Causa C‑477/09
Charles Defossez
contro
Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
«Rinvio pregiudiziale — Direttive 80/987/CEE e 2002/74/CE — Insolvenza del datore di lavoro — Tutela dei lavoratori subordinati — Pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori — Determinazione dell’organismo di garanzia competente — Garanzia più favorevole in forza del diritto nazionale — Possibilità di avvalersene»
Massime della sentenza
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Pagamento dei crediti di un lavoratore che ha esercitato la sua attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del suo datore di lavoro — Ente di garanzia competente
(Direttiva del Consiglio 80/987, art. 3)
L’art. 3 della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione di quest’ultima antecedente alla sua modifica operata dalla direttiva 2002/74, deve essere interpretato nel senso che, per il pagamento dei crediti insoluti di un lavoratore, il quale abbia abitualmente esercitato la sua attività dipendente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede del suo datore di lavoro, dichiarato insolvente prima dell’8 ottobre 2005, qualora tale datore di lavoro non abbia sede in tale diverso Stato membro e adempia il suo obbligo di finanziamento dell’organismo di garanzia dello Stato membro in cui ha sede, è a quest’ultimo organismo che incombono gli obblighi definiti da detto articolo.
Peraltro, la direttiva 80/987 non osta a che una normativa nazionale preveda che un lavoratore possa avvalersi della garanzia salariale dell’organismo nazionale, conformemente al diritto di tale Stato membro, in via complementare o sostitutiva, rispetto a quella offerta dall’organismo identificato come competente in applicazione di tale direttiva, a condizione, tuttavia, che detta garanzia dia luogo a un livello maggiore di tutela del lavoratore.
(v. punto 34 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 marzo 2011 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Direttive 80/987/CEE e 2002/74/CE – Insolvenza del datore di lavoro – Tutela dei lavoratori subordinati – Pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori – Determinazione dell’organismo di garanzia competente – Garanzia più favorevole in forza del diritto nazionale – Possibilità di avvalersene»
Nel procedimento C‑477/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 18 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2009, nella causa
Charles Defossez
contro
Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL,
Office national de l’emploi – fonds de fermeture d’entreprises,
Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 ottobre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Defossez, dall’avv. C. Uzan‑Sarano, avocat;
– per il CGEA di Lille, dagli avv.ti E. Piwnica e J. Molinié, avocats;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Czubinski, in qualità di agenti;
– per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen e dal sig. C. Vang, in qualità di agenti;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. B. Doherty, BL;
– per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra M. Pere, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dal sig. A. Engman, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Hathaway, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra D.J. Rhee, barrister;
– per la Commissione europea, dai sigg. G. Rozet e J. Enegren, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 8 bis e 9 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), nella sua versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Defossez e il sig. Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della società Sotimon SARL (in prosieguo: la «Sotimon»), presso la quale il sig. Defossez era impiegato prima di essere illegittimamente licenziato, l’Office national de l’emploi – fonds de fermeture d’entreprises (Fondo per i lavoratori licenziati in caso di chiusura d’impresa; in prosieguo: il «FFE belga») e il Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA) (Centro di gestione e di studio dell’Associazione per la gestione del regime di assicurazione dei crediti dei lavoratori subordinati di Lille; in prosieguo: il «CGEA di Lille»), in merito ai crediti salariali non corrisposti al sig. Defossez a seguito dell’insolvenza del suo datore di lavoro.
Contesto normativo
3 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 80/987, essa «si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1».
4 L’art. 2, n. 1, di tale direttiva dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:
a) quando è stata chiesta l’apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest’ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e
b) quando l’autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
– ha deciso l’apertura del procedimento,
– o ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro, e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento».
5 L’art. 3 della direttiva 80/987 prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino il pagamento dei diritti dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una determinata data.
6 L’art. 5 di tale direttiva è formulato come segue:
«Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;
b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;
c) l’obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».
7 Ai sensi dell’art. 9 della direttiva 80/987, essa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati.
8 Ai sensi del settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/74, per assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d’insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte, è necessario introdurre disposizioni che indichino esplicitamente l’organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori in tali casi e che fissino quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri il pagamento quanto più celere possibile dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. È inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.
