SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 ottobre 2010 (*)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Ortaggi (teste d’aglio) secchi, non interamente disidratati»
Nella causa C‑423/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 2 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2009, nella causa
Staatssecretaris van Financiën
contro
X BV,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. E. Levits (giudice relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dal sig. M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per X BV, dagli avv. ti N.J. Helder, M. Chin‑Oldenziel e G. Danilović, advocaten;
– per il governo olandese, dalle sig. re C. Wissels e M. de Ree, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Hathaway, in qualità di agente, assistito dal sig. K. Beal, barrister;
– per la Commissione europea, dalla sig. ra L. Bouyon e dal sig. W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la presente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci rilevanti ai fini della classificazione delle teste d’aglio nella Nomenclatura Combinata (in prosieguo: la «NC»), che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede lo Staatssecretaris van Financiën contrapposto alla X BV (in prosieguo: la «X»), per quanto riguarda la classificazione tariffaria di talune importazioni di teste d’aglio.
Contesto giuridico
La disciplina dell’Unione
3 Le sottovoci tariffarie della NC che figurano nel regolamento n. 2658/87, rilevanti nella causa principale, sono le seguenti:
«0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
(…)
0703 20 00 – Agli
(…)
0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
(…)
0712 90 90 – altri».
Le note esplicative al Sistema Armonizzato
4 Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione Mondiale delle Dogane, istituito dalla Convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni fissate all’art. 8 della Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.
5 La nota esplicativa relativa alla voce 2 che figura nella sezione I del SA dispone quanto segue:
«Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti “secchi o disseccati” comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati».
6 La nota esplicativa relativa al capitolo 7 del SA è redatta nei seguenti termini:
«Questo capitolo comprende gli ortaggi o legumi, di ogni specie, compresi i vegetali previsti nella nota 2 di questo capitolo, allo stato fresco, refrigerato, congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati). (…)
Per “refrigerato”, si intende un prodotto la cui temperatura è stata abbassata, generalmente, sino a circa 0°C senza raggiungere il congelamento del prodotto stesso. Tuttavia, alcuni prodotti, come le patate, possono essere considerati come refrigerati quando sono raffreddati e mantenuti a una temperatura di +10°C.
(...)».
7 La nota esplicativa relativa alla voce 0712 del SA dispone quanto segue:
«Questa voce comprende gli ortaggi o i legumi delle voci dal n. 07.01 al n. 07.09, disseccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati) cioè privati dell’acqua di costituzione con vari metodi. (…)
Rientrano in questa voce anche gli ortaggi o legumi della specie, tritati o polverizzati, per essere usati segnatamente come condimento per pietanze o per la preparazione di minestre. Ciò si verifica spesso per gli asparagi, i cavolfiori, il prezzemolo, il cerfoglio, il sedano, le cipolle e l’aglio.
(…)».
La causa principale e la questione pregiudiziale
8 Nel corso del periodo che va dal 9 dicembre 2004 al 6 giugno 2005 incluso, X, in qualità di agente di transito presso le dogane, ha presentato quindici dichiarazioni di immissione in libera pratica per partite d’aglio provenienti dalla Cina, conservate in containers frigoriferi al momento dell’importazione. Le dichiarazioni di importazione menzionavano in ciascun caso la sottovoce tariffaria 0712 90 90 della NC e descrivevano le merci come «garlic», «dried garlic» oppure «white dry garlic» (rispettivamente aglio, aglio secco, aglio bianco secco).
9 Dopo la concessione dello svincolo delle merci da parte delle autorità doganali, il container d’aglio è stato trasportato in un locale refrigerato appartenente ad un’impresa di stoccaggio in cui è stato conservato ad una temperatura di –3°C.
10 In seguito ad un controllo amministrativo effettuato nel mese di agosto 2005, l’ispettore delle dogane ha ritenuto che l’aglio importato dovesse essere considerato classificato come aglio refrigerato rientrante nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 della NC. Egli ha conseguentemente redatto gli avvisi di pagamento dei dazi di cui trattasi.
