Cause riunite C‑422/09, C‑425/09 e C‑426/09
Vassiliki Stylianou Vandorou e altri
contro
Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Symvoulio tis Epikrateias)
«Artt. 39 CE e 43 CE — Direttiva 89/48/CE — Riconoscimento di diplomi — Nozione di “esperienza professionale”»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli — Direttiva 89/48 — Attività professionale regolamentata — Esperienza professionale — Nozione
[Artt. 39 CE e 43 CE; direttiva del Consiglio 89/48, artt. 1, lett. e), e 4, n. 1, lett. b)]
Un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta, in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE, a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative dirette a colmare le differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
Infatti, sebbene l’esperienza acquisita dai richiedenti prima dell’ottenimento del diploma che conferisce loro il diritto di esercitare la professione in uno Stato membro non possa includere l’esercizio di attività professionali regolamentate e nonostante non derivi alcun obbligo di prendere in considerazione un’esperienza pratica, che non costituisca un’«esperienza professionale» ai sensi dell’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dall’art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, di detta direttiva, risulta tuttavia che le misure adottate in applicazione del diritto dell’Unione devono conformarsi ai principi generali di tale diritto, segnatamente al principio di proporzionalità. A tal proposito, l’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dagli artt. 39 CE e 43 CE può essere ostacolato in modo ingiustificato se le autorità nazionali competenti incaricate del riconoscimento di titoli professionali acquisiti in un altro Stato membro prescindono dalle conoscenze e dalle qualifiche pertinenti già acquisite da un richiedente che cerca di esercitare, nel territorio nazionale, una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale. Il valore preciso da collegare all’esperienza pratica utile all’esercizio della professione a cui viene richiesto l’accesso dovrà essere determinato dall’autorità competente alla luce delle funzioni specifiche esercitate, delle conoscenze acquisite e applicate nell’esercizio di tali funzioni, nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accordato all’interessato di cui trattasi.
(v. punti 61, 64-66, 69, 72 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
2 dicembre 2010 (*)
«Artt. 39 CE e 43 CE – Direttiva 89/48/CE – Riconoscimento di diplomi – Nozione di “esperienza professionale”»
Nei procedimenti riuniti C‑422/09, C‑425/09 e C‑426/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) con decisioni 12 maggio 2009, pervenute alla Corte il 28 ottobre 2009, nei procedimenti
Vassiliki Stylianou Vandorou (C‑422/09),
Vassilios Alexandrou Giankoulis (C‑425/09),
Ioannis Georgiou Askoxilakis (C‑426/09)
contro
Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann (relatore), presidente di sezione, dal sig. L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 settembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ellenico, dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. G. Zavvos e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 1, lett. e), e 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/48»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie, che oppongono la sig.ra Vandorou nonché i sigg. Giankoulis e Askoxilakis all’Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Ministro della Pubblica Istruzione e dei Culti), aventi ad oggetto talune decisioni del Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis (Consiglio responsabile del riconoscimento dell’equipollenza dei diplomi di istruzione superiore; in prosieguo: il «Saeitte»). Con tali decisioni, il Saeitte ha subordinato il diritto dei richiedenti nella causa principale di esercitare in Grecia le loro professioni, che essi sono abilitati ad esercitare in altri Stati membri, a misure compensative, vale a dire ad una prova attitudinale o ad un tirocinio di adattamento.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Emerge dal terzo e dal quarto ‘considerando’ della direttiva 89/48 che la medesima ha lo scopo di istituire un sistema generale di riconoscimento dei diplomi atto ad agevolare l’esercizio da parte dei cittadini europei di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro.
4 L’art. 1 della direttiva 89/48 così dispone:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli:
– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
(…)
(...)
c) per professione regolamentata, l’attività o l’insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;
d) per attività professionale regolamentata, un’attività professionale per la quale l’accesso alla medesima o l’esercizio o una delle modalità di esercizio dell’attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un’attività professionale regolamentata:
– l’esercizio di un’attività con l’impiego di un titolo professionale qualora l’uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
– l’esercizio di un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il rimborso della medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma.
(…)
e) per esperienza professionale, l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;
f) per tirocinio di adattamento, l’esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. (...)
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa vert[e] su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. L[e] modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.
(…)».
5 Conformemente all’art. 2, primo comma, della direttiva 89/48, la medesima si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.
6 L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 prevede quanto segue:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure (...)».
7 Ai termini dell’art. 4 della direttiva 89/48:
«1. L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede un’esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell’articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante (…)
(…)
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:
– quando la formazione ricevuta conformemente all’articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,
(…)
Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività. (...)
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1».
La normativa nazionale
Le misure dirette a trasporre la direttiva 89/48 nel diritto nazionale
8 Il decreto presidenziale 23 giugno 2000, n. 165/2000 (FEK A’ 149/28.6.2000), come modificato dai decreti presidenziali 22 ottobre 2001, n. 373/2001 (FEK A’ 251), e 23 dicembre 2002, n. 385/2002 (FEK A’ 334; in prosieguo: il «decreto n. 165/2000»), è diretto a recepire la direttiva 89/48 nell’ordinamento giuridico greco.
