Causa C‑339/09
Skoma-Lux s. r. o.
contro
Celní ředitelství Olomouc
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud)
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 2204 e 2206 — Bevanda fermentata a base di uve fresche — Titolo alcolometrico volumico effettivo dal 15,8% al 16,1% — Aggiunta di alcol di mais e di zucchero di barbabietola durante la produzione»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Bevanda fermentata a base di uve alla quale sono stati aggiunti nel corso della produzione zucchero di barbabietola e alcol di mais — Classificazione nella voce 2206 della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, voce 2206; regolamento della Commissione n. 1719/2005)
Il regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1719/2005, deve essere interpretato nel senso che una bevanda fermentata a base di uve fresche, commercializzata in bottiglie da 0,75 l, con un titolo alcolometrico volumico che varia dal 15,8% al 16,1%, alla quale siano stati aggiunti nel corso della produzione zucchero di barbabietola e alcol di mais, deve essere classificata nella voce 2206 della nomenclatura combinata che compare all’allegato I di detto regolamento.
Vero è che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempre che sia intrinseca a detto prodotto, dovendosi poter valutare l’intrinsecità in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso. Tuttavia, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo se non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.
(v. punti 47, 48 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 dicembre 2010 (*)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 2204 e 2206 – Bevanda fermentata a base di uve fresche – Titolo alcolometrico volumico effettivo dal 15,8% al 16,1% – Aggiunta di alcol di mais e di zucchero di barbabietola durante la produzione»
Nel procedimento C‑339/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) con decisione 2 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 24 agosto 2009, nella causa
Skoma-Lux s.r.o.
contro
Celní ředitelství Olomouc,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits e M. Safjan (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Skoma-Lux s.r.o., dall’avv. M. Filouš, advokát;
– per il Celní ředitelství Olomouc, dal sig. M. Brázda, in qualità di agente;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dal sig. G. Kanellopoulos, nonché dalle Z. Chatzipavlou e V. Karra, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon, dal sig. L. Jelínek e dalla sig.ra M. Šimerdová, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 2204 e 2206 della nomenclatura combinata che compare all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata sottoposta nell’ambito di una controversia tra la Skoma-Lux s.r.o. (in prosieguo: la «Skoma-Lux») e il Celní ředitelství Olomouc (Direzione delle dogane di Olomouc) riguardo alla classificazione nell’ambito della NC di una merce denominata «vino rosso da dessert Kagor VK», importato nella Repubblica ceca.
Contesto normativo
3 La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e introdotto mediante la Convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata per conto della Comunità europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa proprie.
4 Per fornire le più ampie spiegazioni sull’applicazione del sistema armonizzato, l’Organizzazione mondiale delle dogane pubblica regolarmente note esplicative relative al sistema armonizzato (in prosieguo: le «NESA»). Del pari, per garantire l’applicazione della NC, la Commissione europea redige note esplicative di tale nomenclatura ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87. Tali note, regolarmente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non si sostituiscono alle NESA, ma devono essere ritenute complementari a queste ultime e devono essere consultate congiuntamente.
5 Nella versione del SA del 2002, applicabile ai fatti della controversia principale, la voce 2204 è intitolata «Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce n. 2009».
6 Le NESA riguardanti la voce 2204 così dispongono:
«2204.10 – Vini spumanti
– Altri vini; mosti d’uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole (mistelle):
2204.21 – – in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 l
2204.29 – – Altri
2204.30 – Altri mosti di uva
I) Vini di uve fresche
Il vino da classificare in questa voce è esclusivamente il prodotto finale della fermentazione alcolica del mosto di uve fresche.
Questa voce comprende:
(...)
4) I vini detti liquorosi (chiamati anche vini da dessert, ecc.), che sono vini con alto tenore alcolico, generalmente ottenuti partendo da mosti ricchi di zucchero, di cui solo una parte è stata trasformata in alcole dalla fermentazione o, anche, a volte, con l’aggiunta al mosto normale di mosti concentrati, di mistelle o di alcole. Fra i vini liquorosi, si possono citare i vini delle Canarie, di Cipro, il Lacrima Cristi, di Madera, di Malaga, di Marsala, di Porto, il Malvasia, di Samos, di Xeres, ecc.
(...)».
