Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 novembre 2009 – Commissione / Belgio
(causa C‑7/09)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/86/CE – Requisiti di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani – Omessa trasposizione entro i termini»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294, pag. 32).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine impartito all’art. 11, n. 1, primo comma, della direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno gli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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