9 L’art. 1, n. 4, della direttiva 2002/74 ha integrato disposizioni relative alle situazioni transnazionali e, in particolare, l’art. 8 bis, nella direttiva 80/987. Ai sensi del n. 1 di tale articolo, quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza, l’organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.
10 L’art. 2, n. 1, della direttiva 2002/74 prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva anteriormente all’8 ottobre 2005 e che essi applicano tali disposizioni ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.
Fatti nella causa principale e questione pregiudiziale
11 Il sig. Defossez era impiegato in Belgio come capo cantiere e, in seguito, a partire dal marzo 1997, come capo squadra alle dipendenze della società EBM SA nonché, successivamente, dal settembre 2000, della società Sotimon. Entrambe le società hanno la loro sede sociale in Francia.
12 Il sig. Defossez veniva licenziato nel dicembre 2003. Il 15 gennaio 2004 adiva il conseil de prud’hommes (Collegio arbitrale per questioni di diritto del lavoro) di Dunkerque.
13 Con sentenza 1° giugno 2004 del Tribunal de commerce di Dunkerque, la Sotimon veniva posta in liquidazione giudiziaria. Al fine di ottenere il pagamento dei suoi crediti salariali il sig. Defossez chiedeva, in via principale, l’intervento del CGEA di Lille, e, in subordine, quello del FFE belga.
14 Con decisione 30 giugno 2006, il conseil de prud’hommes di Dunkerque dichiarava senza causa reale e seria il licenziamento del sig. Defossez. Esso fissava, di conseguenza, l’ammontare delle spettanze di quest’ultimo dichiarando tale pronuncia opponibile al CGEA di Lille.
15 Con sentenza del 31 gennaio 2008, la cour d’appel di Douai iscriveva al passivo della liquidazione giudiziaria della Sotimon l’ammontare delle spettanze del sig. Defossez e dichiarava la pronuncia opponibile al FFE belga, estromettendo dal procedimento il CGEA di Lille.
16 Il sig. Defossez ricorreva in cassazione contro tale sentenza, censurando la cour d’appel di Douai per aver respinto, in applicazione dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, come modificata, la sua domanda di garanzia nei confronti del CGEA di Lille e di aver accolto la garanzia del FFE belga.
17 La Cour de cassation ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 8 bis della direttiva [80/987], come modificata dalla direttiva [2002/74], il quale prevede, al n. 1, che, quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro e, al n. 2, che la portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dall’ordinamento giuridico cui è soggetto l’organismo di garanzia competente, debba essere interpretato nel senso che esso designa l’organismo di garanzia competente, escludendone ogni altro, o se, tenuto conto della finalità della direttiva, che è quella di consolidare i diritti dei lavoratori che si avvalgano della libertà di circolazione, nonché dell’art. 9, n. 1, della medesima direttiva, ai sensi del quale quest’ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati, il suddetto articolo sia da intendersi nel senso che esso non priva il lavoratore subordinato del diritto di avvalersi, in luogo della garanzia di detto organismo, di quella più favorevole dell’organismo presso il quale il suo datore di lavoro si sia assicurato e abbia versato i contributi in applicazione del diritto nazionale».
Sulla questione pregiudiziale
18 Occorre anzitutto rammentare che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 2002/74, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva anteriormente all’8 ottobre 2005 e applicano tali disposizioni nazionali ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di queste ultime.
19 A tale proposito, la Corte ha stabilito che la direttiva 2002/74 ha effetto diretto, in assenza di trasposizione, solo in ordine ad insolvenze verificatesi dopo l’8 ottobre 2005 (sentenza 17 gennaio 2008, causa C‑246/06, Velasco Navarro, Racc. pag. I‑105, punti 27‑29).
20 Orbene, la Corte ha constatato che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2002/74 non avendo adottato, alla scadenza del termine ad essa impartito, i provvedimenti necessari a garantire la trasposizione in diritto francese delle disposizioni di tale direttiva (sentenza 27 settembre 2007, causa C‑9/07, Commissione/Francia, punto 12).
