Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 settembre 2010 – Evets / UAMI
(causa C‑479/09 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo DANELECTRO – Marchio figurativo QWIK TUNE – Domanda di rinnovo della registrazione del marchio – Richiesta di restitutio in integrum – Inosservanza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo della registrazione del marchio»
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Termine per la presentazione della richiesta di restitutio in integrum – Dies a quo – Data in cui il rappresentante del titolare del marchio ha avuto conoscenza della perdita di un diritto (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 77) (v. punti 36, 39‑41)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 settembre 2009, cause riunite T‑20/08 e T‑21/08, Evets/UAMI, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 novembre 2007, R 603/2007‑4, che aveva respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione per l’amministrazione dei marchi e le questioni giuridiche e aveva dichiarato che la richiesta di «restitutio in integrum», presentata dal ricorrente al fine di ottenere il reintegro nei suoi diritti relativi al rinnovo del marchio denominativo «DANELECTRO», era considerata non presentata perché tardiva – Inosservanza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo dei marchi.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Evets Corp. è condannata alle spese.
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