Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C‑480/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 26 novembre 2009,
AceaElectrabel Produzione SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti L. Radicati di Brozolo e M. Merola,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente,
convenuta in primo grado,
Electrabel SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti L. Radicati di Brozolo e M. Merola,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev (relatore), A. Rosas, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2010,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza Motivazione della sentenza
1. Con la sua impugnazione, la società AceaElectrabel Produzione SpA (in prosieguo: l’«AEP») chiede alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale 8 settembre 2009, causa T‑303/05, AceaElectrabel/Commissione (Racc. pag. II‑137; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia – Regione Lazio – intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8; in prosieguo: la «decisione contestata»).
Fatti
2. I fatti all’origine della controversia, come esposti ai punti 1‑17 della sentenza impugnata, possono essere così riassunti.
3. L’AEP è una società di produzione di energia elettrica, controllata dall’Electrabel Italia SpA (in prosieguo: l’«Electrabel Italia») e dall’AceaElectrabel Holding SpA (in prosieguo: l’«AceaElectrabel»), nella misura del 50% ciascuna.
4. L’Electrabel Italia è controllata al 100% dall’Electrabel SA (in prosieguo: l’«Electrabel»), che ha sede in Belgio.
5. L’AceaElectrabel è una joint venture creata dall’ACEA SpA (in prosieguo: l’«ACEA») e dall’Electrabel Italia. Tale joint venture opera nei settori dell’energia elettrica e del gas. L’ACEA ne detiene il 59,41% e l’Electrabel Italia il 40,59%. Gli accordi costitutivi prevedevano che l’ACEA trasferisse all’AEP due impianti di produzione termoelettrica e cinque centrali idroelettriche, mentre l’Electrabel avrebbe conferito una serie di progetti per la costruzione di impianti.
6. L’AceaElectrabel controlla inoltre, in tutto o in parte, le imprese AceaElectrabel Energia (al 100%), AceaElectrabel Elettricità (al 100%) e AceaElectrabel Trading (in prosieguo: l’«AE Trading», all’84,17%).
7. La struttura di dette imprese può essere illustrata nel modo seguente:
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8. In data 28 gennaio 2002, la Repubblica italiana notificava alla Commissione delle Comunità europee due progetti di aiuto all’investimento, tra cui quello relativo alla costruzione di una rete di teleriscaldamento, situata nei pressi di Roma, destinata ad essere alimentata a livello energetico da una centrale di cogenerazione, parzialmente modernizzata e convertita, e a fornire il riscaldamento ad un nuovo quartiere (in prosieguo: l’«aiuto di cui trattasi»). I costi di investimento di tale progetto ammontavano a EUR 9 500 000 e l’aiuto in questione a EUR 3 800 000.
9. Con lettera del 13 maggio 2003, la Commissione notificava alla Repubblica italiana la propria decisione di avviare, per quanto riguarda l’aiuto di cui trattasi, il procedimento di indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE. Essa riteneva che il provvedimento di cui trattasi costituisse un aiuto compatibile con il mercato comune, ma che occorresse applicare i principi enunciati dalla Corte nella sua sentenza 15 maggio 1997, causa C‑355/95 P, TWD/Commissione (Racc. pag. I‑2549), che confermava la sentenza del Tribunale 13 settembre 1995, cause riunite T‑244/93 e T‑486/93, TWD/Commissione (Racc. pag. II‑2265) (in prosieguo: la «giurisprudenza TWD/Commissione»).
10. La Commissione rilevava al riguardo, da un lato, che l’ACEA era una delle aziende municipalizzate del settore energetico che avevano beneficiato dei regimi di aiuti (in prosieguo: l’«aiuto precedente») dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21,; in prosieguo: la «decisione anteriore»), e, dall’altro, che la Repubblica italiana non aveva confermato, nonostante due solleciti trasmessile al riguardo, l’effettivo recupero degli importi versati all’ACEA nell’ambito di tali regimi, recupero imposto dall’art. 3 della decisione anteriore.