7 La versione del SA dell’anno 2002 comprenda anche la voce 2006, intitolata «Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati nè compresi altrove».
8 Ai sensi delle NESA relative alla voce 2206:
«In questa voce sono comprese tutte le bevande fermentate diverse da quelle considerate dalle voci dal n. 2203 al n. 2205.
Vi si classificano in modo particolare:
(...)
10) La birra di zenzero e la birra d’erbe, che sono bevande gassose preparate facendo fermentare a mezzo di lieviti una miscela di zucchero, acqua e zenzero e erbe speciali.
Tutte queste bevande possono essere naturalmente spumanti oppure essere rese gassose artificialmente mediante aggiunta di anidride carbonica. L’aggiunta di alcole non ne fa variare la classificazione e lo stesso dicasi se siano state sottoposte ad una seconda fermentazione al fine di accrescerne il tenore alcolico[, sempre che conservino i caratteri dei prodotti classificati in tale voce].
(…)».
9 La versione della NC applicabile ai fatti della causa principale risulta dal regolamento n. 1719/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
10 La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)».
11 La seconda parte della NC contiene la tabella dei dazi. Nella sezione IV di tale parte, intitolata «Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati», compare un capitolo 22, a sua volta intitolato «Bevande, liquidi alcolici ed aceti», nel quale compaiono le voci 2203‑2206, formulate nei termini seguenti:
«2203 00 Birre di malto:
(...)
2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:
(…)
2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
(…)
2206 00 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:
(…)».
12 Il capitolo 22 della tabella dei dazi comprende del pari alcune note complementari, del seguente tenore:
«(…)
5. Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:
a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
– avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12% vol e inferiore a 15% vol, e
– ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
– avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol,
– ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
– avente un’acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
– avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol, e
– ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12% vol:
– mediante concentrazione a freddo, o
– mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
– di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
– di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
– di una miscela di tali prodotti.
(…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
13 Il 18 gennaio 2006, la Skoma-Lux ha presentato al Celní úřad Olomouc (Ufficio doganale di Olomouc) una dichiarazione di immissione in libera pratica di merci commercializzate con la denominazione «vino rosso da dessert Kagor VK». Tali merci, originarie della Moldavia, sono state dichiarate alla voce 2204 della NC.
14 Nell’ambito di un controllo in merito a tale dichiarazione doganale, il Celní úřad Olomouc ha prelevato un campione di tali merci per individuare l’origine dell’alcol, dello zucchero e dell’acqua presenti in esse. Dalle analisi effettuate risulta che tale campione conteneva per lo meno il 25% di zucchero avente un’origine diversa dal succo d’uva, probabilmente ottenuto da una miscela di succo d’uva, zucchero di barbabietola e zucchero risultante dall’idrolisi di amido di mais. Secondo le stesse analisi, tali merci sono state prodotte a partire da succo d’uva edulcorato, al quale è stato aggiunto l’alcol di mais, il che provoca l’interruzione del processo di fermentazione.
15 Con decisione 28 novembre 2006, il Celní úřad Olomouc, tenuto conto delle analisi, ha considerato che le merci di cui alla causa principale dovessero essere classificate alla voce 2206 della NC, in quanto non si trattava di vino liquoroso giacché, nel corso della produzione, esso era stato arricchito non mediante un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, ma con un alcol avente altra origine.
16 Il 5 aprile 2007, il Celní ředitelství Olomouc ha respinto il reclamo proposto dalla Skoma-Lux avverso detta decisione del Celní úřad Olomouc.
17 Il 4 dicembre 2007, a seguito del ricorso proposto dalla Skoma-Lux, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava) ha annullato tale decisione del Celní ředitelství Olomouc e gli ha rinviato la pratica per riesame. Il Krajský soud v Ostravě ha considerato che le merci di cui trattasi nella causa principale dovessero essere classificate alla voce 2204 della NC osservando, in particolare, che l’aggiunta di zucchero o di alcol, di qualsiasi origine, non comportava una modifica delle caratteristiche essenziali delle merci, vale a dire che esse erano prodotte a partire da uve fresche.
18 Avendo il Celní ředitelství Olomouc proposto un ricorso per cassazione contro la decisione del Krajský soud v Ostravě dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), quest’ultimo ha ritenuto che le merci di cui trattasi nella causa principale dovessero essere classificate alla voce 2206 della NC. Dal momento infatti che è stato accertato che tali merci contengono alcol di mais, la loro origine non sarebbe esclusivamente l’uva.