21 Pertanto, atteso che la Sotimon è stata posta in liquidazione giudiziaria con sentenza 1° giugno 2004 del Tribunal de commerce di Dunkerque, l’insolvenza oggetto della causa principale non può rientrare nelle disposizioni della direttiva 2002/74.
22 L’esatta determinazione delle disposizioni da applicare in circostanze come quelle della causa principale è ancor più rilevante in quanto la Corte ha constatato, nei punti 20 e 25‑28 della sua sentenza 16 ottobre 2008, causa C‑310/07, Holmqvist (Racc. pag. I‑7871), che l’art. 8 bis, introdotto nel testo della direttiva 80/987 dalla direttiva 2002/74, stabilisce un nuovo criterio per l’identificazione dell’organismo di garanzia competente. Di conseguenza, tale articolo rappresenta una modifica sostanziale delle disposizioni della direttiva 80/987. Ne consegue che la valutazione giuridica di una situazione come quella della causa principale non conduce necessariamente allo stesso risultato se effettuata conformemente alle disposizioni della direttiva 80/987 nella sua versione originale o a quelle della medesima direttiva, come modificata dalla direttiva 2002/74.
23 Si deve pertanto rispondere alla questione del giudice del rinvio interpretando, ai fini della soluzione della controversia principale, le disposizioni della direttiva 80/987, nella sua versione precedente le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/74.
24 A tale proposito, la Corte ha già rilevato che, sebbene la direttiva 80/987 non contenga disposizioni riguardanti espressamente i crediti di lavoratori subordinati che hanno svolto la loro attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il loro datore di lavoro, essa è tuttavia applicabile a siffatti crediti e l’organismo di garanzia competente per il loro pagamento deve essere determinato conformemente alle disposizioni di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza 17 settembre 1997, causa C‑117/96, Mosbæk, Racc. pag. I‑5017, punti 16 e 19).
25 Per quanto riguarda una situazione di tal genere, la Corte ha statuito che l’organismo di garanzia competente, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 80/987, è l’ente dello Stato membro nel cui territorio, ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva, viene decisa l’apertura del procedimento concorsuale o viene dichiarata la chiusura dell’impresa del datore di lavoro (v. sentenza Mosbæk, cit., punti 20 e 27).
26 La Corte ha, peraltro, considerato conforme alla struttura della direttiva 80/987 che tale organismo di garanzia competente sia, fatto salvo il caso di un finanziamento integrale da parte dell’autorità pubblica, quello che ha riscosso o, quanto meno, avrebbe dovuto riscuotere i contribuiti del datore di lavoro insolvente (v., in tal senso, sentenza Mosbæk, cit., punti 24 e 25).
27 Inoltre, nella causa che ha dato luogo alla sentenza 16 dicembre 1999, causa C‑198/98, Everson e Barrass (Racc. pag. I‑8903), cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, nella quale, contrariamente alla situazione che ha dato luogo alla citata sentenza Mosbæk, il datore di lavoro insolvente disponeva di un centro di attività, cioè di una succursale, nel territorio dello Stato membro in cui i lavoratori subordinati esercitavano la loro attività, la Corte ha statuito che l’organismo cui incombe il pagamento dei crediti insoluti è quello dello Stato membro nel cui territorio è stabilita tale succursale (sentenza Everson e Barrass, cit., punto 23). Peraltro, tale organismo di garanzia competente era quello dello Stato membro in cui erano stati versati i contributi previdenziali, sia dal datore di lavoro che dai lavoratori.
28 In merito a tali elementi, il giudice del rinvio precisa, da un lato, che l’impresa che ha impiegato il sig. Defossez aveva sede in Francia. Dall’altro lato, emerge dal fascicolo che i contributi previdenziali che dovrebbero garantire la copertura dell’eventuale rivendicazione delle spettanze salariali sono stati versati in tale medesimo Stato membro e che il datore di lavoro non possedeva alcun centro di attività stabile in Belgio.
29 Si deve pertanto osservare che gli elementi pertinenti nella causa principale non corrispondono a quelli della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Everson e Barrass. Si deve invece constatare una siffatta corrispondenza tra gli elementi pertinenti della causa principale e quelli della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Mosbæk.