9 Pertanto, gli artt. 2, nn. 5 e 7, 3, 4, n. 1, lett. a), e 5 del decreto n. 165/2000 riproducono rispettivamente gli artt. 1, lett. e) e g), 2, primo comma, 3, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/48, soprammenzionati.
10 Inoltre, l’art. 10 del decreto n. 165/2000 prevede l’istituzione del Saeitte in quanto organo collegiale nell’ambito del Ministero dell’Istruzione e dei Culti a cui, in virtù dell’art. 11 del medesimo decreto, è stata attribuita la missione di statuire sulle domande di riconoscimento dei diplomi d’insegnamento superiore rientranti nella sfera di applicazione della direttiva 89/48.
Le professioni di ingegnere meccanico e di ingegnere delle telecomunicazioni
11 In Grecia, le professioni di ingegnere meccanico e di ingegnere delle telecomunicazioni sono professioni regolamentate il cui esercizio è riservato ai membri iscritti al Techniko Epimelitirio tis Elladas (Camera tecnica di Grecia; in prosieguo: il «TEE»).
12 Il decreto presidenziale del 27 novembre e del 14 dicembre 1926, recante codificazione delle disposizioni e dei testi relativi alla composizione del TEE (FEK A’ 430), come modificato dalla legge n. 1486/1984 (FEK A’ 161) e dal decreto presidenziale 30 novembre e 12 dicembre 1991, n. 512/1991 (FEK A’ 190; in prosieguo: il «decreto TEE»), prevede, al suo art. 2, n. 1, che sono obbligatoriamente iscritti come membri del TEE tutti i cittadini degli Stati membri «titolari di un diploma rilasciato dal Politecnico nazionale di Metsovo, dai Politecnici del paese e dagli equivalenti istituti di insegnamento all’estero, previa acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione».
13 I professionisti sono inquadrati in nove specializzazioni elencate dall’art. 2, n. 5, di tale decreto, tra le quali figura la specializzazione di ingegnere meccanico, ma non quella di ingegnere delle telecomunicazioni.
14 In virtù dell’art. 2, n. 6, del decreto TEE, le specializzazioni che non figurano tra quelle definite all’art. 2, n. 5, di tale decreto sono classificate nella specializzazione più vicina. Indipendentemente da tale circostanza, il membro del TEE così integrato beneficia dei diritti professionali legati alla specializzazione o solo alla specializzazione menzionata nella sua autorizzazione ad esercitare la professione, come sono determinati dalla legislazione vigente.
15 L’art. 4, n. 3, del decreto TEE prevede, in particolare, che il TEE svolga gli esami, conceda le abilitazioni all’esercizio della professione di ingegnere conformemente alle disposizioni vigenti e tenga gli albi degli ingegneri.
16 In tale contesto, gli artt. 1 e 4 della legge 30 e 31 dicembre 1981, n. 1225/1981 (FEK B’ 713), attribuiscono al TEE la competenza a concedere l’abilitazione ad esercitare la loro professione in Grecia agli ingegneri diplomati in istituti greci di insegnamento superiore nonché in istituti superiori equivalenti situati all’estero. Conformemente all’art. 1, n. 3, di tale legge, ciò vale anche nel caso degli ingegneri diplomati in istituti superiori situati all’estero che offrano specializzazioni non corrispondenti a quelle degli ingegneri diplomati degli istituti superiori nazionali.
17 In forza della legge n. 1225/1981, una decisione interministeriale del 14 settembre e del 5 ottobre 1984, ED 5/4/339, adottata dal Ministro dei Lavori pubblici e dal Ministro della Pubblica Istruzione e dei Culti, ha disciplinato la procedura di concessione, da parte del TEE, dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Il procedimento C‑422/09 (Vandorou)
18 Dopo aver seguito corsi e superato esami postuniversitari presso la London Guildhall University (Università di Londra-Guildhall) (Regno Unito) nel periodo compreso tra il settembre 1994 e il febbraio 1997, la sig.ra Vandorou ha ottenuto il titolo di «Master of Business Administration». Durante i suoi studi, ella aveva lavorato nel Regno Unito, in particolare presso la società Elf Oil Ltd (in prosieguo: la «Elf Oil»).
19 Il 15 agosto 1997, la sig.ra Vandorou si è iscritta all’Association of Chartered Certified Accountants (Camera dei revisori contabili giurati del Regno Unito; in prosieguo: l’«ACCA»). Dopo aver superato un ciclo di esami ed aver effettuato il tirocinio professionale richiesto ed approvato nel settore della contabilità/controllo, ella è divenuta ufficialmente membro di tale organizzazione professionale il 17 aprile 2000 e ha ottenuto il titolo di «Chartered Certified Accountant» (revisore contabile giurato). Tra tali due date, la sig.ra Vandorou ha lavorato in Grecia, presso la società per azioni di revisione contabile Pricewaterhouse Coopers (in prosieguo: la «Pricewaterhouse Coopers»).