19 Considerando che l’esito della controversia che è chiamato a dirimere dipende dall’interpretazione della normativa dell’Unione applicabile, il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le merci commercializzate come “vino rosso da dessert Kagor VK”, contenute in bottiglie da 0,75 litri, aventi un titolo alcolometrico volumico pari al 15,8%‑16,1%, alle quali sono stati aggiunti zucchero di barbabietola e alcol di mais durante la lavorazione – sostanze non provenienti da uve fresche – debbano essere classificate alla voce 2204 o alla voce 2206 della [NC]».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
20 Nelle sue osservazioni la Skoma-Lux sostiene, in sostanza, che le caratteristiche del vino rosso da dessert Kagor VK non corrispondono a quelle delle merci descritte nella questione pregiudiziale. Secondo la Skoma-Lux, infatti, tale vino è ottenuto mediante la fermentazione di mosto d’uva, la quale è interrotta mediante l’aggiunta di alcol vinico o di distillato di vino per raggiungere il necessario tenore d’alcol.
21 Si deve rammentare a tale proposito che, nell’ambito del procedimento ex art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a pronunciarsi (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 38, e 8 settembre 2010, cause riunite C‑316/07, da C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07, Stoß e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51)
22 Secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (v., in particolare, sentenza 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I‑4233, punto 22).
23 Peraltro, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a tale giudice di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, e non nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al riguardo. Il giudice nazionale appare quindi in ogni caso nella posizione migliore per farlo. Tuttavia, al fine di dare a quest’ultimo una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie (v., in particolare, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑56/08, Pärlitigu, Racc. pag. I‑6719, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
24 Di conseguenza, come sostenuto dalla Commissione, è compito della Corte riformulare la questione postale nel senso che con essa si mira ad ottenere una pronuncia sul punto se una bevanda fermentata a base di uve fresche, commercializzata in bottiglie da 0,75 l, con un titolo alcolometrico volumico che varia dal 15,8% al 16,1%, alla quale siano stati aggiunti nel corso della produzione zucchero di barbabietola e alcol di mais (in prosieguo: la «bevanda di cui trattasi») debba essere classificata alla voce 2204 o alla voce 2206 della NC.
Sull’applicazione del regolamento (CE) n. 600/2006
25 Nella sua decisione di rinvio, il Nejvyšší správní soud fa riferimento al regolamento (CE) della Commissione 18 aprile 2006, n. 600, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 106, pag. 5). Tale regolamento, adottato in forza dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2658/87, il quale prevede la possibilità per la Commissione di chiarire il contenuto di una voce doganale, classifica alla voce 2206 della NC un prodotto con caratteristiche corrispondenti a quelle della bevanda di cui trattasi.
26 In proposito, nelle sue osservazioni la Commissione indica che tale regolamento è stato adottato a seguito di classificazioni doganali diverse, ad opera delle autorità doganali degli Stati membri, in relazione al vino rosso da dessert Kagor VK.
27 Nondimeno, risulta da una giurisprudenza costante che un regolamento che precisa le condizioni per la classificazione in una voce o sottovoce doganale ha natura costitutiva e non può produrre effetti retroattivi (v., in particolare, sentenze 7 giugno 2001, causa C‑479/99, CBA Computer, Racc. pag. I‑4391, punto 31, e 27 novembre 2008, causa C‑403/07, Metherma, Racc. pag. I‑8921, punto 39).
28 Ai termini del primo ‘considerando’ del regolamento n. 600/2006, quest’ultimo è stato adottato per garantire l’applicazione uniforme della NC. È tuttavia pacifico che tale regolamento è entrato in vigore il 9 maggio 2006, ossia successivamente alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi nella causa principale, e che ad esso non è stato attribuito alcun effetto retroattivo.
29 Il regolamento n. 600/2006 non è pertanto applicabile alla controversia di cui alla causa principale. La questione pregiudiziale deve essere quindi esaminata alla luce del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1719/2005.
