Causa C‑123/09
Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG
contro
Hauptzollamt München
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München)
«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata dei guanti da equitazione — Voce 3926 — Voce 6116»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Guanti da equitazione composti da materia tessile resa ruvida su un solo lato e rivestiti da uno strato di materia plastica
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1789/2003)
La nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1789/2003, deve essere interpretata nel senso che guanti da equitazione, come quelli in esame nella causa principale, composti da materia tessile resa ruvida su un solo lato e rivestiti da uno strato di materia plastica, dove il supporto tessile è reso ruvido su un lato e il lato irruvidito è successivamente rivestito interamente da una schiuma di poliuretano, la quale ha una funzione essenziale per l’utilizzo dei guanti come guanti da equitazione, devono essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della stessa.
L’irruvidimento della materia tessile effettuato su tali guanti non può costituire il criterio decisivo per la loro classificazione. Occorre piuttosto procedere alla valutazione dell’aspetto generale di tali guanti da equitazione e del complesso delle caratteristiche che conferiscono ad essi il loro carattere essenziale, tenendo conto, in particolare, dell’importanza relativa dei criteri utilizzati per la loro classificazione. Infatti, la funzione principale di tali guanti consiste nel consentire la presa delle redini e il controllo del cavallo favorendo la scioltezza e le sensazioni di presa. Orbene, l’elemento degli stessi che consente di svolgere tale funzione e che è stato concepito appositamente per tale scopo è la schiuma di poliuretano che riveste l’intera superficie esterna di tali guanti e che è posta a contatto con le redini. La materia tessile all’interno del guanto non ha sostanzialmente modificato le proprietà di detto poliuretano, bensì ne ha migliorato unicamente l’efficacia aumentando le sensazioni di presa e il confort per chi li indossa.
(v. punti 40, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
29 aprile 2010 (*)
«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione nella nomenclatura combinata dei guanti da equitazione – Voce 3926 – Voce 6116»
Nel procedimento C‑123/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania), con decisione 12 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2009, nella causa
Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG
contro
Hauptzollamt München,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore), J. Malenovský e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG, dai sigg. H. Kühle e U. Reimer, Steuerberater;
– per la Commissione europea, dal sig. B.‑R. Killmann e dalla sig.ra L. Bouyon, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Roeckl») allo Hauptzollamt München (l’ufficio doganale principale), in merito alla classificazione doganale di guanti da equitazione realizzati con tessuto e uno strato di materia plastica, nei quali il tessuto è reso ruvido su un lato e quest’ultimo è successivamente rivestito da una materia plastica, vale a dire una schiuma di poliuretano.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 La convenzione internazionale che ha istituito il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. La medesima disposizione prevede altresì che ogni parte contraente si impegni ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezione, capitolo e sottovoce del SA, e a non modificarne la portata.
5 Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD»), istituito dalla convenzione recante istituzione del detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’art. 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall’art. 6 della medesima. Conformemente all’art. 7, n. 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato consiste, in particolare, nel proporre modifiche alla detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione nonché altri pareri per l’interpretazione del SA.
6 Ai sensi del punto VIII della nota esplicativa del SA relativa al punto 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, «[i]l fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall’importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci».
7 Le considerazioni generali di cui al capitolo 39 delle note esplicative del SA, rubricato «Materie plastiche e lavori di tali materie», illustrano l’ambito di applicazione di tale capitolo. Tra i prodotti classificati in detto capitolo rientrano le combinazioni di materie tessili e plastiche. Le considerazioni generali ad esse relative sono formulate nei seguenti termini:
«I rivestimenti per pareti o per soffitti che soddisfano i requisiti di cui alla nota 9 del presente capitolo rientrano nella voce 39.18. La classificazione delle combinazioni di materie plastiche e tessili è disciplinata essenzialmente dalla nota 1 h) alla sezione XI, dalla nota 3 al capitolo 56 e dalla nota 2 al capitolo 59. Il presente capitolo comprende inoltre i seguenti prodotti:
a) i feltri, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa materia, contenenti, in peso, almeno il 50% di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica;
b) i tessuti e le stoffe non tessute, sia interamente immersi nella materia plastica, sia totalmente spalmati o ricoperti sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili a occhio nudo; per l’applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
c) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi, su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15°C e 30°C;
d) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto (come definito alla nota 1 al capitolo 59), feltri o stoffe non tessute e nei quali il tessuto serve solo da supporto.
