Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2010 – Commissione / Belgio
(causa C‑258/09)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/1/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23)
Oggetto
Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Impianti esistenti che possono avere un’incidenza sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché sull’inquinamento.
Dispositivo
1)
Il Regno del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall’art. 5, n. 1, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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