazione.
64. In altri termini, il requisito di residenza rafforzata funge da sostituto ai contributi del regime di previdenza sociale (29), interviene come collegamento indispensabile ed è così che esso deve essere analizzato, vale a dire come nesso tra la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili e i suoi beneficiari. Esso svolge, dunque, una funzione non più «supplementare» ai requisiti necessari per il sorgere del diritto alla prestazione, bensì «costitutiva» del collegamento tra il regime di sicurezza sociale nel quale si inserisce la prestazione e i suoi beneficiari che non soddisfano i requisiti di contribuzione.
65. Sotto questo profilo, tale requisito della residenza rafforzata è concepito al fine di includere nella cerchia dei beneficiari della prestazione di incapacità in generale i giovani disabili che non soddisfano le condizioni di contribuzione e non al fine di escludere dal beneficio della prestazione i giovani disabili residenti in un altro Stato membro.
66. Tuttavia, la sola circostanza che il requisito della residenza rafforzata non persegue alcun obiettivo discriminatorio non implica che esso debba automaticamente essere considerato compatibile con il diritto dell’Unione. Occorre, infatti, parimenti garantire che esso non produca alcun effetto discriminatorio e vegliare affinché la sua applicazione sia perfettamente compatibile con il disposto del regolamento n. 1408/71 e con le disposizioni del trattato e i principi generali del diritto dell’Unione. Si pone, così, l’inevitabile questione delle sue condizioni di ammissione.
B – L’esame delle condizioni di ammissibilità
67. Un requisito di residenza rafforzata come quello posto dalla normativa del Regno Unito in causa nel procedimento principale può essere eventualmente giustificato solo alla duplice condizione che svolga il ruolo di collegamento e che sia rilevante solo in mancanza di ogni altro elemento di collegamento.
68. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che un requisito di residenza non può essere considerato un segno sufficientemente indicativo del collegamento dei richiedenti con lo Stato membro che concede la prestazione, quando esso è idoneo a condurre a risultati divergenti per persone residenti all’estero e il cui livello di integrazione nella società dello Stato membro che concede la prestazione considerata è paragonabile sotto tutti i punti di vista (30).
69. È in questa prospettiva che occorre esaminare la seconda questione, lett. e), del giudice del rinvio. Quest’ultimo si domanda, infatti, se il requisito del soggiorno pregresso, che esso considera soltanto astraendo dagli altri requisiti e, segnatamente, dal requisito della residenza abituale, sia compatibile con le disposizioni degli artt. 19 e/o 28 del regolamento n. 1408/71. Orbene, anche ammesso che il requisito della residenza precedente possa applicarsi indipendentemente da quello della residenza abituale (31), spetterà al giudice del rinvio esaminare se e in qual misura esso possa svolgere una funzione di collegamento ed essere considerato come sufficiente per stabilire il livello di integrazione richiesto.
70. Il requisito della residenza eventualmente ammesso come collegamento non può, del resto, essere opposto ad una persona che sia già titolare del diritto ad una prestazione di malattia o di invalidità, a pena di disconoscere la giurisprudenza relativa ai principi della revoca delle clausole di residenza e di «esportabilità» delle prestazioni sopra ricordate.
71. Un requisito «costitutivo» di residenza è dunque ammissibile soltanto in una funzione di inclusione, come condizione di acquisizione del diritto alla prestazione. Una volta consumata la sua funzione di collegamento, esso non deve più poter svolgere alcun ruolo.
72. Infine, le circostanze della fattispecie ci inducono ad esaminare la questione se un collegamento indiretto di affiliazione possa essere considerato quale collegamento sufficiente idoneo ad escludere, nella fattispecie, l’opponibilità di un requisito di residenza.
73. Ci si chiede se sia possibile ammettere che il requisito della residenza rafforzata, in causa nella fattispecie in esame, sia inopponibile alla ricorrente nel detto procedimento, laddove i suoi legami di parentela con una persona ricompresa nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 costituiscano un collegamento indiretto con il regime di previdenza sociale del Regno Unito.
74. È facile comprendere che è sotto questo profilo che la questione dello status della ricorrente alla luce del regolamento n. 1408/71, e di quello dei suoi genitori alla luce del regime di previdenza sociale del Regno Unito, si pone con particolare incidenza, atteso che questi ultimi devono essere esaminati in considerazione delle caratteristiche della prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili.
75. Ci si chiede se la ricorrente nel procedimento principale possa rivendicare «l’esportazione» di una prestazione a cui essa ha diritto a titolo personale, avvalendosi del suo status di familiare di una persona titolare di una pensione che rientra nelle disposizioni dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, richiamandosi al collegamento tra detta persona ed il regime previdenziale erogante.
