Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 – Commissione / Finlandia
(causa C‑405/09)
«Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie dell’Unione – Procedimenti diretti alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione – Ritardo nell’accertamento delle risorse proprie relative a tali dazi»
(Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Iscrizione a credito del conto della Commissione – Iscrizione tardiva – Inadempimento – Obbligo di pagare interessi di mora (Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, artt. 2, 6 e 9‑11, n. 2913/92, art. 220, e n. 1150/2000, artt. 2, 6 e 9‑11) (v. punti 35-39, 41, 49-51 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, 6 e 9‑11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) – Inosservanza, nel caso di recupero a posteriori, dei termini previsti per la presa in considerazione e l’accertamento delle risorse proprie comunitarie.
Dispositivo
1)
Applicando un procedimento amministrativo secondo cui le risorse proprie dell’Unione europea sono accertate solo dopo che al debitore del dazio è stato accordato un termine di almeno quattordici giorni per presentare le sue osservazioni e non rispettando i termini previsti per l’accredito delle suddette risorse, in occasione della riscossione ex post dei dazi, con la conseguenza di ritardarne il pagamento, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.
2)
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
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