Nel merito
Osservazioni presentate alla Corte
30 La Skoma-Lux sostiene che le particolari caratteristiche organolettiche e le proprietà oggettive della bevanda di cui trattasi, come pure la sua destinazione, corrispondono a quelle delle merci classificate alla voce 2204 della NC. In tal senso, gli uffici doganali di diversi Stati membri avrebbero fornito informazioni tariffarie vincolanti riguardo alla classificazione del vino rosso da dessert Kagor VK sotto tale voce.
31 Il Celní ředitelství Olomouc considera che, in conformità delle NESA, tale bevanda deve essere classificata alla voce 2206 della NC in quanto essa contiene un alcol aggiunto con origine diversa dalla distillazione del vino.
32 Il governo ceco sottolinea che l’alcol contenuto nelle bevande classificate alla voce 2204 della NC deve provenire esclusivamente dal processo di fermentazione delle uve. Poiché la bevanda di cui trattasi contiene in parte alcol avente origine non vinica, essa rientrerebbe alla voce 2206 della NC, che comprende tutte le bevande fermentate che non possono essere classificate in altre voci del capitolo 22 della NC.
33 Il governo ellenico ritiene che la bevanda di cui trattasi rientri nella voce 2206 della NC. Da un lato, infatti, alla luce della nota complementare 5 del capitolo 22 della NC, tale bevanda non potrebbe essere classificata alla voce 2204 in quanto l’alcol etilico utilizzato per la sua produzione non proviene dalla distillazione del vino. Dall’altro, la voce 2206 della NC comprenderebbe bevande per le quali è autorizzata l’aggiunta dell’alcol etilico di mais, purché sia preservato il carattere essenziale del prodotto di base, come sarebbe avvenuto per tale bevanda.
34 La Commissione è del parere che le NESA non vietino di aggiungere al vino alcol non proveniente dalle uve. Pertanto la bevanda di cui trattasi, in linea di principio, dovrebbe essere classificata alla voce 2204 della NC. Nondimeno, qualora, con l’aggiunta nel corso della produzione di zucchero di barbabietola e di alcol di mais, il carattere della bevanda fermentata a base di uve fresche sia stato modificato a tal punto che le proprietà di tale prodotto si discostino sensibilmente dalla proprietà organolettiche e chimiche definite dalle norme internazionali o nazionali per i prodotti tipici della voce 2204 della NC, particolarmente laddove almeno la metà del titolo alcolometrico volumico effettivo dalla bevanda non provenga da uve fresche, secondo la Commissione, la bevanda considerata va classificata alla voce 2206 della NC. Valutare la portata di tale divergenza spetterebbe alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
Risposta della Corte
35 Secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenze 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom, Racc. pag. I‑6675, punto 16, e 20 maggio 2010, causa C‑370/08, Data I/O, Racc. pag. I‑4401, punto 29).
36 Occorre del pari ricordare che tanto le note premesse ai capitoli della tariffa doganale comune quanto le NESA costituiscono mezzi importanti per garantire l’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 20 novembre 1997, causa C‑338/95, Wiener SI, Racc. pag. I‑6495, punto 11, e 29 aprile 2010, causa C‑123/09, Roeckl Sporthandschuhe, Racc. pag. I‑4065, punto 29).
37 Nella fattispecie, la formulazione della voce 2204 del SA menziona i «vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole». Le NESA relative a tale voce precisano che, per i vini di uve fresche, il vino da classificare in questa voce è esclusivamente il prodotto finale della fermentazione alcolica del mosto di uve fresche.
38 Tra i vini di uve fresche, la voce 2204 comprende i vini liquorosi, detti anche vini da dessert, con riferimento ai quali è pacifico che il titolo alcolometrico volumico di cui alla nota complementare 5, lett. c), del capitolo 22 della NC corrisponde a quello della bevanda di cui trattasi. Non è neppure contestato il fatto che tale bevanda non corrisponde ai requisiti posti dalle note complementari 5, lett. a) e b), che riguardano, rispettivamente, il mosto di uve fresche mutizzato con alcol e il vino alcolizzato.
39 Inoltre, la nota complementare 5, lett. c), del capitolo 22 della NC autorizza, per i vini liquorosi, unicamente l’aggiunta, durante o dopo la fermentazione, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino o di mosto di uve concentrato oppure di una miscela di tali prodotti.