11. Infatti, secondo la Commissione, l’ACEA era la beneficiaria iniziale dell’aiuto di cui trattasi, mentre l’AEP ne era divenuta beneficiaria attuale solamente a seguito di una serie di riorganizzazioni. Inoltre, la Commissione riteneva che l’ACEA e l’AEP dovessero essere considerate come un’unica entità economica e che, malgrado la riorganizzazione interna, il gruppo stesso, ivi inclusa l’ACEA, dovesse essere individuato quale beneficiario dell’aiuto.
12. Il 16 marzo 2005, la Commissione adottava la decisione contestata, con cui dichiarava l’aiuto di cui trattasi compatibile con il mercato comune, sospendendone peraltro il versamento all’AEP fintantoché la Repubblica italiana non avesse fornito la prova della restituzione del precedente aiuto da parte dell’ACEA.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
13. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2005, l’AEP proponeva ricorso, ai sensi dell’art. 230 CE, volto all’annullamento della decisione contestata.
14. Con il primo motivo, l’AEP faceva valere la violazione dell’art. 87, n. 1, CE, nonché vari vizi insiti nella motivazione e nell’istruttoria relativamente alla qualificazione dell’aiuto di cui trattasi come aiuto di Stato. Il secondo motivo atteneva alla violazione dell’art. 88 CE e del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88] CE (GU L 83, pag. 1), nonché ad errori di diritto ed all’insufficienza e contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda l’identità del destinatario dell’aiuto. Il terzo motivo verteva sull’illegittimità della sospensione del versamento dell’aiuto e sull’irrilevanza del rinvio alla giurisprudenza TWD/Commissione.
15. Il 6 dicembre 2005, l’Electrabel chiedeva di intervenire a sostegno dell’AEP. Tale intervento veniva ammesso dal presidente della Quinta Sezione del Tribunale con ordinanza 7 aprile 2006.
16. In data 24 luglio 2007 il Tribunale chiedeva alle parti e alla Repubblica italiana di fornire, qualora ne disponessero, la prova concreta dell’eventuale restituzione dell’aiuto precedente da parte dell’ACEA.
17. Con lettera del 7 settembre 2007, la Repubblica italiana confermava che l’ACEA aveva provveduto al rimborso dell’importo di EUR 1 511 135,88 con riguardo all’anno 1998 nonché dell’importo di EUR 1 534 938,78 con riguardo all’esercizio 1999.
18. Con lettera del 14 febbraio 2008 la Commissione faceva nuovamente presente che gli importi rimborsati dall’ACEA costituivano una percentuale ben ridotta rispetto agli importi da restituire ai sensi della decisione anteriore, come calcolati dall’ACEA nel proprio bilancio relativo all’esercizio 2004. La Commissione sottolineava che la condizione sospensiva cui era subordinato il versamento dell’aiuto di cui trattasi non poteva essere quindi considerata soddisfatta.
19. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
20. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva potuto qualificare, senza violare l’art. 87, n. 1, CE, l’aiuto di cui trattasi come aiuto di Stato, in quanto il carattere locale della rete di teleriscaldamento interessata non escludeva né rapporti concorrenziali con altri prodotti energetici né un eventuale pregiudizio per gli scambi tra Stati membri e che tale constatazione era sufficientemente motivata. Peraltro, il Tribunale ha dichiarato irricevibili le censure secondo cui la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria e l’istruttoria sarebbe stata insufficiente, considerando che il ricorso non conteneva nessuna argomentazione al riguardo.
21. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il secondo motivo nella parte vertente sulla violazione dell’art. 88 CE e del regolamento n. 659/1999, considerato che, secondo il Tribunale, il ricorso in primo grado non conteneva nessun argomento che si riferisse a tali violazioni. Nella parte in cui il secondo motivo riguardava errori di diritto nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della decisione contestata per quanto riguarda l’identità del destinatario dell’aiuto di cui trattasi, il Tribunale ha affermato, da un lato, che la Commissione non era incorsa in manifesti errori di valutazione laddove aveva ritenuto che, ai fini dell’esame dell’aiuto di cui trattasi, l’ACEA e l’AEP dovessero essere considerate come un’unica entità economica e che tra i beneficiari dell’aiuto di cui trattasi dovesse collocarsi l’ACEA. Dall’altro, il Tribunale ha ritenuto che la decisione contestata fosse sufficientemente motivata e non rivelasse alcuna contraddittorietà.
22. Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha respinto gli argomenti vertenti sull’assenza di identità tra l’ACEA e l’AEP e sull’assenza di effetti di cumulo tra l’aiuto precedente e l’aiuto di cui trattasi, rinviando alle considerazioni svolte nell’ambito della valutazione del secondo motivo. Il Tribunale ha parimenti ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dall’AEP, la giurisprudenza TWD/Commissione dovesse trovare applicazione anche rispetto ai regimi generali di aiuto e non soltanto rispetto agli aiuti individuali. Infine, il Tribunale ha affermato che la Commissione non aveva erroneamente interpretato detta giurisprudenza nel ritenere di non essere tenuta a fornire la prova degli effetti distorsivi della concorrenza che il cumulo dell’aiuto di cui trattasi con il precedente aiuto non rimborsato avrebbe prodotto, né a conoscere anticipatamente l’importo esatto del primo aiuto.
Conclusioni delle parti
23. L’AEP chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata ed accogliere la domanda proposta in primo grado;
– in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
– condannare la Commissione alle spese.
24. La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso, e
– condannare l’AEP alle spese.
Sull’impugnazione
25. La ricorrente deduce due motivi relativi, il primo, al travisamento dei motivi di ricorso svolti in primo grado, ad errori di diritto ed alla illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla determinazione del beneficiario dell’aiuto. Il secondo motivo verte sul travisamento dei motivi di ricorso svolti in primo grado, su errori di diritto nonché sulla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione per quanto concerne la portata della giurisprudenza TWD/Commissione.
Sul primo motivo, relativo alla determinazione del beneficiario dell’aiuto di cui trattasi
Sul primo capo del primo motivo, relativo al travisamento dei motivi di ricorso svolti in primo grado
– Argomenti delle parti
26. L’AEP ritiene che la dichiarazione di irricevibilità del secondo motivo dedotto in primo grado, nella parte relativa alla violazione dell’art. 88 CE e del regolamento n. 659/1999, sia il frutto di un esame superficiale dell’atto introduttivo, poiché il rinvio a tali regole avrebbe dovuto essere letto in connessione con l’argomento riguardante l’errore nella determinazione del beneficiario dell’aiuto di cui trattasi. Infatti, la corretta determinazione del beneficiario sarebbe rilevante alla luce del rispetto delle norme procedurali in materia di aiuti.
27. Secondo l’AEP, la questione della continuità economica tra l’ACEA e l’AEP per effetto del trasferimento del ramo d’azienda nel quale s’inseriva il progetto cui era destinato l’aiuto di cui trattasi è stata ampiamente trattata sia nelle memorie delle parti sia all’udienza. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe minimamente tenuto conto di tale dibattito, travisando, in tal modo, il motivo di ricorso e le risultanze istruttorie.
– Giudizio della Corte
28. Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale deve dichiarare irricevibile un capo delle conclusioni di un ricorso ad esso presentato qualora gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali tale capo delle conclusioni è fondato non emergano, in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (sentenza 18 luglio 2006, causa C‑214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I‑7057, punto 37, e ordinanza 13 marzo 2007, causa C‑150/06 P, Arizona Chemical e a./Commissione, punto 45).
29. Il Tribunale, dopo aver rilevato che, a norma dell’art. 44, n. 1, lett. c), del proprio regolamento di procedura, il ricorso deve sempre contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, in modo sufficientemente chiaro e preciso per consentire alla controparte di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, ha quindi correttamente dichiarato irricevibile l’argomento relativo alla violazione dell’art. 88 CE ed al regolamento n. 659/1999, rilevando che i menzionati requisiti non risultavano soddisfatti.
30. Infatti, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale non ha indicato con chiarezza e in modo univoco, coerente e comprensibile sotto quale profilo la decisione contestata violerebbe tali disposizioni. Inoltre, l’AEP non ha sottoposto alla Corte alcun elemento concreto volto a dimostrare che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale rispondesse a tali requisiti.