20 Il 10 aprile 2002, la sig.ra Vandorou ha presentato una domanda presso il Saeitte affinché le venisse riconosciuto il diritto di esercitare in Grecia la professione di contabile fiscalista.
21 La medesima ha prodotto certificati che attestavano che ella aveva il diritto di esercitare nel Regno Unito la professione di «Chartered Certified Accountant» e che descrivevano le attività che tale professione comprende. Ella ha, peraltro, fatto valere la sua esperienza professionale acquisita nell’ambito della Elf Oil e della Pricewaterhouse Coopers e ha prodotto attestati corrispondenti rilasciati da tali società.
22 Con atto 23 marzo 2004, n. 80 (in prosieguo: il «primo atto impugnato»), il Saeitte ha innanzitutto constatato che la professione di contabile era una professione regolamentata sia in Grecia sia nel Regno Unito e che la sig.ra Vandorou, nella sua qualità di titolare del titolo professionale di «Chartered Certified Accountant», rilasciato dall’ACCA, organizzazione professionale del Regno Unito, dovrebbe essere considerata titolare di un diploma di contabile conformemente alla direttiva 89/48 e al decreto n. 165/2000. Poi, il Saeitte ha ritenuto che occorresse sottoporre la sig.ra Vandorou a misure compensative «in ragione di differenze sostanziali nel suo programma di studi rispetto alla formazione dei contabili in Grecia». Esso ha dunque deciso di riunire una commissione composta da tre membri per precisare il contenuto delle misure soprammenzionate che dovevano essere imposte alla ricorrente.
23 Sulla base della decisione di tale commissione composta da tre membri, il Saeitte, con atto 25 ottobre 2004, n. 89 (in prosieguo: il «secondo atto impugnato»), ha poi imposto alla sig.ra Vandorou, a titolo di misure compensative, di sottoporsi, affinché le venisse riconosciuto il diritto di esercitare in Grecia la professione di contabile-fiscalista, ad una prova attitudinale in diritto nazionale e, in particolare, in diritto societario, in diritto commerciale, in diritto del lavoro, in diritto tributario, poiché l’esercizio della professione di contabile-fiscalista richiederebbe una conoscenza precisa delle norme di diritto interno. Basandosi sull’art. 5 del decreto n. 165/2000, diretto a trasporre l’art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, della direttiva 89/48, il Saeitte ha inoltre precisato che la sig.ra Vandorou non poteva scegliere tra una prova attitudinale ed un tirocinio di adattamento dato che la professione di contabile-fiscalista era una professione «il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività».
24 Infine, il Saeitte ha ritenuto che l’esperienza professionale che la sig.ra Vandorou aveva acquisito in Grecia nell’ambito del suo lavoro presso la Pricewaterhouse Coopers non potesse essere presa in considerazione. Infatti, le condizioni previste all’art. 2, n. 5, del decreto n. 165/2000, che, in modo identico all’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48, definisce i termini «esperienza professionale» come l’«esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro», non sarebbero soddisfatte poiché la sig.ra Vandorou non era titolare di un’abilitazione ad esercitare la professione di contabile in Grecia nel periodo in cui ella ha acquisito l’esperienza di cui trattasi.
25 La sig.ra Vandorou ha quindi proposto dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias due ricorsi, rispettivamente, contro il primo ed il secondo atto impugnato.
26 Per quanto riguarda il ricorso contro il primo atto impugnato, il Symvoulio tis Epikrateias ritiene che tale atto debba essere annullato poiché esso non è sufficientemente motivato nella parte in cui impone alla sig.ra Vandorou di sottoporsi a misure compensative. Infatti, il Saeitte si sarebbe limitato a riferirsi, in modo generico ed indeterminato, a «differenze sostanziali nel programma di studi», mentre avrebbe dovuto riferirsi in modo specifico e concreto alle materie su cui verte la formazione seguita dalla sig.ra Vandorou e alle materie comprese nel diploma greco corrispondente, individuare le differenze tra queste materie ed emettere una decisione pienamente e specificamente motivata sul carattere sostanziale di tali differenze.
27 Quanto al ricorso contro il secondo atto impugnato, il giudice del rinvio constata che la validità del medesimo è subordinata alla validità del primo atto impugnato e che, di conseguenza, l’annullamento del primo dovrebbe comportare l’annullamento del secondo.
