Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 marzo 2011 – Commissione / Polonia
(causa C‑326/09)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/113/CE – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso a beni e servizi e loro fornitura – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 258 TFUE) (v. punto 18)
2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi (Art. 288, terzo comma, TFUE) (v. punto 22)
3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37) (v. punti 24-25)
Dispositivo
1)
Non avendo adottato nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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