31. In particolare, non può risultare sufficiente, a tal riguardo, sostenere che il rinvio a tali disposizioni dovesse essere letto congiuntamente con l’argomento relativo all’errore nella determinazione del beneficiario dell’aiuto di cui trattasi, considerato che il ricorso in primo grado non ha illustrato tale connessione né ha indicato sotto quale profilo il preteso errore implicherebbe una violazione delle disposizioni medesime.
32. Ciò premesso, il primo capo del primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo capo del primo motivo, relativo ad errori di diritto
– Argomenti delle parti
33. L’AEP deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha fatto propria la conclusione della Commissione secondo cui l’ACEA e l’AEP formerebbero un’entità economica unica. Infatti, se l’AEP è detenuta, quantomeno al 30%, dall’ACEA, essa appartiene al 70% all’Electrabel, ragion per cui sarebbe impossibile affermare che l’AEP formi un’unica entità economica con l’ACEA.
34. A parere dell’AEP, dall’intera giurisprudenza richiamata dal Tribunale a sostegno del proprio ragionamento emerge che il potere discrezionale di cui dispone la Commissione per determinare se, ai fini dell’individuazione del beneficiario di un aiuto, due o più imprese formino un’unica entità economica è limitato alle fattispecie di controllo esclusivo da parte dello stesso soggetto o dello stesso gruppo. Per contro, quando un’impresa sia controllata, come nella specie, da una joint venture controllata da due gruppi distinti, la menzionata giurisprudenza non consentirebbe di dedurre che la Commissione possa affermare l’esistenza di un’unica entità economica tra la società controllata e una delle due società controllanti la joint venture medesima.
35. L’AEP sostiene parimenti che la Commissione non ha mai applicato tale approccio ad altri campi del diritto della concorrenza, sebbene in tale ambito giuridico vengano utilizzate, in tutti i suoi settori, le stesse nozioni. Infatti, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Tribunale, le nozioni applicabili in materia di concentrazioni o di intese potrebbero essere trasposte al settore degli aiuti di Stato, ad esclusione di situazioni specifiche che giustifichino una diversa interpretazione.
36. A tal riguardo la Commissione avrebbe qualificato, nella propria decisione di approvazione della costituzione dell’AEP, tale joint venture come concentrazione, trattandosi di un’impresa funzionalmente autonoma rispetto alle sue società madri. Orbene, la nozione di autonomia funzionale sarebbe utilizzata nel diritto della concorrenza per le imprese comuni le quali, sebbene controllate da gruppi economici diversi, sono dotate di una propria struttura organizzativa e amministrativa e intervengono sul mercato con mezzi operativi e finanziari autonomi.
37. A parere dell’AEP, il Tribunale ha quindi commesso un errore laddove, al punto 142 della sentenza impugnata, ha concluso, malgrado tale precedente constatazione della Commissione, che essa non dispone di una reale autonomia funzionale rispetto all’ACEA e all’Electrabel in considerazione del loro controllo congiunto sull’AEP stessa. Il Tribunale avrebbe, infatti, confuso le nozioni di autonomia funzionale e di controllo, in quanto nessun controllo pregiudicherebbe l’autonomia funzionale di un’impresa.
38. Peraltro, nella parte in cui il Tribunale ha affermato, al punto 142 della sentenza impugnata, che l’AEP non è funzionalmente autonoma in quanto la commercializzazione dell’energia da essa prodotta è di competenza dell’AE Trading, l’AEP osserva che tali considerazioni sono prive di pertinenza, atteso che la separazione della produzione e della commercializzazione all’ingrosso, assicurata nella specie dall’AEP, e della commercializzazione al dettaglio, operata nella specie dall’AE Trading, ricorre frequentemente nel settore dell’energia ed era nota alla Commissione al momento dell’approvazione della concentrazione.
39. L’AEP aggiunge che, se è pur vero che il Tribunale ha osservato che la Commissione non ha imputato nessuna responsabilità all’AEP né le ha chiesto la restituzione dell’aiuto precedente, resta il fatto che l’AEP e, tramite essa, l’Electrabel subiscono le conseguenze derivanti dalla sospensione dell’aiuto in questione. Orbene, se la Commissione intendeva colpire, tramite l’AEP, l’ACEA, avrebbe dovuto lasciare indenne la situazione dell’Electrabel e, conseguentemente, sospendere l’aiuto di cui trattasi soltanto in proporzione della partecipazione detenuta dall’ACEA, vale a dire in misura del 29,705%.