11 X ha presentato un reclamo che è stato respinto. Essa ha poi proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank, che lo ha dichiarato infondato. X si è appellata avverso tale ordinanza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam. Quest’ultimo ha giudicato che l’ispettore aveva omesso di dimostrare l’esistenza di un motivo che consentisse di derogare alla voce tariffaria 0712 della NC indicata. Lo Staatssecretaris ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Gerecthshof dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.
12 In tal contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Alla luce di quali criteri occorra stabilire se gli ortaggi (teste d’aglio) che sono stati essiccati in una certa misura, ma che non sono stati privati di (quasi) tutta l’acqua, e che vengono importati refrigerati, debbano essere classificati nella sottovoce 0703 20 00 della NC o nella sottovoce 0712 90 90 della NC».
Sulla questione pregiudiziale
13 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quali siano i criteri per stabilire se l’aglio che ha subito un processo di essiccazione rientri nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 della NC o nella sottovoce tariffaria 0712 90 90 della NC.
14 Occorre preliminarmente sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che quest’ultima non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. In effetti, il giudice nazionale appare comunque avvantaggiato a far questo (sentenza 8 giugno 2006, causa C‑196/05, Sachsenmilch, Racc. pag. I‑5161, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
15 Secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenze 19 febbraio 2009, causa C‑376/07, Kamino International Logistics, Racc. pag. I‑1167, punto 31, e 20 maggio 2010, causa C‑370/08, Data I/O, Racc. pag. I‑4401, punto 29).
16 Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione delle Comunità europee e, per quanto riguarda il SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenze 26 ottobre 2006, causa C‑250/05, Turbon International, Racc. pag. I‑10531, punto 16, e Data I/O, cit., punto 30).
17 X sostiene che la voce 0703 della NC si riferisce esclusivamente agli ortaggi freschi o refrigerati che non abbiano subito un trattamento di conservazione differente dalla refrigerazione. Gli ortaggi che abbiano subito un trattamento di conservazione diverso dalla refrigerazione, come l’essiccazione, non possono più essere classificati nella voce 0703 della NC.
18 Secondo X, qualora l’umidità che l’aglio conteneva sia in una certa misura eliminata, ma non completamente, le teste d’aglio rientrano nella voce 0712 del SA.
19 Tale interpretazione non può essere accolta. La nota esplicativa del SA indica che la voce 0712 comprende «gli ortaggi o i legumi delle voci dal n. 07.01 al n. 07.09, disseccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati) cioè privati dell’acqua di costituzione con vari metodi».
20 Risulta quindi dalla formulazione di detta nota esplicativa che la classificazione nella voce 0712 richiede che gli ortaggi abbiano subito un processo di essiccazione intensivo secondo un trattamento speciale al termine del quale la totalità o la quasi totalità dell’umidità presente nel prodotto sia eliminata.
21 In seguito a tale processo, la quantità di umidità residua negli ortaggi deve essere insignificante e, ad esempio, come ha suggerito la Commissione in udienza, non superare il 10%.
22 A sostegno dei suoi argomenti volti a dimostrare che, qualora le teste d’aglio siano essiccate in una certa misura, la classificazione in quanto aglio «fresco» o «refrigerato» nella sottovoce 0703 20 00 è esclusa e che anche l’aglio parzialmente essiccato rientra nella sottovoce 0712 90 90, X cita la sentenza della Corte 15 giugno 1976, causa 120/75, Riemer (Racc. pag. 1003).
23 Tuttavia, nella citata sentenza Riemer, la Corte ha esaminato la differenza tra le bacche «fresche» e le bacche «surgelate». Pertanto, tale sentenza concerne prodotti che appartengono ad un capitolo diverso e che hanno subito un trattamento diverso dall’essiccazione.
24 Inoltre, in tale sentenza, la Corte ha rilevato che le bacche sottoposte a congelamento subiscono, per effetto di tale processo, talune alterazioni irreversibili, soprattutto nella struttura tissulare, di modo che esse non possono più tornare al loro stato naturale, neanche dopo scongelamento, parziale o completo (v. sentenza Riemer, cit., punto 4).