76. Occorre ricordare che, come abbiamo visto, uno Stato membro in linea di massima può organizzare un regime di previdenza sociale che subordini il beneficio di una prestazione sociale, che si tratti di una prestazione per malattia o di una prestazione per invalidità, alla condizione che il richiedente soddisfi un requisito di residenza, sempreché detto requisito abbia il solo obiettivo di stabilire un collegamento tra il richiedente e il detto regime e sia opponibile solo in mancanza di qualsiasi altro elemento di collegamento analogo.
77. Allo stesso modo e a fortiori, esso ha il diritto di decidere il grado e la natura del collegamento richiesto. Posto che gli Stati membri restano competenti, come sopra sottolineato, a stabilire le condizioni di iscrizione al regime di previdenza sociale e a fissare le condizioni di acquisizione del diritto ad una prestazione, sempreché queste siano conformi al diritto dell’Unione, se ne può desumere che spetta, di regola, al legislatore nazionale individuare, più ampiamente e se necessario, i criteri di collegamento eventualmente idonei a prendere il posto dei collegamenti tradizionali dell’occupazione o della contribuzione (32).
78. Ne consegue che, in mancanza di una disposizione al riguardo nella normativa nazionale, spetta al giudice del rinvio determinare se il legame di parentela della ricorrente nel procedimento principale possa essere costitutivo di siffatto collegamento e, di conseguenza, essere considerato come sufficiente per escludere l’applicazione del requisito della residenza rafforzata e sostituirsi ad esso. Nelle circostanze della specie della causa principale, la Corte non può, infatti, sostituire la propria valutazione a quella del giudice del rinvio al fine di determinare se, alla luce del fatto che la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili è versata a titolo personale a persone inabili al lavoro, essa possa o debba essere versata ad una persona nella situazione della ricorrente nel procedimento principale, per la sola circostanza che essa è familiare di persone iscritte al regime di previdenza sociale dello Stato membro in causa e dipende da questi ultimi.
VII – Conclusione
79. Propongo, pertanto, alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali presentate dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) nei termini che seguono:
«1) Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che subordini ad un requisito di residenza il beneficio di una prestazione sociale come la prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili oggetto del procedimento principale, sia che quest’ultima sia qualificata come prestazione per invalidità, sia che venga qualificata come prestazione per malattia, in virtù del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, sempreché detto requisito, applicato in deroga ad un requisito di contribuzione preventiva e sostitutivo del medesimo, in primo luogo, svolga solo una funzione di collegamento tra il richiedente e il regime di previdenza sociale in cui tale prestazione si inserisce e, in secondo luogo, non venga opposto a persone che presentino eventualmente un collegamento di valore analogo.
2) Nelle circostanze della specie, in assenza di qualsiasi precisazione in merito nella normativa nazionale, spetta al giudice del rinvio determinare se si possa considerare che la situazione della ricorrente nel procedimento principale e, segnatamente, il suo status di familiare di una persona titolare di una pensione ai sensi dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, consenta di stabilire l’esistenza di un collegamento sufficiente idoneo ad escludere che a detta persona possa essere opposto il menzionato requisito della residenza».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 (GU L 117, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71».
3 – Come modificato dal Social Security (incapacity for work) Act 1994, art. 1, n. 1, e dal Welfare Reform and Pensions Act 1999, art. 64; in prosieguo: il «SSCBA».
4 – Welfare Reform and Pensions Act 1999, art. 64.
5 – In prosieguo: il «SSIBR».
6 – In prosieguo: la «DLA».
7 – Nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio ha anche ricordato che la Commissione ha avviato avverso il Regno Unito un procedimento di inadempimento con riguardo al requisito di residenza pregressa cui è subordinata la concessione delle prestazioni per invalidità qualificate come prestazioni per malattia, precisando, comunque, espressamente di non aver ritenuto di dover modificare le proprie questioni pregiudiziali al fine di tenerne conto. Infatti, da un comunicato stampa (Previdenza sociale: l’UE prende misure per garantire il versamento delle prestazioni ai cittadini britannici residenti all’estero, Comunicato stampa IP/10/7999, 24 giugno 2010) si evince che la Commissione ha ufficialmente ingiunto al Regno Unito di versare ai suoi cittadini residenti in un altro Stato membro talune prestazioni di previdenza sociale. La Commissione considera contrario al diritto dell’Unione, sia ai regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, sia alle norme relative alla cittadinanza europea e alla libera circolazione delle persone, il requisito del soggiorno pregresso cui sarebbe subordinato il beneficio dell’assegno di sussistenza per i disabili (disability living allowance), l’assegno di accompagnamento (attendance allowance) e l’assegno di assistenza (carer’s allowance), considerati come «prestazioni per malattia in natura» destinate a tutelare le persone bisognose di cure particolari e quelle che le assistono. Queste tre prestazioni sono state classificate come prestazioni speciali a carattere non contributivo e, come tali, incluse nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, prima di essere riqualificate dalla Corte nella sua sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑299/05, Commissione/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑8695.