40. Il riferimento del Tribunale alla sentenza 29 aprile 2004, causa C‑91/01, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑4355, punti 50‑53), è, a parere dell’AEP, privo di pertinenza, considerato che la controversia da cui è scaturita tale sentenza riguardava l’idoneità di una società a beneficiare del trattamento agevolativo concesso alle piccole e medie imprese e non l’appartenenza ad un’unica entità economica. Inoltre, tale causa avrebbe riguardato, tutt’al più, il controllo esclusivo di un gruppo unico.
41. Nella parte in cui il Tribunale avrebbe affermato l’esistenza di una continuità economica tra l’ACEA e l’AEP in considerazione del trasferimento del ramo di azienda nel quale si inseriva il progetto alla base dell’aiuto di cui trattasi, l’AEP ritiene che tale trasferimento non sia sufficiente a dimostrare che essa prosegua l’attività precedentemente esercitata dall’ACEA e che essa sia divenuta la beneficiaria dell’aiuto medesimo. Su di esso non si potrebbe nemmeno basare la considerazione che l’AEP e l’ACEA apparterrebbero ad un’unica entità economica.
42. A tal riguardo, l’AEP osserva che il trasferimento di detto progetto è avvenuto nel quadro di un accordo di joint venture che ha rappresentato il punto di arrivo di una procedura competitiva organizzata dall’ACEA, nell’ambito della quale il ramo d’azienda trasferito è stato adeguatamente valutato secondo le regole di mercato. Orbene, dal punto 33 della comunicazione della Commissione, intitolata «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (GU 2007, C 272, pag. 4), risulterebbe che, in caso di trasferimento di attivi («asset deals»), come quello avvenuto nella specie, non vi è continuità tra la precedente e la nuova impresa.
43. Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al rischio che il trasferimento all’AEP del ramo d’azienda dell’ACEA interessato potesse essere diretto ad aggirare l’ordine di rimborso della decisione anteriore, l’AEP rammenta di aver osservato dinanzi al Tribunale che un’operazione di tale importanza, dal punto di vista sia economico sia strategico, quale la costituzione dell’AceaElectrabel, non poteva realisticamente essere stata congegnata come meccanismo per aggirare il rischio di sospensione di un aiuto di Stato di dimensioni trascurabili se paragonato al valore totale dell’operazione.
44. Peraltro, affermando, da un lato, che non spettava alla Commissione provare l’obiettivo dell’aggiramento e, dall’altro, che la constatazione del trasferimento e l’esposizione dei rischi ivi connessi, relativi alle norme in materia di aiuti di Stato, sono sufficienti a giustificare il ragionamento della Commissione, il Tribunale avrebbe dispensato l’Istituzione dall’obbligo di motivare le proprie decisioni in modo diverso dal riferimento ad ipotesi teoriche e paradossali.
45. All’udienza l’Electrabel ha sostenuto l’argomento dell’AEP volto a dimostrare l’insussistenza tanto di un’unica entità economica tra l’AEP e l’ACEA quanto di qualsivoglia obiettivo di aggiramento dell’ordine di recupero imposto dalla decisione anteriore insito nel trasferimento del ramo di impresa interessato dall’ACEA all’AEP. In particolare, l’Electrabel deduce che qualsiasi rischio di aggiramento dev’essere valutato non in termini astratti, bensì sulla base di fatti concreti.
– Giudizio della Corte
46. L’AEP e l’Electrabel contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe potuto legittimamente considerare l’AEP e l’ACEA appartenenti ad un’unica entità economica con riguardo all’aiuto precedente e all’aiuto di cui trattasi, ragion per cui occorre verificare se il Tribunale abbia potuto confermare, senza incorrere in un errore di diritto, la decisione contestata al riguardo.
47. A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, a seguito di una ristrutturazione che comprenda il trasferimento di impianti di produzione da una società a società industriali di nuova costituzione, ove la vecchia società mantenga una partecipazione nelle nuove società industriali, tutte queste società possono costituire, con riguardo ad un aiuto, un gruppo unico, nonostante il fatto che le società industriali di nuova costituzione possiedano ciascuna una personalità giuridica distinta dalla vecchia società (v., in tal senso, sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 11).
