Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 novembre 2010 – ArchiMEDES / Commissione
(causa C‑317/09 P)
«Impugnazione – Compensazione di crediti rientranti in ordinamenti giuridici distinti – Domanda di rimborso delle somme anticipate – Principio di litis denuntiatio – Diritti della difesa e diritto ad un equo processo»
1. Procedura – Motivazione delle sentenze – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 36) (v. punti 76-78)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punti 88-91)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto dell’Unione (v. punto 105)
4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo vertente sull’assenza di un meccanismo di intervento forzato (v. punti 121-125)
5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità (v. punti 130-134)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 giugno 2009, cause riunite T‑396/05 e T‑397/05, ArchiMEDES/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi della ricorrente diretti, da un lato, ad ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione di recupero degli anticipi versati nell’ambito del contratto che la legava alla ricorrente e di compensazione dei crediti reciproci e, dall’altro, alla condanna della Commissione al pagamento del saldo della sovvenzione prevista dallo stesso contratto – Inapplicabilità del principio di litis denuntiatio – Rigetto della domanda di assunzione di responsabilità solidale da parte degli altri contraenti – Violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Architecture, microclimat, énergies douces - Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) è condannata alle spese.
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