SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 dicembre 2009
Causa C‑197/09 RX-II
M
contro
Agenzia europea dei medicinali (EMEA)
«Riesame della sentenza T‑12/08 P – Causa matura per la decisione – Processo equo – Principio del contraddittorio – Pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto comunitario»
Oggetto: Riesame della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T‑12/08 P, M/EMEA, con cui quest’ultimo, da un lato, ha annullato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F‑23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché la decisione dell’EMEA del 25 ottobre 2006 nella parte in cui quest’ultima ha respinto l’istanza del sig. M dell’8 agosto 2006 diretta a sottoporre il proprio caso alla commissione d’invalidità, e, dall’altro, ha condannato l’EMEA a corrispondere al ricorrente un’indennità pari a EUR 3 000.
Decisione: La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T‑12/08 P, M/EMEA, pregiudica l’unità e la coerenza del diritto comunitario poiché il detto Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto, in modo da consentirgli di avocare a sé la causa di cui trattasi, di pronunciarsi sul merito della domanda di risarcimento del danno morale lamentato e di condannare l’EMEA al pagamento di un’indennità di EUR 3 000, sebbene l’impugnazione di cui era investito vertesse sull’esame del trattamento riservato in primo grado a un’eccezione d’irricevibilità e, quanto all’aspetto della controversia oggetto dell’avocazione, non avesse avuto luogo alcun contraddittorio né dinanzi ad esso né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea quale giudice di primo grado. I punti 3 e 5 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T‑12/08 P, M/EMEA, sono annullati. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Il sig. M, l’EMEA, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (avendo le ultime cinque parti depositato memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame) sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di riesame.
Massime
1. Impugnazione – Accoglimento dell’impugnazione – Decisione della lite nel merito da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Nozione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 61, primo comma, e allegato I, art. 13, n. 1)
2. Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Portata
3. Procedura – Eccezione di irricevibilità – Oggetto – Obbligo per la parte che solleva l’eccezione di dedurre nella propria memoria argomenti sul merito della controversia – Insussistenza
(Regolamento di procedura della Corte, art. 91; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 114)
4. Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)
5. Riesame – Constatazione di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto comunitario – Criteri di valutazione – Conseguenze da trarne
(Statuto della Corte, art. 62 ter, primo comma)
1. In linea di principio, una causa non è matura per la decisione da parte del giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 13, n. 1, dell’allegato I a detto Statuto, qualora il primo giudice abbia dichiarato irricevibile il ricorso accogliendo un’eccezione d’irricevibilità senza riunirla al merito. È tuttavia possibile, a talune condizioni, nell’ambito del procedimento di impugnazione, statuire sul merito di un tale ricorso. Ciò può verificarsi qualora, per un verso, l’annullamento della sentenza o dell’ordinanza impugnata implichi necessariamente una certa soluzione quanto al merito del ricorso in questione o, per altro verso, l’esame nel merito del ricorso d’annullamento si basi su argomenti dibattuti dalle parti nell’ambito dell’impugnazione a proposito di un aspetto dell’iter logico seguito dal giudice di primo grado.
È certamente vero che l’art. 13, n. 1, dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, che disciplina la decisione del Tribunale nel caso di accoglimento di un’impugnazione, non è formulato in maniera completamente identica all’art. 61, primo comma, di tale Statuto, disposizione pertinente per la Corte. Tuttavia, nell’ipotesi in cui risulti che il giudice di primo grado abbia erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso accogliendo un’eccezione d’irricevibilità senza averla riunita al merito, la nozione di «causa matura per la decisione» deve essere interpretata in maniera identica ai fini dell’applicazione delle citate disposizioni, indipendentemente dal fatto che, a differenza di detto art. 13, n. 1, il citato art. 61 riconosca alla Corte un margine discrezionale in presenza di una causa matura per la decisione, autorizzandola a rinviare la stessa dinanzi al giudice di primo grado. In presenza di tali particolari circostanze, occorre constatare che la causa non è matura per la decisione e rinviare la causa dinanzi al giudice di primo grado, senza ricorrere a qualsivoglia potere discrezionale in proposito.