8 – La prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, introdotta in virtù del Welfare Reform and Pensions Act 1999, art. 64, recante modifica dell’art. 30A SSCBA, è entrata in vigore il 6 aprile 2001.
9 – Essa è, tuttavia, qualificata come contributiva dalla normativa del Regno Unito e, di conseguenza, dal giudice del rinvio, e si deve anche ritenere che non costituisca una prestazione speciale a carattere non contributivo, rientrante nelle disposizioni dell’art. 10bis del regolamento n. 1408/71, posto che non figura nell’elenco dell’allegato II bis del detto regolamento né può figurarvi senza una modifica di detto regolamento ad opera del legislatore dell’Unione, come risulta dagli artt. 5 e 97 del regolamento n. 1408/71. Sembra, tuttavia, che questa mancanza di contribuzione resti del tutto irrilevante con riguardo tanto al finanziamento della prestazione per incapacità temporanea per giovani disabili, quanto alle modalità del suo versamento ad opera del fondo previdenziale nazionale.
10 – Salvo quanto osserverò in seguito.
11 – In mancanza, tuttavia, di modalità specifiche di applicazione ai sensi dell’allegato VI al regolamento n. 1408/71; v., segnatamente, sentenze 2 maggio 1990, causa C‑293/88, Winter-Lutzins (Racc. pag. I‑1623) e 25 febbraio 1986, causa 284/84, Spruyt (Racc. pag. 685). Nella fattispecie, l’allegato VI di tale regolamento non comporta alcuna modalità specifica concernente la prestazione sociale in causa o la situazione della ricorrente nella causa principale.
12 – In precedenza, in vigenza del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. 30, pag. 561), v. sentenze 7 novembre 1973, causa 51/73, Smieja (Racc. pag. 1213, punti 14 e 15); per le prestazioni per vecchiaia, sentenza 5 maggio 1983, causa 139/82, Piscitello, Racc. pag. 1427, punto 15; sentenza Winter-Lutzins, già citata, punto 15; sentenza 30 marzo 1993, causa C‑282/91, de Wit (Racc. pag. I‑1221, punto 18).
13 – In vigenza del regolamento n. 3, cit. supra, v. sentenza 10 giugno 1982, causa 92/81, Camera, (Racc. pag. 2213), punto 14; per le prestazioni di invalidità, sentenze 23 ottobre 1986, causa 300/84, van Roosmalen (Racc. pag. 3097, punto 39); 20 giugno 1991, causa C-356/98, Stanton Newton (Racc. pag. I‑3017, punti 23-24); con riguardo ad una prestazione specifica, analoga ad una prestazione di vecchiaia e ad una prestazione di invalidità, sentenze 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85‑381/85 e 93/86, Giletti e a., (Racc. pag. 955, punti 14-16); 12 luglio 1990, causa C‑236/88, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑3163, punto 11) e 6 luglio 2000, causa C‑73/99, Movrin (Racc. pag. I‑5625, punto 33).
14 – Conclusioni 5 marzo 1991, paragrafo 23.
15 – Sentenze 5 marzo 1998, causa C-160/96, Molenaar (Racc. pag. I‑843, punti 38 e 39) e 8 marzo 2001, causa C-215/99, Jauch (Racc. pag. I-1901).
16 – Sentenza 21 febbraio 2006, causa C-286/03, Hosse (Racc. pag. I‑1771, punti 47‑56).
17 – Ibidem, punto 55.
18 – Sentenza Molenaar, cit. supra (punti 38 e 39). V. anche le conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa da Silva Martins, causa C-388/09, attualmente pendente dinanzi alla Corte, artt. 69 e segg.
19 – Sentenze 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek, (Racc. pag. 1669, punti 6‑9); 20 giugno 1985, causa 94/84, Deak (Racc. pag. 1873, punti 12-14); 16 luglio 1992, causa C‑78/91, Hughes (Racc. pag. I‑4839, punto 25) e 27 maggio 1993, causa C‑310/91, Schmid (Racc. pag. I‑3011, punti 12-14); per un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, sentenza 8 luglio 1992, causa C‑243/91, Taghavi (Racc. pag. I‑4401).