28 Tuttavia, il Symvoulio tis Epikrateias considera che, in tale contesto, occorre anche esaminare il motivo di annullamento secondo cui la motivazione del secondo atto impugnato è viziata da errori di diritto in quanto, con tale atto, il Saeitte ha ritenuto che, nell’esaminare la questione se la sig.ra Vandorou dovesse essere sottoposta a misure compensative, non occorresse tener conto dell’esperienza professionale che la medesima aveva acquisito in Grecia. Secondo il giudice del rinvio, l’esame di tale motivo si rivela necessario affinché, identificando le questioni che l’autorità nazionale competente dovrà approfondire dopo l’annullamento degli atti impugnati, gli obblighi di quest’ultima siano determinati in modo preciso nel momento in cui la medesima dovrà adeguarsi alla sentenza di annullamento e offrire in tal modo alla sig.ra Vandorou, in considerazione anche del principio di economia processuale, una tutela giudiziale piena ed effettiva.
29 Ciò considerato, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 (...), per “esperienza professionale”, presa in considerazione dall’autorità nazionale competente per valutare se le competenze acquisite dall’interessata attraverso tale esperienza siano idonee a colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale tra le materie su cui verte la formazione seguita dall’interessata nello Stato membro di provenienza e le materie rientranti nel diploma richiesto nello Stato membro ospitante, si intenda anche l’esperienza che presenta cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) è stata acquisita dall’interessata dopo il conseguimento del diploma che le garantisce l’accesso ad una determinata professione regolamentata nello Stato membro di provenienza;
b) è stata acquisita con l’esercizio nello Stato membro ospitante di un’attività professionale che, se non coincide con la professione regolamentata, al cui diritto di esercizio nello Stato membro ospitante si riferisce la domanda presentata in base alla direttiva 89/48 (...) dall’interessata (e che non può d’altronde essere esercitata legittimamente nello Stato membro ospitante prima dell’accoglimento della domanda di cui trattasi), costituisce tuttavia, secondo la valutazione nel merito compiuta dall’autorità nazionale competente per la decisione sulla domanda, un’attività professionale che appare collegata con tale professione regolamentata, e
c) secondo la valutazione nel merito di detta autorità nazionale, è considerata come idonea, grazie al menzionato collegamento, a colmare almeno in parte le sostanziali differenze tra le materie apprese dall’interessata nel corso della sua formazione nello Stato membro di provenienza e le materie comprese nel corrispondente diploma dello Stato membro ospitante».
Il procedimento C‑425/09 (Giankoulis)
30 Il sig. Giankoulis è titolare di un diploma di laurea del Dipartimento di ingegneria della Scuola di applicazioni tecniche del Technologiko Ekpaideftiko Idryma di Kavala (Grecia) e di un diploma post-universitario (Master of Science) dell’Istituto di tecnologia di Cranfield (Regno Unito) in materia di ingegneria dei sistemi produttivi.
31 Il 17 aprile 1996, il sig. Giankoulis è stato assunto dalla società Elliniki Viomichania Alouminiou AE (in prosieguo: la «Elliniki Viomichania Alouminiou»). Egli ha lavorato nel reparto fonderia della medesima fino al 31 dicembre 1997 come tecnico addetto alla manutenzione e fino al 31 dicembre 2000 come responsabile della manutenzione meccanica delle fonderie.
32 Dal 12 luglio 2000, il sig. Giankoulis è membro dell’Institution of Mechanical Engineers (Istituto degli ingegneri meccanici del Regno Unito). In conformità ad un attestato datato 8 novembre 2000 proveniente da detto istituto, egli ha diritto di avvalersi del titolo di «Chartered Engineer». La sua iscrizione all’albo dei Chartered Engineers è avvenuta alla luce delle sue qualifiche accademiche nonché dell’esperienza professionale che egli aveva acquisito in Grecia.
33 Dal 1° gennaio 2002, il sig. Giankoulis lavora nel reparto unico fonderia e colata continua della Elliniki Viomichania Alouminiou come tecnico addetto alla manutenzione.
34 Il 9 marzo 2001, il sig. Giankoulis ha presentato domanda al Saeitte con cui chiedeva che gli si riconoscesse il diritto di esercitare in Grecia la professione di ingegnere meccanico. Oltre i documenti attestanti la sua formazione accademica soprammenzionata, egli ha prodotto un attestato relativo alla sua esperienza professionale presso la Elliniki Viomichania Alouminiou.
35 A seguito di diverse riunioni che hanno dato luogo solo a decisioni di sospensione dell’esame della domanda, il Saeitte, con atto 8 aprile 2002, n. 42 (in prosieguo: il «terzo atto impugnato»), ha ritenuto che la formazione ricevuta dal sig. Giankoulis presso il Technologiko Ekpaideftiko Idryma di Kavala fosse sostanzialmente diversa dall’esperienza corrispondente offerta dalle sezioni politecniche degli istituti di insegnamento superiore in Grecia e che la sua esperienza professionale, limitata alla Grecia, non vertesse sulla professione di ingegnere meccanico. Il Saeitte ha inoltre ritenuto che, per compensare tali differenze sostanziali nella formazione, occorresse sottoporre il sig. Giankoulis a misure compensative e riunire una commissione composta da tre membri per precisare il contenuto di tali misure.
