Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 novembre 2010 – Transportes Evaristo Molina / Commissione
(causa C‑36/09 P)
«Impugnazione – Intese – Mercato spagnolo delle stazioni di servizio – Contratti a lungo termine di fornitura esclusiva di carburanti – Decisione della Commissione – Diritto di acquisto concesso a talune stazioni di servizio – Condizioni di fornitura da parte della Repsol – Elenco delle stazioni di servizio interessate – Ricorso di annullamento – Termini di ricorso – Dies a quo»
1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell'atto controverso – Interessato coinvolto successivamente – Irrilevanza (Art. 230, al. 5, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 1) (v. punti 37-40)
2. Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozioni che non possono riguardare il dies a quo del termine di ricorso (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, al. 2) (v. punti 40, 43)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 14 novembre 2008, causa T‑45/08, Transportes Evaristo Molina / Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 2006, 2006/446/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE (caso COMP/B - 1/38348 - Repsol CPP) (sintesi pubblicata nella GU L 176, pag. 104), che rende obbligatori gli impegni assunti dalla Repsol CPP, adottata conformemente all’art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Transportes Evaristo Molina SA è condannata alle spese.
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