Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 febbraio 2011 – Commissione / Cipro
(causa C‑251/09)
«Appalti pubblici di forniture e di lavori – Settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38/CE – Bando di gara – Criteri di aggiudicazione – Parità di trattamento tra gli offerenti – Principio di trasparenza – Direttiva 92/13/CE – Procedimento di ricorso – Obbligo di motivare una decisione di escludere un offerente»
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Aggiudicazione degli appalti – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Portata (Direttiva del Consiglio 93/38, art. 4, n. 2) (v. punti 38‑40)
2. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Presunzioni – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punti 46‑47)
3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttive 89/665 e 92/13 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso (Direttive del Consiglio 89/665 e 92/13, art. 1, n. 1) (v. punti 56‑58)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 4, n. 2, e 31, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) – Violazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) – Obbligo di motivare una decisione che esclude un offerente – Obbligo di garantire che le decisioni adottate dalle autorità aggiudicatici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e il più possibile rapidi – Principi della parità di trattamento e di trasparenza.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
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