36 La commissione così costituita ha raccomandato, nel suo verbale del 12 novembre 2002, di sottoporre il sig. Giankoulis ad un esame o ad un tirocinio triennale in quattro gruppi di materie per ottenere la corrispondenza ai programmi nelle materie fondamentali degli studi di ingegneria meccanica, e in sette gruppi di materie per coprire le materie relative alla professione di ingegnere elettronico.
37 In seguito ad altre due sospensioni del procedimento, il Saeitte ha adottato l’atto 21 settembre 2004, n. 87 (in prosieguo: il «quarto atto impugnato») e ha deciso di non accogliere la relazione della commissione soprammenzionata solo nella parte in cui riguarda le misure compensative relative alla professione di ingegnere meccanico. Così, il Saeitte ha imposto al sig. Giankoulis, a titolo di misure compensative, di sottoporsi ad un esame o di effettuare un tirocinio triennale supervisionato nelle seguenti materie, rientranti nel settore dell’ingegneria meccanica: «Termotecnica – Termodinamica – Impianti termici – Impianti frigoriferi – Condizionamento dell’aria – Impianti elevatori – Impianti idraulici e stazioni di pompaggio».
38 Il sig. Giankoulis ha quindi proposto ricorso dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias e ha chiesto l’annullamento, segnatamente, del terzo e del quarto atto impugnati.
39 Per quanto riguarda il terzo atto impugnato, il Symvoulio tis Epikrateias ritiene che tale atto debba essere annullato, poiché non è sufficientemente motivato nella parte in cui impone al sig. Giankoulis di sottoporsi a misure compensative. Infatti, il Saeitte si sarebbe limitato a riferirsi, in modo generico ed indeterminato, a differenze sostanziali nella formazione del sig. Giankoulis, mentre avrebbe dovuto riferirsi in modo specifico e concreto alle materie coperte dalla formazione del sig. Giankoulis e alle materie che costituiscono il contenuto degli studi che si concludono in Grecia con l’acquisizione del diploma da cui la legge fa dipendere l’esercizio dell’attività professionale regolamentata di ingegnere meccanico, individuare le differenze tra queste materie e, infine, emettere una decisione pienamente e specificamente motivata sul carattere sostanziale di tali differenze.
40 Quanto al quarto atto impugnato, il giudice del rinvio constata che la validità del medesimo è subordinata alla validità del terzo atto impugnato e che, di conseguenza, l’annullamento del terzo dovrebbe comportare l’annullamento del quarto.
41 Tuttavia, il Symvoulio tis Epikrateias sostiene che, in tale contesto, occorre anche esaminare il motivo di annullamento secondo cui la motivazione del quarto atto impugnato è viziata da errori di diritto in quanto, adottando la relazione della commissione composta da tre membri, il Saeitte ha ritenuto, in sede di imposizione di misure compensative, che l’esperienza professionale acquisita dal ricorrente in Grecia non dovesse essere presa in considerazione. Secondo il giudice del rinvio, l’esame di tale motivo risulta necessario allo scopo di definire in modo preciso, mediante l’individuazione delle questioni che l’autorità nazionale competente dovrà esaminare dopo l’annullamento degli atti impugnati, gli obblighi di quest’ultima nel momento in cui essa dovrà conformarsi alla sentenza di annullamento e offrire in tal modo al sig. Giankoulis, in considerazione anche del principio di economia processuale, una tutela giudiziale piena ed effettiva.
42 Nell’ambito dell’esame di tale motivo, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’esperienza professionale acquisita dal sig. Giankoulis dopo l’ottenimento del titolo di «Chartered Engineer» costituisca un’«esperienza professionale» che deve essere presa in considerazione in sede di applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48.
43 Ciò premesso, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “esperienza professionale” contenuta nell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 (...) corrisponda alla nozione di “esperienza professionale”, la cui definizione è contenuta nell’art. 1, lett. e), della medesima direttiva, e possa essere intesa come l’esperienza che presenta cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) è stata acquisita dall’interessato dopo il conseguimento del diploma che gli garantisce l’accesso ad una determinata professione regolamentata nello Stato membro di provenienza;
b) è stata acquisita con l’esercizio della professione a cui si riferisce la domanda presentata ai sensi della direttiva 89/48 (...) (v. i termini “the profession concerned”, “la profession concernée” e “des betreffenden Berufs”, impiegati rispettivamente nelle versioni in lingua inglese, francese e tedesca [di detta] direttiva), e
c) l’attività professionale in parola è stata esercitata legittimamente, cioè nel rispetto dei termini e delle condizioni della normativa pertinente nello Stato membro in cui ha avuto luogo, in modo da escludere che venga presa in considerazione l’esperienza acquisita nella professione in questione nello Stato membro ospitante prima dell’accoglimento della domanda, poiché nello Stato membro ospitante la professione in questione non può essere esercitata legittimamente prima dell’accoglimento della domanda (con riserva ovviamente dell’applicazione dell’art. 5 della medesima direttiva, che consente, a talune condizioni – per il compimento di una formazione professionale che non si è svolta nello Stato membro di provenienza – l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante sotto la guida di un professionista qualificato)».