48. La vecchia società e le nuove società di gestione possono, in particolare, formare un’unica entità economica qualora la ristrutturazione realizzata costituisca un insieme coerente, dal punto di vista industriale e finanziario (v., in tal senso, sentenza Intermills/Commissione, cit. supra, punto 12).
49. Dalla giurisprudenza della Corte emerge parimenti che un soggetto il quale, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo, partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata (sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I‑289, punti 112 e 118).
50. Infatti, diversamente ragionando, la semplice suddivisione di un’impresa in due enti distinti, uno con il compito di svolgere direttamente l’attività economica precedente e il secondo con quello di controllare il primo, intervenendo nella sua gestione, sarebbe sufficiente a privare della loro efficacia pratica le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Ciò consentirebbe al secondo soggetto di beneficiare di sovvenzioni o di altri vantaggi concessi dallo Stato o grazie a risorse statali e di utilizzarli, in tutto o in parte, a beneficio del primo, sempre nell’interesse dell’unità economica costituita dai due enti (sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., cit. supra, punto 114).
51. In particolare, può tradurre, da un lato, la possibilità dell’esercizio, al di là di un semplice collocamento di capitali da parte di un investitore, di funzioni di controllo, di impulso e di sostegno finanziario nonché, dall’altro, evidenziare l’esistenza di legami organici e funzionali tra un soggetto detentore di partecipazione di controllo in una società e la controllata medesima, il fatto che membri del comitato di gestione e dell’organo di controllo di tale soggetto siano nominati negli organi equivalenti della società controllata (v., in tal senso, sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., cit. supra, punti 116 e 117).
52. Nella specie, né l’AEP né l’Electrabel hanno contestato i seguenti rilievi operati dal Tribunale, vale a dire, in primo luogo, quest’ultimo ha rilevato, al punto 103 della sentenza impugnata, che l’ACEA era il beneficiario iniziale dell’aiuto di cui trattasi, che aveva avuto luogo il trasferimento all’AEP del ramo d’azienda dell’ACEA che aveva beneficiato di tale aiuto e che l’AEP prosegue l’attività di tale ramo d’azienda. Al punto 142 della sentenza impugnata, è stato parimenti osservato che la commercializzazione dell’energia prodotta dall’AEP viene effettuata dall’AE Trading, detenuta all’84,17% dall’AceaElectrabel, la quale è controllata dall’ACEA in misura del 59,41%.
53. In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato, al punto 109 della sentenza impugnata, che l’AEP è legata, al tempo stesso, all’ACEA e all’Electrabel e che l’ACEA detiene la maggioranza del capitale dell’AceaElectrabel la quale, a sua volta, detiene il 50% del capitale dell’AEP e, al successivo punto 111, che l’ACEA ha espressamente affermato di detenere il controllo dell’AEP, congiuntamente con l’Electrabel.
54. In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato, al punto 119 della sentenza impugnata, che, sebbene l’Electrabel sia rappresentata da otto membri su dodici nel consiglio di amministrazione dell’AEP e da quattro membri su sei nel suo comitato esecutivo, per le materie più importanti occorre l’accordo di uno dei membri rappresentanti l’ACEA, il che le conferisce un potere di veto.
55. Orbene, dalla giurisprudenza richiamata supra ai punti 47 e 48 emerge che, in circostanze di tal genere, la Commissione poteva legittimamente ritenere, senza oltrepassare i limiti del proprio potere discrezionale che, a seguito della ristrutturazione effettuata dall’ACEA con il sostegno dell’Electrabel, l’ACEA e l’AEP appartenessero ad un gruppo coerente con riguardo all’aiuto precedente e all’aiuto di cui trattasi, considerato che tale ristrutturazione comprendeva il trasferimento del ramo d’azienda interessato dall’ACEA all’AEP, che l’AEP proseguiva le attività di tale ramo d’azienda, che l’ACEA manteneva la propria partecipazione nell’AEP e che l’energia prodotta dall’AEP veniva commercializzata dall’AE Trading, ove quest’ultima è controllata dall’ACEA tramite la sua partecipazione di maggioranza nell’AceaElectrabel.