A tal riguardo si ritiene che le materie tessili non operate, gregge, imbianchite o tinte uniformemente svolgano la funzione di semplice supporto, quando sono applicate su una sola faccia di tali lastre, fogli e nastri. Al contrario, si ritiene che quelle che sono operate, stampate o sono state oggetto di un’ulteriore lavorazione (l’irruvidimento, ad esempio), nonché i prodotti tessili speciali quali velluti, tulle, merletti e i prodotti tessili rientranti nella voce 58.11, svolgano una funzione ulteriore rispetto a quella di semplice supporto.
(…)».
Il diritto comunitario
8 La NC è basata sul SA, di cui riprende le voci e le sottovoci a sei cifre. Solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura.
9 La parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata» (in prosieguo: le «regole generali»), dispone quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità alle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. (...)
b) Qualsiasi riferimento ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
(...)
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(…)».
10 La parte seconda della NC contiene la sezione VII, dedicata alle «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma». Tale sezione contiene il capitolo 39, rubricato «Materie plastiche e lavori di tali materie».
11 Ai sensi della nota complementare a detto capitolo 39:
«Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:
– con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o
– con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,
sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lett. c), del capitolo 56 e nota 2, lett. a), 5), del capitolo 59]».
12 La voce 3926 della NC contiene la sottovoce 3926 20 00 ed è formulata nei termini seguenti:
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
1
2
3
4
3926
Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:
…
3926 20 00
− Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole):
6,5
-
13 La sezione XI della NC dedicata alle «Materie tessili e loro manufatti» contiene il capitolo 56, rubricato «Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia», il capitolo 59, rubricato «Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili», e il capitolo 61, rubricato «Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia».
14 Ai sensi delle note di sezione relative alla sezione XI:
«1. Questa sezione non comprende:
(…)
h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;
(…)».
15 Al punto 3 delle note di cui al capitolo 56 della sezione XI della NC, si precisa che:
«Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).
La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.
Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:
(…)
c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).
(…)».
16 Il punto 2, lett. a), delle note di cui al capitolo 59 della sezione XI della NC così prevede:
«La voce 5903 comprende:
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:
(…)
5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
(…)».
17 Ai sensi delle note complementari relative al capitolo 61 della sezione XI:
«(…)
3. La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati, o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:
– con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o
– con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.
I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]».
18 La voce 6116 della NC contiene la sottovoce 6116 10 80 ed è formulata nei termini seguenti:
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
1
2
3
4
6116
Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia:
6116 10
− impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma:
6116 10 20
– Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma
8
pa
6116 10 80
– altri
8,9
pa
Causa principale e questione pregiudiziale
19 La Roeckl è una società che commercializza guanti; tra questi, i due modelli di guanti da equitazione oggetto della causa principale sono stati registrati con il codice articolo 3301‑208 e 3301‑233. Tali modelli sono realizzati con un materiale composito costituito da tessuto e da uno strato di materia plastica. Alla loro realizzazione si procede attraverso l’irruvidimento del supporto tessile, a cui segue il completo rivestimento con una schiuma di poliuretano. La parte della stoffa posta a contatto con la pelle di chi indossa il guanto non è resa ruvida.
20 In data 3 agosto 2000 la Oberfinanzdirektion Koblenz – Zolltechnische Prüfungs – und Lehranstalt (Direzione generale delle finanze di Coblenza – Istituto di analisi e di studi di tecnica doganale) ha rilasciato alla ricorrente nella causa principale l’informazione tariffaria vincolante DE F/2113/00-1 relativa al modello di guanto registrato con il codice articolo 3301‑208 e ha classificato lo stesso nella sottovoce 6116 10 80 della NC.
