Causa C-296/09
Vlaamse Gemeenschap
contro
Maurits Baesen
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]
«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 13, n. 2, lett. d) — Nozione di “personale assimilato” agli impiegati pubblici — Contratto di lavoro concluso con una pubblica amministrazione»
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa da applicare
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1390/81, art 13, n. 2, lett. d)]
Il significato di «impiegati pubblici» e di «personale assimilato» ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1390/81, viene determinato unicamente in base ai dati del diritto nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione datrice di lavoro. Una persona che in uno Stato membro rientra, in parte, nel regime previdenziale degli impiegati pubblici e, in parte, in quello dei lavoratori subordinati, può trovarsi quindi assoggettata, conformemente a quanto prescritto dall’art. 13, n. 2, lett. d), di predetto regolamento, unicamente alla normativa dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione presso la quale è occupata.
(v. punto 31 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 dicembre 2010 (*)
«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Art. 13, n. 2, lett. d) – Nozione di “personale assimilato” agli impiegati pubblici – Contratto di lavoro concluso con una pubblica amministrazione»
Nel procedimento C‑296/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio), con decisione 25 maggio 2009, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2009, nella causa
Vlaamse Gemeenschap
contro
Maurits Baesen,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen, dalle C. Toader e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Vlaamse Gemeenschap, dall’avv. W. van Eeckhoutte, advocaat,
– per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente,
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. van Beek e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «impiegati pubblici e [di] personale assimilato», di cui all’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390 (GU L 143, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Baesen e la Vlaamse Gemeenschap in merito alla richiesta di un indennizzo per contributi di previdenza sociale che sarebbero stati indebitamente versati in Belgio.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 L’art. 2 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione quanto alle persone», al suo n. 3, enuncia quanto segue:
«Il presente regolamento si applica agli impiegati pubblici ed al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento».
4 L’art. 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così dispone:
«1. «Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
c) le prestazioni di vecchiaia;
d) le prestazioni ai superstiti;
e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
f) gli assegni in caso di morte;
g) le prestazioni di disoccupazione;
h) le prestazioni familiari.
(…)
4. Il presente regolamento non si applica (...) né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato».
5 L’art. 13 del medesimo regolamento, intitolato «Norme generali», prevede quanto segue:
«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l’art. 14 quater. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essi dipendono;
(…)»
La normativa nazionale
6 In forza dell’art. 1, n. 1, della legge 27 giugno 1969, che modifica il decreto legge 28 dicembre 1944, in materia di sicurezza sociale dei lavoratori, la medesima si applica ai lavoratori e ai datori di lavoro legati da un contratto di lavoro.
7 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, punto 2, di predetta legge, il Re, con decreto deliberato in Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio nazionale del lavoro, può limitare, per talune categorie di lavoratori da lui stabilite, l’applicazione della legge a uno o più regimi tra quelli elencati dall’art. 5 della stessa legge.
8 L’art. 9, n. 2, del regio decreto 28 novembre 1969, emanato in attuazione della legge 27 giugno 1969, sancisce che, per quanto attiene alle persone assunte con un contratto di lavoro dallo Stato, dalle province e dagli enti soggetti alle province, l’applicazione della legge è limitata ai regimi di cui al n. 1, primo comma, di tale articolo, ossia al regime relativo all’assicurazione obbligatoria contro la malattia e l’invalidità, al regime relativo alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori subordinati, nonché al regime relativo al collocamento e alla disoccupazione dei lavoratori.
9 Conformemente all’art. 1, n. 1, punto 3, della legge 3 luglio 1967 in materia di risarcimento del danno conseguente a infortuni sul lavoro, a incidenti in itinere e a malattie professionali nel settore pubblico, il regime istituito da predetta legge è applicabile ai membri del personale permanente, apprendista, temporaneo, ausiliario o al personale assunto con un contratto di lavoro, appartenente alle amministrazioni ed ad altri servizi dei governi delle Comunità e delle Regioni.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il sig. Baesen, cittadino belga, è entrato in servizio presso la Comunità fiamminga nel 1988 in qualità di ispettore degli investimenti. In possesso di un contratto di lavoro, inizialmente a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, egli ha svolto la sua attività professionale a Stoccolma (Svezia).
11 Il 7 ottobre 1996, la Comunità fiamminga ha posto fine a suddetto contratto di lavoro e gli ha versato un’indennità di licenziamento pari allo stipendio di dodici mesi. Il sig. Baesen ha intentato un ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Bruxelles al fine di ottenere un’indennità integrativa di licenziamento nonché il risarcimento dei danni per licenziamento senza giustificato motivo. Nel corso del procedimento giudiziario che ne è seguito, segnatamente in appello dinanzi alla Corte del lavoro di Bruxelles, egli ha altresì reclamato un importo pari a EUR 19 874,74 a titolo di indennità per contributi previdenziali che, a suo parere, sono stati indebitamente versati in Belgio.