Il procedimento C‑426/09 (Askoxilakis)
44 Il sig. Askoxilakis è titolare di un diploma di laurea in fisica della Facoltà di Fisica dell’Università di Creta (Grecia) nonché di un diploma di studi post-universitari con specializzazione in ingegneria delle telecomunicazioni della Facoltà di Ingegneria elettronica e Informatica dell’Università di Monaco (Germania). In virtù di quest’ultimo, egli è autorizzato ad esercitare in Germania attività professionali regolamentate nel settore dell’ingegneria delle telecomunicazioni.
45 Il 21 ottobre 2003, il sig. Askoxilakis ha proposto una domanda al Saeitte affinché gli fosse riconosciuto in Grecia il diritto ad esercitare la professione di ingegnere delle telecomunicazioni. Oltre ai documenti attestanti la sua formazione accademica, egli ha prodotto un attestato del Centro di informatica dell’Istituto di ricerca e tecnologia (in prosieguo: l’«ITE») da cui risulta che egli ha lavorato presso il medesimo, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2002 ed il 28 febbraio 2003, nell’ambito di programmi di ricerca dell’Istituto e, a partire dal 1° marzo 2003, come tecnico scientifico specializzato, in particolare, nel laboratorio di «reti e telecomunicazioni». Su richiesta del Saeitte, il sig. Askoxilakis ha inoltre prodotto un secondo attestato dell’ITE che descrive in modo più dettagliato l’oggetto del suo lavoro presso tale Istituto.
46 Con atto 21 settembre 2004, n. 87 (in prosieguo: il «quinto atto impugnato»), il Saeitte ha deciso di imporre al sig. Askoxilakis misure compensative per coprire le differenze sostanziali esistenti tra la formazione che egli aveva seguito e le materie coperte dalla formazione offerta dai politecnici greci per la professione di ingegnere informatico, delle telecomunicazioni e delle reti in Grecia. Il Saeitte ha, peraltro, deciso di riunire una commissione composta da tre membri per precisare il contenuto di tali misure compensative.
47 La commissione così costituita, con la relazione del 10 febbraio 2005, ha raccomandato una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento triennale nelle seguenti materie: «A. Progettazione di circuiti digitali, elettrici e analogici. Analisi di reti. B. Settore elaboratori. Sistemi di microelaboratori. Sistemi funzionali di elaboratori. Progettazione e realizzazione di linguaggi di programmazione. Algoritmi e Complessità. Strutture e Banche dati. Tecnologia dei software. C. Telecomunicazioni e Reti. Formattazione. Rivelazione. Valutazione e Diffusione di Segnali. Collegamenti senza fili e Diffusione. Internet e sue applicazioni».
48 Con atto 8 marzo 2005, n. 96 (in prosieguo: il «sesto atto impugnato»), il Saeitte ha deciso di accogliere tale relazione e ha imposto le misure compensative soprammenzionate al sig. Askoxilakis, senza tener conto dell’esperienza professionale acquisita dal medesimo nell’ambito dell’ITE.
49 Il sig. Askoxilakis ha quindi proposto ricorso, segnatamente contro il quinto ed il sesto atto impugnato.
50 In primo luogo, per quanto riguarda il quinto atto impugnato, il Symvoulio tis Epikrateias ritiene che tale atto debba essere annullato poiché non è sufficientemente motivato nella parte in cui impone al sig. Askoxilakis di sottoporsi a misure compensative. Infatti, il Saeitte si sarebbe limitato a riferirsi, in modo generico ed indeterminato, a «differenze sostanziali», mentre avrebbe dovuto riferirsi in modo specifico e concreto alle materie su cui verte la formazione seguita dal sig. Askoxilakis e alle materie che costituiscono il contenuto degli studi che si concludono in Grecia con l’acquisizione del diploma che consente l’esercizio della professione regolamentata di ingegnere delle telecomunicazioni, individuare le differenze tra queste materie ed emettere una decisione pienamente e specificamente motivata sul carattere sostanziale di tali differenze.
51 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il sesto atto impugnato, il Symvoulio tis Epikrateias constata che la validità del medesimo è subordinata alla validità del quinto atto impugnato e che, pertanto, l’annullamento del quinto atto impugnato dovrebbe comportare l’annullamento del sesto.