40 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, risulta chiaramente e inequivocabilmente dalle NESA relative alla voce 2204, lette congiuntamente alla nota complementare 5, lett. c), del capitolo 22 della NC, che l’alcol contenuto in un vino liquoroso, sia esso risultante dalla fermentazione alcolica o sia esso aggiunto, deve provenire esclusivamente dall’uva.
41 Ne consegue che la bevanda di cui trattasi, alla quale è stato aggiunto alcol di mais nel corso della produzione, non può essere classificata alla voce 2204 della NE, e ciò senza che sia necessario esaminare se un vino liquoroso, ai sensi di tale voce, possa contenere zucchero di barbabietola.
42 Stabilito ciò, occorre constatare che, alla luce delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, la bevanda di cui trattasi presenta i requisiti necessari per essere classificata alla voce 2206 della NC.
43 Tale voce comprende, infatti, le «Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove». Le NESA precisano che in tale voce sono comprese tutte le bevande fermentate diverse da quelle considerate dalle voci dal n. 2203 al n. 2205.
44 Orbene, in primo luogo, risulta da quanto precede che la bevanda di cui trattasi non può essere fatta rientrare nella voce 2204 della NC. Tenuto conto della sua composizione, essa non può neppure essere classificata alla voce 2203 00 della NC, riguardante le «Birre di malto», né alla voce 2205, che riguarda i «Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche».
45 In secondo luogo, per quanto riguarda l’aggiunta di alcol e di zucchero nella bevanda di cui trattasi, va rilevato che le NESA relative alla voce 2206 enunciano che l’aggiunta di alcol non fa variare la classificazione di tali bevande. Peraltro, una bevanda alla quale sia stato aggiunto zucchero nel corso della sua produzione può essere classificata alla voce 2206. In tal senso la nota esplicativa 10 del SA relativa alla voce 2006 enuncia che la birra di zenzero e la birra d’erbe, che sono bevande gassose preparate con zucchero, acqua e zenzero o erbe speciali, sono classificate in detta voce.
46 In terzo luogo, sempre secondo le NESA relative alla voce 2206 della NC, l’aggiunta di alcool alle bevande che rientrano in tale voce non osta a che dette bevande mantengano la classificazione suddetta, purché conservino i caratteri dei prodotti classificati in tale voce, ossia quelli delle bevande fermentate. Orbene, risulta dalla decisione di rinvio che la bevanda di cui trattasi ha il gusto, il colore e l’aroma di una bevanda ottenuta da uve. Di conseguenza essa non ha perduto le particolari caratteristiche organolettiche di una bevanda fermentata (v., in questo senso, sentenza 7 maggio 2009, causa C‑150/08, Siebrand, Racc. pag. I‑3941, punto 37).
47 In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della Skoma-Lux secondo cui il vino rosso da dessert Kagor VK, essendo destinato ad essere bevuto come vino, dovrebbe essere classificato alla voce 2204 della NC, va ricordato che è ben vero che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempre che sia intrinseca a detto prodotto, dovendosi poter valutare l’intrinsecità in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze 15 febbraio 2007, causa C‑183/06, RUMA, Racc. pag. I‑1559, punto 36, e Roeckl Sporthandschuhe, cit., punto 28). Tuttavia, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo se non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1976, causa 38/76, Industriemetall LUMA, Racc. pag. 2027, punto 7). Orbene, da tutto quel che precede risulta che, tenuto conto delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, la bevanda di cui trattasi rientra chiaramente ed esclusivamente nella voce 2206 della NC.
48 Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la questione posta dichiarando che il regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1719/2005, deve essere interpretato nel senso che una bevanda fermentata a base di uve fresche, commercializzata in bottiglie da 0,75 l, con un titolo alcolometrico volumico che varia dal 15,8% al 16,1%, alla quale siano stati aggiunti nel corso della produzione zucchero di barbabietola e alcol di mais, deve essere classificata nella voce 2206 della NC.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, deve essere interpretato nel senso che una bevanda fermentata a base di uve fresche, commercializzata in bottiglie da 0,75 l, con un titolo alcolometrico volumico che varia dal 15,8% al 16,1%, alla quale siano stati aggiunti nel corso della produzione zucchero di barbabietola e alcol di mais, deve essere classificata nella voce 2206 della nomenclatura combinata che compare all’allegato I di detto regolamento.
Firme
* Lingua processuale: il ceco.
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