12 A norma dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione dalla quale essi dipendono. Orbene, a giudizio del sig. Baesen, essendo legato alla Comunità fiamminga in qualità di «lavoratore subordinato» e non in qualità di «impiegato pubblico», nei suoi confronti trovano applicazione le norme generali del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, egli rientrerebbe nel regime previdenziale svedese, il che comporterebbe che non avrebbe dovuto versare contributi al sistema previdenziale belga.
13 In appello, la Corte del lavoro di Bruxelles ha dichiarato ingiustificati gli importi trattenuti dallo stipendio del sig. Baesen in Belgio. Essa ha ritenuto che quest’ultimo fosse assoggettato al regime previdenziale svedese, a norma dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, il quale dispone che il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.
14 Detta Corte ha considerato che il sig. Baesen fosse legato alla Comunità fiamminga da un contratto a tempo indeterminato e che avesse dunque la qualità di lavoratore subordinato, che non godesse della stabilità dell’impiego che caratterizza lo status di impiegato pubblico e che, in forza dello Statuto del personale applicabile al personale contrattuale, egli avesse una competenza funzionale ma non una competenza gerarchica, come avviene per gli impiegati pubblici.
15 In base a tali considerazioni, i giudici d’appello hanno considerato che il resistente avesse la qualità di «lavoratore subordinato» e non quella di «personale assimilato» agli impiegati pubblici, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, sicché era a lui applicabile il regime di previdenza sociale dello Stato del luogo del suo impiego, ovvero il Regno di Svezia e, pertanto, i contributi di previdenza sociale in Belgio erano stati indebitamente trattenuti.
16 La Comunità fiamminga ha esperito un ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte del lavoro di Bruxelles. Essa ha affermato, sostanzialmente, che tale giudice era incorso in un errore di diritto non considerando il sig. Baesen come una persona assimilata ad un impiegato pubblico, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 e ritenendo che, in forza dell’art. 13, n. 2, lett. a), di tale regolamento, fosse applicabile il regime previdenziale svedese.
17 Investita dell’impugnazione, la Cour de cassation ha constatato che dalle disposizioni pertinenti della normativa belga in materia di previdenza sociale risultava che il personale pubblico contrattuale della Comunità fiamminga rientra, in parte, nel regime generale di previdenza sociale per lavoratori subordinati (per quanto riguarda il regime relativo all’assicurazione obbligatoria contro la malattia e l’invalidità, il regime delle pensioni di vecchiaia e ai superstiti, nonché quello relativo al collocamento e alla disoccupazione) e, in parte, nel regime speciale per impiegati pubblici (per il regime relativo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e quello relativo agli assegni familiari e alle ferie annuali).
18 Secondo la Corte di cassazione occorre determinare se la nozione di «impiegati pubblici e [di] personale assimilato» di cui all’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 rinvii al contenuto che ne viene conferito nell’ambito del sistema previdenziale nazionale al quale l’interessato è iscritto. Inoltre, detto giudice si chiede se una persona nella situazione del sig. Baesen che, in ordine a determinati settori della sicurezza sociale, è assoggettato al regime previdenziale generale per lavoratori subordinati, mentre, per altri, è assoggettato ad un regime speciale per impiegati pubblici, debba essere considerato una persona assimilata agli impiegati pubblici, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71.
19 Ciò premesso, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il giudizio e di sollevare dinanzi alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se ai fini dell’applicazione dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, la nozione di “impiegati pubblici e [di] personale assimilato” debba essere interpretata sulla base del sistema previdenziale nazionale al quale l’interessato è iscritto.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’interessato, assunto in forza di un contratto di lavoro da un datore di lavoro nel settore pubblico e che, secondo il sistema nazionale, per determinati settori della sicurezza sociale, di cui all’art. 4, n. 1, del regolamento [n. 1408/71], rientra nell’ambito di applicazione del regime previdenziale per i lavoratori, mentre per i settori della sicurezza sociale di cui all’art. 4, n. 1, lett. e) [di tale] regolamento rientra nell’ambito di applicazione di un regime speciale per gli impiegati pubblici, debba essere considerato come persona assimilata ai pubblici impiegati, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71».
Sulle questioni pregiudiziali
20 Poiché i due quesiti posti mirano a determinare cosa si debba intendere per «impiegati pubblici» e «personale assimilato», a norma dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, essi vanno esaminati congiuntamente.