2. I diritti della difesa includono il principio del contraddittorio, che si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione comunitaria che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona. Tale principio implica, di norma, il diritto per le parti di un processo di poter prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui si baserà una decisione giudiziaria nonché di discutere le prove e le osservazioni dedotte dinanzi al giudice e i motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali egli intende basare la propria decisione. Infatti, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento. I giudici comunitari si adoperano a far osservare dinanzi ad essi e ad osservare essi stessi il principio del contraddittorio. Di quest’ultimo devono poter beneficiare tutte le parti di un processo del quale è investito il giudice comunitario, indipendentemente dal loro status giuridico. Di conseguenza, anche le istituzioni comunitarie possono avvalersene qualora siano parti in un siffatto processo.
3. Non può rimproverarsi ad un convenuto di avere liberamente rinunciato a far valere in primo grado i propri argomenti sul merito della controversia, limitando deliberatamente la propria difesa alla proposizione di un’eccezione di irricevibilità. Infatti, l’eccezione d’irricevibilità, prevista sia dall’art. 91 del regolamento di procedura della Corte sia dall’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale come incidente di procedura, consente, per ragioni di economia processuale, di limitare in una prima fase il dibattito e l’esame alla questione della ricevibilità del ricorso. Pertanto, tale incidente di procedura consente di evitare che le memorie delle parti nonché l’esame del giudice vertano sul merito della controversia, benché il ricorso sia irricevibile. Per contro, se il ricorso viene dichiarato ricevibile nell’ambito del rigetto dell’eccezione di irricevibilità, o se tale eccezione è riunita al merito, in una seconda fase deve intervenire un dibattito sul merito del ricorso.
Sarebbe pertanto incompatibile con la ratio della disciplina relativa all’eccezione d’irricevibilità obbligare un convenuto che sollevi una simile eccezione a proporre a titolo prudenziale contestualmente, ovvero, qualora sia stato vittorioso in primo grado, nella sua comparsa di risposta in sede di impugnazione, i propri argomenti sul merito della controversia.
4. La competenza anche di merito attribuita al giudice comunitario dall’art. 91 dello Statuto dei funzionari gli conferisce l’incarico di risolvere esaustivamente le controversie sottopostegli. Essa gli consente, anche in assenza di rituali conclusioni in tal senso, non solo di annullare, ma anche, eventualmente, di condannare d’ufficio il convenuto a versare un’indennità per il danno morale cagionato dal suo illecito amministrativo. Tuttavia il giudice comunitario non può, in linea di principio, fondare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche se di ordine pubblico, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni in merito.
Pertanto, la competenza anche di merito concessa ai giudici comunitari nelle liti pecuniarie che oppongono le istituzioni comunitarie ai loro agenti non può essere considerata tale da conferire a detti giudici il potere di sottrarre una tale controversia al rispetto delle norme procedurali connesse al principio del contraddittorio.
5. Costituisce una decisione che pregiudica l’unità o la coerenza del diritto comunitario ai sensi dell’art. 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia una sentenza con la quale il Tribunale si è discostato da una costante giurisprudenza della Corte relativa a due norme procedurali che si applicano indipendentemente dalla materia trattata e che occupano una posizione rilevante nell’ordinamento giuridico comunitario, qualora tale sentenza affronti per la prima volta una determinata questione e sia quindi idonea a costituire un precedente rispetto a cause future.
Peraltro, alla luce del dettato dell’art. 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte, quest’ultima non può limitarsi a constatare il pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto comunitario senza trarre da tale constatazione conseguenze riguardo alla controversia di cui trattasi. Una simile sentenza deve quindi essere annullata e la causa deve essere rinviata dinanzi al giudice di primo grado.
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