30 Ne consegue che, qualora l’impresa che ha impiegato un lavoratore non disponga di alcun centro di attività stabile nello Stato membro in cui tale lavoratore esercita la sua attività e detta impresa versi i contributi previdenziali in qualità di datore di lavoro nello Stato membro in cui è stabilita, l’organismo di garanzia competente, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 80/987, per il pagamento dei crediti del lavoratore a seguito dell’insolvenza del suo datore di lavoro, è l’ente dello Stato membro nel territorio del quale è stata decisa l’apertura del procedimento concorsuale nei confronti del datore di lavoro.
31 Occorre aggiungere che, pur non attribuendo al lavoratore la facoltà di scegliere tra i diversi organismi di garanzia, la direttiva 80/987 non preclude tuttavia al lavoratore di avvalersi, quando ciò volga a suo favore e sia previsto dal diritto nazionale applicabile, della garanzia di un organismo diverso da quello individuato in base alla sua applicazione.
32 Infatti, la direttiva 80/987 mira ad assicurare ai lavoratori subordinati un minimo di tutela a livello dell’Unione europea in caso di insolvenza del datore di lavoro (v., in particolare, sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, Francovich e a., Racc. pag. I‑5357, punto 3, e 16 luglio 2009, causa C‑69/08, Visciano, Racc. pag. I‑6741, punto 27), fatte salve, conformemente al suo art. 9, le norme più favorevoli che gli Stati membri possano applicare o introdurre (v., in tal senso, sentenze 15 maggio 2003, causa C‑160/01, Mau, Racc. pag. I‑4791, punto 32, nonché 25 gennaio 2007, causa C‑278/05, Robins e a., Racc. pag. I‑1053, punto 40).
33 Quindi, la direttiva 80/897 non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda che un lavoratore subordinato possa avvalersi della garanzia salariale dell’organismo nazionale, conformemente al diritto di tale Stato membro, in via complementare o sostitutiva, rispetto a quella offerta dall’organismo identificato come competente in applicazione di tale direttiva, a condizione, tuttavia, che detta garanzia dia luogo a un livello maggiore di tutela del lavoratore.
34 Alla luce di quanto precede, la questione sottoposta va risolta dichiarando che:
– L’art. 3 della direttiva 80/987, nella versione di quest’ultima antecedente alla sua modifica operata dalla direttiva 2002/74, deve essere interpretato nel senso che, per il pagamento dei crediti insoluti di un lavoratore, il quale abbia abitualmente esercitato la sua attività dipendente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede del suo datore di lavoro, dichiarato insolvente prima dell’8 ottobre 2005, qualora tale datore di lavoro non abbia sede in tale diverso Stato membro e adempia il suo obbligo di finanziamento dell’organismo di garanzia dello Stato membro in cui ha sede, è a quest’ultimo organismo che incombono gli obblighi definiti da detto articolo.
– La direttiva 80/987 non osta a che una normativa nazionale preveda che un lavoratore possa avvalersi della garanzia salariale dell’organismo nazionale, conformemente al diritto di tale Stato membro, in via complementare o sostitutiva, rispetto a quella offerta dall’organismo identificato come competente in applicazione di tale direttiva, a condizione, tuttavia, che detta garanzia dia luogo a un livello maggiore di tutela del lavoratore.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione di quest’ultima antecedente alla sua modifica operata dalla direttiva 2002/74/CE, deve essere interpretato nel senso che, per il pagamento dei crediti insoluti di un lavoratore, il quale abbia abitualmente esercitato la sua attività dipendente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede del suo datore di lavoro, dichiarato insolvente prima dell’8 ottobre 2005, qualora tale datore di lavoro non abbia sede in tale diverso Stato membro e adempia il suo obbligo di finanziamento dell’organismo di garanzia dello Stato membro in cui ha sede, è a quest’ultimo organismo che incombono gli obblighi definiti da detto articolo.
La direttiva 80/987 non osta a che una normativa nazionale preveda che un lavoratore possa avvalersi della garanzia salariale dell’organismo nazionale, conformemente al diritto di tale Stato membro, in via complementare o sostitutiva, rispetto a quella offerta dall’organismo identificato come competente in applicazione di tale direttiva, a condizione, tuttavia, che detta garanzia dia luogo a un livello maggiore di tutela del lavoratore.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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