21 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, da una parte, se il significato da attribuire a «impiegati pubblici» e «personale assimilato», ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, vada determinato solamente in base ai dati del diritto nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione datrice di lavoro e, dall’altra, se una persona nella situazione del resistente nella causa principale, che, in uno Stato membro, rientri in parte nel regime previdenziale dei pubblici impiegati e, in parte, in quello dei lavoratori subordinati, possa trovarsi quindi assoggettata, conformemente a quanto prescritto dall’art. 13, n. 2, lett. d), di tale regolamento, unicamente alla normativa dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione presso la quale è occupata.
22 Va anzitutto rilevato che il regolamento n. 1408/71 dà attuazione all’art. 42 CE che prevede un coordinamento delle normative nazionali in materia di previdenza sociale e non la loro armonizzazione. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate da tale disposizione (v., in particolare, sentenze 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punto 20; 30 gennaio 1997, causa C‑340/94, de Jaeck, Racc. pag. I‑461, punto 18, e 16 luglio 2009, causa C‑208/07, von Chamier-Glisczinski, Racc. pag. I‑6095, punto 84).
23 Tale regolamento, nel determinare le persone che possono avvalersi delle disposizioni di coordinamento dei regimi previdenziali nazionali da esso istituiti, fa riferimento alle persone iscritte a tali regimi (sentenza de Jaeck, cit., punto 19).
24 Inoltre, la Corte ha statuito che, per quanto riguarda le nozioni di «lavoratore subordinato» e di «lavoratore autonomo», di cui agli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, esse rinviano alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l’attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro (sentenza de Jaeck, cit., punto 19).
25 Un’interpretazione logica e coerente dell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 e del sistema di conflitto di leggi da esso posto in essere comporta che lo stesso tipo di ragionamento si applichi riguardo all’interpretazione delle nozioni di «impiegati pubblici» e di «personale assimilato», ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), di tale regolamento e che suddetti termini siano interpretati nel senso che viene conferito loro nel diritto nazionale per l’applicazione dei regimi previdenziali degli Stati membri. Una siffatta interpretazione è conforme alla ratio del regolamento n. 1408/71 che è quella del coordinamento e non dell’armonizzazione.
26 Per quanto attiene, più specificatamente, alla situazione del sig. Baesen che, secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, per alcuni settori della sicurezza sociale è assoggettato al regime previdenziale generale per lavoratori subordinati, mentre per altri è assoggettato ad un regime speciale per pubblici impiegati, tale giudice si chiede se tale persona possa essere considerata una persona assimilata agli impiegati pubblici, a norma dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71.
27 A tal riguardo, va rammentato che, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo si applica agli impiegati pubblici ed al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento.
28 Ne consegue che la qualificazione di una persona come «pubblico impiegato» o «personale assimilato» dipende unicamente dal diritto dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione presso la quale è occupata e che spetta a ciascuno Stato membro determinare l’estensione della protezione sociale che intende accordare a queste categorie di persone.
29 Per quanto concerne l’applicazione del regolamento n. 1408/71, e più in particolare, i suoi artt. 2, n. 3, e 13, n. 2, lett. d), occorre quindi intendere per «pubblici impiegati» e per «personale assimilato» le persone considerate tali dal diritto dello Stato membro sul cui territorio è situata l’amministrazione presso la quale l’interessato è occupato.
30 Ne deriva che una persona nella situazione del sig. Baesen non è esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 per il solo fatto che è soggetta soltanto in parte al regime previdenziale degli impiegati pubblici nello Stato membro sul cui territorio si trova l’amministrazione presso la quale è occupata.
31 Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate vanno risolte nel senso che il significato di «impiegati pubblici» e di «personale assimilato», ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, viene determinato unicamente in base ai dati del diritto nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione datrice di lavoro e una persona nella situazione del resistente nella causa principale, che in uno Stato membro rientra, in parte, nel regime previdenziale degli impiegati pubblici e, in parte, in quello dei lavoratori subordinati, può trovarsi quindi assoggettata, conformemente a quanto prescritto dall’art. 13, n. 2, lett. d), di predetto regolamento, unicamente alla normativa dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione presso la quale è occupata.
Sulle spese
32 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Il significato di «impiegati pubblici» e di «personale assimilato» ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, viene determinato unicamente in base ai dati del diritto nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione datrice di lavoro e una persona nella situazione del resistente nella causa principale, che in uno Stato membro rientra, in parte, nel regime previdenziale degli impiegati pubblici e, in parte, in quello dei lavoratori subordinati, può trovarsi quindi assoggettata, conformemente a quanto prescritto dall’art. 13, n. 2, lett. d), di predetto regolamento, unicamente alla normativa dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione presso la quale è occupata.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.
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