20 – Sentenze 30 aprile 1996, causa C-308/93, Cabanis-Issarte (Racc. pag. I‑2097) e 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachow (Racc. pag. I‑4895).
21 – Questo principio non è rilevante nell’ipotesi delle prestazioni familiari: v., oltre alle due sentenze sopra citate, la sentenza 15 marzo 2001, causa C-85/99, Offermanns (Racc. pag. I‑2261, punto 34). Esso non è rilevante neppure nell’ipotesi di prestazioni per malattia; v. sentenza Hosse, cit. (punto 53).
22 – V., segnatamente, sentenze 28 aprile 1998, causa C‑158/96, Kohll (Racc. pag. I‑1931, punti 17‑19); 28 aprile 1998, causa C‑120/95, Decker (Racc. pag. I‑1831, punti 21-23); 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve (Racc. pag. I‑345, punti 34 e 35); 23 novembre 2000, causa C‑135/99, Elsen (Racc. pag. I‑10409, punto 33); 7 luglio 2005, causa C‑227/03, van Pommeren-Bourgondiën (Racc. pag. I‑6101, punto 39) e 1o aprile 2008, causa C‑212/06, Governo della Comunità francese e governo vallone (Racc. pag. I‑1683, punto 43).
23 – A questo riguardo, la Corte ha avuto modo sia di confermare (v. sentenza 4 novembre 1997, causa C‑20/96, Snares, Racc. pag. I‑6057) sia di escludere, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale (sentenza 31 maggio 2001, causa C‑43/99, Leclere e Deaconescu, Racc. pag. I‑4265) nonché nell’ambito di un procedimento d’infrazione (sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑299/05, Commissione/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑8695) la qualificazione di una prestazione come prestazione speciale a carattere non contributivo.
24 – V., segnatamente, sentenze 12 luglio 1979, causa 266/78, Brunori (Racc. pag. 2705); 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan, Racc. pag. 1445, punto 12); 24 settembre 1987, causa 43/86, de Rijke (Racc. pag. 3611, punto 12); 18 maggio 1989, causa 368/87, Hartmann Troiani (Racc. pag. 1333, punto 21); 21 febbraio 1991, causa C‑245/88, Daalmeijer (Racc. pag. I‑555, punto 15); 20 ottobre 1993, causa C‑297/92, Baglieri (Racc. pag. I‑5211, punto 13) e 9 marzo 2006, causa C‑493/04, Piatkowski (Racc. pag. I‑2369, punto 32).
25 – La menzione dei periodi «d’occupazione o di residenza» risulta già dalla modifica di tale disposizione ad opera del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 306, pag. 1). Questa modifica si imponeva alla luce degli orientamenti definiti alla parte VII dell’allegato II dell’atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati, allegati agli atti relativi all’adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU 1972, L 73, pag. 143).
26– Al di là delle «limitazioni e [del]le condizioni previste dal (…) trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso», per riprendere la formulazione dell’art. 18, primo comma, CE.
27 – Sentenze 18 luglio 2006, causa C‑406/04, De Cuyper (Racc. pag. I‑6947, punto 40) e 4 dicembre 2008, causa C‑221/07, Zablocka-Weyhermüller (Racc. pag. I‑9029, punto 37).
28 – Sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑192/05, Tas-Hagen e Tas, (Racc. pag. I‑10451, punto 34).
29 – Il governo del Regno Unito rinvia, al riguardo, in modo molto significativo alla sentenza 21 febbraio 1991, causa C‑245/88, Daalmeijer (Racc. pag. I‑555).
30 – Sentenza Tas-Hagen e Tas, cit. supra, punto 38. In questa causa, il beneficio della prestazione in causa era subordinato alla condizione che il richiedente risiedesse sul territorio dello Stato membro alla data della domanda, condizione che non poteva consentire di stabilire l’integrazione del richiedente nella società del detto Stato membro e servire, pertanto, effettivamente da criterio di collegamento. V., al riguardo, l’analisi dell’avvocato generale Kokott, punti 66-68.
31 – Come già sopra sottolineato, questa ipotesi sembra difficile da considerare, ma spetta al giudice del rinvio pronunciarsi eventualmente in merito.
32 – Al riguardo, occorre sottolineare, in un’ottica più ampia, che spetta agli Stati membri configurare il proprio sistema di previdenza sociale e definire l’orientamento generale degli obiettivi sociali che intendono perseguire decidendo, segnatamente, nel rispetto del diritto dell’Unione, sulla ripartizione dei loro impegni di solidarietà tra prestazioni sociali, prestazioni speciali a carattere non contributivo e assistenza sociale.
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