21 La Roeckl ha presentato avverso tale decisione un reclamo, che in data 14 agosto 2003 è stato respinto dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz principalmente sulla base del rilievo che la stoffa utilizzata per la realizzazione del guanto in questione era stata ulteriormente lavorata mediante irruvidimento e che, pertanto, essa non era diretta soltanto a servire da supporto allo strato di materia plastica.
22 Il 10 gennaio 2005 la Roeckl nel presentare una dichiarazione doganale complementare per il periodo contabile relativo al mese di dicembre 2004 per l’immissione in libera pratica di diversi guanti, tra cui i guanti da equitazione di cui trattasi nella causa principale, ha classificato gli stessi nella sottovoce 6116 10 80 della NC. Sulla base di tale dichiarazione, lo Hauptzollamt München, mediante avviso del 10 gennaio 2005 recante fissazione dei dazi e delle tasse all’importazione, ha fissato un tributo all’importazione pari alla somma di EUR 58 753, 24. Contro tale avviso la Roeckl ha presentato un reclamo dinanzi allo Hauptzollamt München che è stato respinto con decisione dell’11 gennaio 2006.
23 Successivamente la Roeckl ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che i guanti da equitazione oggetto della causa principale dovevano essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC atteso che, in particolare, l’irruvidimento della stoffa era diretto soltanto a migliorare l’aderenza tra il rivestimento di materia plastica e la superficie in tessuto e, pertanto, esso doveva essere considerato come un’operazione che consente alla materia tessile di servire da supporto allo strato di materia plastica.
24 Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se l’irruvidimento conferisca automaticamente alla materia tessile una funzione che va oltre il semplice supporto. Esso osserva che, tuttavia, tale risultato appare discutibile se si considera che l’irruvidimento è diretto unicamente a migliorare l’aderenza della materia plastica al tessuto.
25 Pertanto, il Finanzgericht München ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la sottovoce 3926 20 00 della [NC] debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche quei prodotti tessili resi ruvidi su un solo lato e rivestiti con uno strato di materia plastica, senza che ciò conferisca loro una funzione che vada oltre quella di semplice supporto e per i quali l’irruvidimento è diretto semplicemente a garantire un’aderenza migliore dello strato di materia plastica e senza che, a prodotto ultimato, tale irruvidimento sia ancora percettibile all’utilizzatore (v. altresì nota esplicativa 56.6 del [SA] relativa al capitolo 39 della [NC])».
Sulla questione pregiudiziale
26 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se guanti da equitazione, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, debbano essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC, in quanto prodotto in materia plastica, o nella sottovoce 6116 10 80 della NC, in quanto prodotto in materia tessile.
27 Innanzitutto, secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenze 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom, Racc. pag. I‑6675, punto 16, nonché 11 dicembre 2008, cause riunite C‑362/07 e C‑363/07, Kip Europe e a., Racc. pag. I‑9489, punto 26).
28 Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze 15 febbraio 2007, causa C‑183/06, RUMA, Racc. pag. I‑1559, punto 36, e Olicom, cit., punto 18).
29 Infine, va ricordato che le note di capitolo della tariffa doganale comune, così come peraltro le note esplicative del SA, costituiscono mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994, causa C‑11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I‑1945, punto 12; 18 dicembre 1997, causa C‑382/95, Techex, Racc. pag. I‑7363, punto 12; 19 ottobre 2000, causa C‑339/98, Peacock, Racc. pag. I‑8947, punto 10, nonché Olicom, cit., punto 17).
30 Nella fattispecie di cui alla causa principale va constatato che i guanti da equitazione di cui trattasi, costituiti da tessuto e da uno strato di materia plastica, non sono esplicitamente menzionati né dalle voci della NC né dalle note delle sezioni o dei capitoli di quest’ultima.
31 A tale riguardo, la formulazione della voce 3926 della NC, nella quale, secondo la Roeckl, rientrano i guanti da equitazione oggetto della causa principale, riguarda, in particolare, «altri lavori di materie plastiche e lavori in altre materie delle voci da 3901 a 3914», mentre la formulazione della voce 6116 della NC riguarda, in particolare, i «guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia». Segnatamente, rientrano nella sottovoce 3926 20 00 della NC gli «indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)», mentre la sottovoce 6116 10 80 della NC, compresa nella categoria dei guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, è definita in modo negativo, attraverso l’impiego dell’indicazione generale «altri», rispetto alla sottovoce 6116 10 20 della NC che comprende «guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma».