52 Tuttavia, il Symvoulio tis Epikrateias ritiene che, in tale contesto, occorra anche esaminare il motivo di annullamento secondo cui la motivazione del sesto atto impugnato è viziata da errori di diritto in quanto il Saeitte non ha tenuto conto dell’esperienza professionale dimostrata dal sig. Askoxilakis. Secondo il giudice del rinvio, l’esame di tale motivo si rivela necessario allo scopo di definire, mediante l’individuazione delle questioni che l’autorità nazionale competente dovrà esaminare dopo l’annullamento degli atti impugnati, gli obblighi di quest’ultima nel momento in cui essa dovrà adeguarsi alla sentenza di annullamento e offrire in tal modo al sig. Askoxilakis, in considerazione anche del principio di economia processuale, una tutela giudiziale piena ed effettiva.
53 Nell’ambito dell’esame di tale motivo, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’impiego del sig. Askoxilakis presso l’ITE costituisca un’«esperienza professionale» che deve essere presa in considerazione in sede di applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48.
54 Ciò premesso, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “esperienza professionale” contenuta nell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 (...) corrisponda alla nozione di “esperienza professionale” la cui definizione à contenuta nell’art. 1, lett. e), della medesima direttiva, e possa essere intesa come l’esperienza che presenta cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) è stata acquisita dall’interessato dopo il conseguimento del diploma che gli garantisce l’accesso ad una determinata professione regolamentata nello Stato membro di provenienza;
b) è stata acquisita con l’esercizio della professione a cui si riferisce la domanda presentata ai sensi della direttiva 89/48 (...) (v. i termini “the profession concerned”, “la profession concernée” e “des betreffenden Berufs”, impiegati rispettivamente nelle versioni in lingua inglese, francese e tedesca [di detta] direttiva), e
c) l’attività professionale in parola è stata esercitata legittimamente, cioè nel rispetto dei termini e delle condizioni della normativa pertinente nello Stato membro in cui ha avuto luogo, così da escludere che venga presa in considerazione l’esperienza acquisita nella professione in questione nello Stato membro ospitante prima dell’accoglimento della domanda, poiché nello Stato membro ospitante la professione in questione non può essere esercitata legittimamente prima dell’accoglimento della domanda [con riserva ovviamente dell’applicazione dell’art. 5 della medesima direttiva, che consente, a talune condizioni – per il compimento di una formazione professionale che non si è svolta nello Stato membro di provenienza – l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante sotto la guida di un professionista qualificato]».
55 Con ordinanza del presidente della Corte 3 febbraio 2009, i procedimenti C‑422/09, C‑425/09 e C‑426/09 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
56 Dai fascicoli trasmessi alla Corte emerge che ciascuno dei tre richiedenti nella causa principale tenta di esercitare una professione regolamentata in Grecia sulla base della sua abilitazione ad esercitare una professione regolamentata corrispondente in un altro Stato membro. Nel caso di ciascuno dei richiedenti, il Saeitte ha constatato differenze sostanziali tra le formazioni acquisite dai richiedenti nella causa principale e quelle normalmente offerte in vista dell’esercizio di professioni corrispondenti in Grecia, e tale autorità ha, di conseguenza, ritenuto necessaria l’imposizione di misure compensative come previsto dall’art. 4 della direttiva 89/48.
57 In sede di determinazione della portata di tali misure compensative, il Saeitte ha considerato che l’esperienza pratica acquisita dai richiedenti nella causa principale non potesse essere presa in considerazione, senza esaminare se tale esperienza fosse idonea a coprire, in tutto in parte, dette differenze sostanziali tra le formazioni.
58 Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio cerca, sostanzialmente, di sapere in che misura un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri sia tenuta a prendere in considerazione, stabilendo eventuali misure compensative dirette a colmare differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, un’esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
59 A tal riguardo occorre innanzitutto constatare che l’esperienza pratica acquisita dai richiedenti nella causa principale nell’ambito del loro lavoro non è, secondo le informazioni fornite alla Corte, idonea a costituire un’«esperienza professionale» ai sensi dell’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48.
60 Infatti, tale espressione si riferisce, come emerge dalla definizione di tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 1, lett. a), c) e d), di questa medesima direttiva, all’esercizio di attività professionali regolamentate il cui accesso o esercizio sia normalmente subordinato, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un «diploma» ai sensi di detto art. 1, lett. a).
61 Orbene, l’esperienza acquisita dai richiedenti nella causa principale prima dell’ottenimento del diploma che conferisce loro il diritto di esercitare la professione in questione in uno Stato membro non può includere l’esercizio di tali attività professionali regolamentate. Ciò avviene, segnatamente, nel caso dell’esperienza acquisita dalla sig.ra Vandorou presso la Elf Oil e la Pricewaterhouse Coopers prima di diventare membro dell’ACCA nonché di quella acquisita dal sig. Giankoulis presso l’Elliniki Viomichania Alouminiou prima di diventare membro dell’Istituto degli ingegneri meccanici del Regno Unito.
62 Peraltro, in linea di principio, non si può nemmeno considerare esercizio di attività professionali regolamentate, seppure in seguito all’ottenimento del diploma che conferisce il diritto di esercitare la professione in questione in uno Stato membro, un lavoro prestato in un altro Stato membro in cui l’abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora stata acquisita.