25 Per analogia, al fine di classificare le teste d’aglio nella voce 0712, il processo di essiccazione dell’aglio deve comportare modifiche sostanziali e irreversibili di modo che il prodotto non si trovi più allo stato naturale.
26 Pertanto, l’eliminazione dell’acqua deve sostanzialmente modificare le proprietà e le caratteristiche obiettive del prodotto in modo che tale modifica comporti una classificazione in una voce tariffaria diversa dalla voce 0703, la quale comprende gli ortaggi allo stato fresco o refrigerato.
27 Di conseguenza, l’aglio parzialmente essiccato, che conserva le proprietà e le caratteristiche dell’aglio fresco, deve essere classificato nella voce tariffaria 0703 e non nella voce 0712.
28 Inoltre, il fatto che l’aglio parzialmente essiccato sia importato in stato di refrigerazione mostra che l’essiccazione non ha eliminato la totalità o la quasi totalità dell’umidità presente nel prodotto, in quanto la disidratazione è un metodo di conservazione che consente di non dover più conservare i prodotti disidratati ad una temperatura inferiore a 0°C, come la Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni.
29 Il governo del Regno Unito rileva nelle sue osservazioni che l’aglio presentato sotto forma di teste intere o di spicchi non può essere sufficientemente essiccato, contrariamente all’aglio tritato o ridotto in polvere.
30 Al riguardo, occorre osservare che la nota esplicativa del SA riguardante detta voce 0712 prevede che «rientrano in questa voce anche gli ortaggi o legumi della specie, tritati o polverizzati, per essere usati segnatamente come condimento per pietanze o per la preparazione di minestre. Ciò si verifica spesso per (…) l’aglio».
31 Ne consegue che l’aglio classificato nella voce 0712 è normalmente presentato tritato o polverizzato. Tuttavia, la formulazione della voce 0712 della NC, «ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati» non esclude espressamente che le teste intere o gli spicchi d’aglio possano rientrare anch’essi in tale voce se sono sufficientemente essiccati, anche qualora tale prodotto non sia largamente commercializzato.
32 Nelle sue osservazioni la Commissione ha proposto come criterio aggiuntivo per la classificazione delle teste d’aglio la durata di conservazione, in quanto soltanto l’aglio completamente essiccato può essere conservato per lunghe durate, mentre l’aglio allo stato fresco o refrigerato ha necessariamente una durata di conservazione più breve.
33 Al riguardo, va certamente osservato che una lunga durata di conservazione può servire come elemento complementare per individuare il grado di disumidificazione dell’aglio ai fini della classificazione nella voce 0712 in quanto ortaggio secco, in contrasto con l’aglio fresco o refrigerato.
34 Occorre tuttavia anche constatare che le voci 0703 e 0712 della NC non contengono alcun riferimento alla conservazione come criterio di classificazione, tanto che se ne deve dedurre che detta durata di conservazione non influisca ai fini della classificazione tariffaria del prodotto (v., per analogia, sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 16).
35 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione presentata va risolta dichiarando che la NC, che figura all’allegato I del regolamento n. 2658/87, deve essere interpretata nel senso che l’aglio che ha subito un processo di essiccazione intensivo secondo un trattamento speciale, al termine del quale è eliminata la totalità o la quasi totalità dell’umidità presente nel prodotto, rientra nella sottovoce tariffaria 0712 90 90 della NC, ma l’aglio parzialmente essiccato, che conserva le proprietà e le caratteristiche dell’aglio fresco, rientra nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 della NC.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata, che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, deve essere interpretata nel senso che l’aglio che ha subito un processo di essiccazione intensivo secondo un trattamento speciale, al termine del quale è eliminata la totalità o la quasi totalità dell’umidità presente nel prodotto, rientra nella sottovoce tariffaria 0712 90 90 della nomenclatura combinata, ma l’aglio parzialmente essiccato, che conserva le proprietà e le caratteristiche dell’aglio fresco, rientra nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 di detta nomenclatura combinata.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.
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