32 Pertanto, dal momento che i guanti da equitazione di cui alla causa principale sono composti da materie differenti e che non esiste alcuna voce doganale specifica per la loro classificazione, la sola disposizione applicabile per classificare tali guanti è il punto 3, lett. b), delle regole generali (v., in tal senso, sentenze 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex, Racc. pag. 3351, punto 7, e 26 ottobre 2006, causa C‑250/05, Turbon International, Racc. pag. I‑10531, punto 20).
33 Infatti, è d’uopo rammentare che il punto 3, lett. b), delle regole generali, che disciplina proprio l’ipotesi in cui taluni prodotti siano ritenuti classificabili in due o più voci, prevede che i prodotti misti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione del punto 3, lett. a), di tali regole, sono classificati in base alla materia o all’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, nei limiti in cui una simile identificazione sia possibile. In caso contrario occorrerebbe classificarli, in applicazione del punto 3, lett. c), delle regole generali, nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione (v. sentenza Kip Europe e a., cit., punto 49).
34 Con riferimento alla questione relativa ai criteri applicabili per classificare nella NC i guanti da equitazione oggetto della causa principale, il giudice del rinvio si chiede se, nella controversia di cui è investito, l’irruvidimento della materia tessile potrebbe essere ritenuto un criterio sufficiente per attribuire automaticamente alla stessa una funzione che va oltre il semplice supporto, il che comporterebbe la classificazione di tali guanti nella voce 6116 della NC, quale prodotto tessile.
35 A tal riguardo occorre osservare che la nota complementare 3, ultimo comma, relativa al capitolo 61 della NC nonché quella relativa al capitolo 39 della NC delimitano l’ambito di applicazione di detto capitolo 39. Quest’ultimo comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati con stoffe a maglia non impregnate, non spalmate né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, sempre che tali stoffe a maglia servano soltanto da supporto. Rientrano altresì nel medesimo capitolo 39 i fogli, le lastre o i nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto (come definito alla nota 1 a detto capitolo 59), feltro o stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto.
36 Orbene, secondo la nota esplicativa del SA relativa al capitolo 39 della NC, le materie tessili svolgono la funzione di semplice supporto quando sono applicate su una sola faccia di tali lastre, fogli e nastri e sono non operate, gregge, imbianchite o tinte uniformemente. Al contrario, si ritiene che quelle che sono operate, stampate o sono state oggetto di un’ulteriore lavorazione (l’irruvidimento, ad esempio), nonché i prodotti tessili speciali quali velluti, tulle, merletti e i prodotti tessili rientranti nella voce 58.11, svolgano una funzione ulteriore rispetto a quella di semplice supporto.
37 Occorre ricordare che le note esplicative del SA configurano un indizio che contribuisce in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC (v. sentenza 27 aprile 2006, causa C‑15/05, Kawasaki Motors Europe, Racc. pag. I‑3657, punto 36), senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza 11 gennaio 2007, causa C‑400/05, B.A.S. Trucks, Racc. pag. I‑311, punto 28).
38 Secondo la Commissione europea, alla luce dell’esplicito riferimento delle note esplicative del SA relative al capitolo 39 della NC, i criteri che determinano la nozione di supporto della materia tessile si applicano esclusivamente ai prodotti realizzati in materia plastica ai quali è applicato uno strato di stoffa. Non sarebbe questo il caso di cui alla causa principale, dove non è la stoffa ad essere applicata sulla materia plastica, bensì quest’ultima ad applicarsi sulla stoffa, la quale quindi non può essere ritenuta come un semplice supporto della materia plastica. Del resto, tra i materiali che compongono i guanti da equitazione oggetto della causa principale non potrebbe essere attribuito un peso preponderante né alla stoffa né alla materia plastica. Inoltre, la stoffa dei guanti non sarebbe interamente immersa nella materia plastica. Ciò considerato, a causa della struttura particolare di detti guanti, tanto i criteri forniti dalle note della NC quanto quelli delle note esplicative del SA non sarebbero di alcuna utilità.
