Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 giugno 2010 – Commissione / Repubblica ceca
(causa C‑378/09)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/337 CEE – Art. 10 bis, commi da primo a terzo – Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati – Normativa nazionale che limita il diritto di ricorso contro le decisioni in materia ambientale – Omessa trasposizione di detta disposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, art. 10 bis) (v. punti 12-15)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 10 bis, commi primo, secondo e terzo, della direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE (GU L 156, pag. 17) – Normativa nazionale che limita la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di ambiente.
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’art. 10 bis, commi primo, secondo e terzo, della direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma di tale direttiva.
2)
La Repubblica ceca è condannata alle spese.
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