Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2010 – Commissione / Spagna
(causa C‑340/09)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/22/CE – Art. 4, nn. 2‑5 – Custodia degli animali selvatici – Giardini zoologici»
1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi di fatto da cui risulta l'inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 226 CE) (v. punti 36-38)
2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 39)
3. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 1999/22, art. 4, n. 2‑5) (v. punti 43‑45)
4. Procedura – Spese – Rinuncia giustificata dal comportamento dell’altra parte (Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5) (v. punti 46, 49‑50)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 4, nn. 2, 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94, pag. 24).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutti i provvedimenti necessari relativamente ai giardini zoologici oggetto del presente ricorso, situati nelle Comunità autonome di Aragona, Asturia, Baleari, Canarie, Cantabria, Castilla e León, Comunità Valenziana, Estremadura e Galizia, in materia di ispezioni, concessione di licenza e, eventualmente, chiusura di tali giardini, conformemente all’art. 4, nn. 2‑5 della direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della citata direttiva.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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