39 Tale affermazione non può essere accolta. Infatti, con riferimento a prodotti quali quelli oggetto della causa principale, un’interpretazione del genere produrrebbe l’effetto di privarsi di indizi utili per la loro classificazione contenuti sia nella NC sia nel SA e, di conseguenza, di limitare la portata delle note della NC e delle note esplicative del SA. Infatti, si deve ricordare che sia il capitolo 39 della NC sia la nota esplicativa del SA relativa a tale capitolo comprendono nel loro ambito di applicazione taluni prodotti realizzati in plastica e in tessuto e precisano che siffatti prodotti devono essere classificati quali materie plastiche quando la materia tessile svolge la funzione di semplice supporto alla materia plastica. Ciò considerato, nulla impedisce l’applicazione di tali criteri ai prodotti quali quelli in esame nella causa principale.
40 Tuttavia, l’elenco delle caratteristiche che deve avere il tessuto per essere considerato come un supporto della materia plastica – caratteristiche previste nella nota esplicativa del SA relativa al capitolo 39 – non deve essere inteso nel senso che la mera somma delle caratteristiche afferenti ai guanti da equitazione oggetto della causa principale sarebbe, in quanto tale, determinante per la loro classificazione. Come ricordato al punto 33 della presente sentenza, occorre piuttosto procedere alla valutazione dell’aspetto generale di tali guanti da equitazione e del complesso delle caratteristiche che conferiscono ad essi il loro carattere essenziale, tenendo conto, in particolare, dell’importanza relativa dei criteri utilizzati per la loro classificazione. Di conseguenza, l’irruvidimento della materia tessile effettuato su tali guanti non può costituire il criterio decisivo per la loro classificazione.
41 Ai sensi del punto 3, lett. b), delle regole generali, per effettuare la classificazione doganale di un prodotto occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se il prodotto, privato di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano (v. sentenze 10 maggio 2001, causa C‑288/99, VauDe Sport, Racc. pag. I‑3683, punto 25; Turbon International, cit., punto 21, nonché 7 maggio 2009, causa C‑150/08, Siebrand, Racc. pag. I‑3941, punto 31).
42 Parimenti, come precisato al punto VIII della nota esplicativa del SA relativa al punto 3, lett. b), delle regole generali, il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive, allo scopo dell’utilizzo di tali prodotti.
43 Nella causa principale, i guanti in questione sono ideati per praticare l’equitazione. Infatti, la funzione principale di tali guanti consiste nel consentire la presa delle redini e il controllo del cavallo favorendo la scioltezza e le sensazioni di presa. Orbene, l’elemento degli stessi che consente di svolgere tale funzione e che è stato concepito appositamente per tale scopo è la schiuma di poliuretano che riveste l’intera superficie esterna di tali guanti e che è posta a contatto con le redini. La materia tessile all’interno del guanto non ha sostanzialmente modificato le proprietà di detto poliuretano, bensì ne ha migliorato unicamente l’efficacia aumentando le sensazioni di presa e il confort per chi li indossa. Di conseguenza, si deve constatare che lo strato di poliuretano e non la materia tessile conferisce ai guanti da equitazione oggetto della causa principale il loro carattere essenziale.
44 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, la questione sollevata va risolta dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che guanti da equitazione, come quelli in esame nella causa principale, composti da materia tessile resa ruvida su un solo lato e rivestiti da uno strato di materia plastica, dove il supporto tessile è reso ruvido su un lato e il lato irruvidito è successivamente rivestito interamente da una schiuma di poliuretano, la quale ha una funzione essenziale per l’utilizzo dei guanti come guanti da equitazione, devono essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che guanti da equitazione, come quelli in esame nella causa principale, composti da materia tessile resa ruvida su un solo lato e rivestiti da uno strato di materia plastica, dove il supporto tessile è reso ruvido su un lato e il lato irruvidito è successivamente rivestito interamente da una schiuma di poliuretano, la quale ha una funzione essenziale per l’utilizzo dei guanti come guanti da equitazione, devono essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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