63 Così, l’esperienza acquisita dalla sig.ra Vandorou presso la Pricewaterhouse Coopers, dopo aver ottenuto la qualità di membro dell’ACCA, lavorando in Grecia, non può essere qualificata come «esperienza professionale» ai sensi dell’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48. Lo stesso si verifica per quanto riguarda l’esperienza acquisita dal sig. Giankoulis presso l’Elliniki Viomichania Alouminiou, dopo essere diventato membro dell’Istituto degli ingegneri meccanici del Regno Unito, e l’esperienza acquisita dal sig. Askoxilakis presso l’ETR.
64 Di conseguenza, dall’art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 89/48 non deriva alcun obbligo di prendere in considerazione un’esperienza pratica, come quella dei richiedenti nella causa principale, che non costituisca un’«esperienza professionale» ai sensi dell’art. 1, lett. e), della medesima direttiva.
65 Occorre, tuttavia, sottolineare che le misure adottate in applicazione del diritto dell’Unione devono conformarsi ai principi generali di tale diritto, segnatamente al principio di proporzionalità. Emerge, a tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte che l’ambito di applicazione dell’art. 4 della direttiva 89/48, il quale esplicitamente consente misure compensative, deve essere limitato ai casi in cui queste ultime si rivelino proporzionate al fine perseguito (v. sentenze 19 gennaio 2006, causa C‑330/03, Colegio, Racc. pag. I‑801, punto 24, e 17 aprile 2008, causa C‑197/06, Van Leuken, Racc. pag. I‑2627, punto 39).
66 Come la Corte ha peraltro già precisato, l’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dagli artt. 39 CE e 43 CE può essere ostacolato in modo ingiustificato se le autorità nazionali competenti incaricate del riconoscimento di titoli professionali acquisiti in un altro Stato membro prescindono dalle conoscenze e dalle qualifiche pertinenti già acquisite da un richiedente che cerca di esercitare, nel territorio nazionale, una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 1991, causa C‑340/89, Vlassopoulou, Racc. pag. I‑2357, punto 15, e 8 luglio 1999, causa C‑234/97, Fernández de Bobadilla, Racc. pag. I‑4773, punto 33).
67 Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esistenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta, di conseguenza, alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da un richiedente, incluse le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nel contesto di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze richieste da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze Vlassopoulou, citata, punto 20; Fernández de Bobadilla, citata, punto 33; 13 novembre 2003, causa C‑313/01, Morgenbesser, Racc. pag. I‑13467, punto 62, e 10 dicembre 2009, causa C‑345/08, Peśla, Racc. pag. I‑11677, punto 41).
68 È vero che l’esperienza acquisita nell’esercizio della professione regolamentata in questione nello Stato membro di origine sarà il più delle volte quella maggiormente pertinente nell’ambito di tale valutazione, circostanza che giustifica pienamente l’imposizione esplicita dell’obbligo, figurante all’art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 89/48, per l’autorità competente di uno Stato membro ospitante, di prendere in considerazione una tale esperienza.
69 Tuttavia, poiché qualsiasi esperienza pratica nell’esercizio di attività collegate può aumentare le conoscenze di un richiedente, spetta all’autorità competente prendere in considerazione qualsiasi esperienza pratica utile all’esercizio della professione a cui viene richiesto l’accesso. Il valore preciso da collegare a tale esperienza dovrà essere determinato dall’autorità competente alla luce delle funzioni specifiche esercitate, delle conoscenze acquisite e applicate nell’esercizio di tali funzioni, nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accordato all’interessato di cui trattasi.
70 In tale contesto occorre rilevare che, il più delle volte, l’esercizio di attività collegate ad una professione regolamentata sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato nello Stato membro ospitante, pur non costituendo di per sé esercizio della professione regolamentata in questione in detto Stato membro, conferisce all’interessato conoscenze pertinenti di valore certo. Sebbene, come ha sostenuto anche la Commissione europea, l’esperienza legittima e quella non legittima non possano essere paragonate, ciò non toglie che, contrariamente ai timori espressi dal governo ellenico in udienza, l’esercizio di un’attività professionale inquadrata in tale maniera non dovrebbe peraltro essere considerata illegittima, poiché l’interessato non esercita egli stesso in tali condizioni la professione regolamentata.
71 Occorre aggiungere che l’obbligo di prendere in considerazione tutta l’esperienza pertinente del richiedente non cessa di esistere in conseguenza dell’adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2000, causa C‑238/98, Hocsman, Racc. pag. I‑6623, punti 23 e 31; 16 maggio 2002, causa C‑232/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑4235, punto 22, nonché Morgenbesser, citata, punto 58).
72 Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre risolvere le questioni proposte nel senso che un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta, in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE, a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative dirette a colmare le differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
Sulle spese
73 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
Un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta, in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE, a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative dirette a colmare le differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
Firme
* Lingua processuale: il greco.
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