56. Inoltre, alla luce della giurisprudenza richiamata supra ai punti 49 e 51, dagli stessi rilievi emerge che la Commissione poteva legittimamente considerare che l’ACEA, detentrice di partecipazioni di controllo congiunto nell’AEP, esercitasse effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente nella gestione di quest’ultima, tanto mediante la presenza dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell’AEP e nel suo comitato esecutivo quanto mediante la sua partecipazione maggioritaria nell’AceaElectrabel, detentrice a sua volta del 50% del capitale dell’AEP.
57. Il Tribunale ha peraltro rilevato, al punto 125 della sentenza impugnata, da un lato, che l’accordo di conferimento del ramo d’azienda trasferito dall’ACEA all’AEP prevedeva una clausola che escludeva qualsiasi eventuale contenzioso riguardante tale ramo di azienda e, dall’altro, che, a quel momento, l’ACEA aveva già contestato la decisione anteriore.
58. Orbene, tutto ciò premesso, non può essere contestato al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto laddove, al punto 130 della sentenza impugnata, ha affermato che la Commissione ha accertato nella specie che la ristrutturazione effettuata dall’ACEA congiuntamente con l’Electrabel poteva implicare il rischio di aggiramento dell’ordine di recupero contenuto nella decisione anteriore.
59. Infatti, da un lato, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’AEP e dall’Electrabel, la presa in considerazione di un rischio di aggiramento dell’ordine di recupero dell’aiuto precedente non può essere subordinata alla prova dell’esistenza di tale obiettivo nelle circostanze di fatto della specie. Infatti, se così stessero le cose, le imprese verrebbero indotte ad elaborare strutture societarie volte ad aggirare il recupero di aiuti illegittimi, traendo vantaggio dal fatto che l’onere della prova del perseguimento di tale obiettivo incomberebbe alla Commissione.
60. Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto che fosse sufficiente per la Commissione dimostrare, nella specie, l’esistenza di un siffatto rischio.
61. Dall’altro lato, la Commissione poteva legittimamente ritenere che, in assenza dell’accertamento dell’esistenza di un’unica entità economica con l’ACEA, l’AEP potesse proseguire, a seguito della ristrutturazione effettuata e sotto il controllo congiunto dell’ACEA, l’attività trasferita che aveva beneficiato dell’aiuto precedente ed ottenere l’aiuto di cui trattasi. Inoltre, l’Istituzione poteva considerare che la concessione dell’aiuto di cui trattasi all’AEP avrebbe consentito all’ACEA di beneficiarne, atteso che esse perseguono le rispettive attività economiche nell’ambito di un gruppo coerente.
62. Orbene, alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 50, la possibilità per l’ACEA di beneficiare dell’aiuto di cui trattasi è sufficiente a privare del loro effetto utile le regole dell’Unione relative agli aiuti di Stato e risulterebbe, peraltro, contraria alla logica della giurisprudenza TWD/Commissione.
63. Ciò premesso, il Tribunale poteva legittimamente ritenere, senza commettere un errore di diritto, che la Commissione, la quale dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale, non è incorsa in manifesto errore di valutazione laddove è giunta alla conclusione dell’esistenza di un’unica entità economica tra l’ACEA e l’AEP con riguardo all’aiuto precedente ed all’aiuto di cui trattasi.
64. In particolare, il Tribunale poteva legittimamente ritenere che la circostanza che il controllo dell’ACEA sull’AEP era esercitato solo in modo congiunto con l’Electrabel e che l’Electrabel disponeva di una quota del capitale dell’AEP maggiore rispetto all’ACEA non ostasse, nella specie, all’accertamento, da parte della Commissione, di tale unica entità economica tra l’ACEA e l’AEP.
65. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti dedotti dall’AEP.
66. In primo luogo, si deve rilevare che, alla luce delle suesposte considerazioni, gli argomenti relativi, da un lato, all’autonomia funzionale dell’AEP rispetto all’ACEA che la Commissione ha accertato nell’ambito della sua valutazione della concentrazione e, dall’altro, alla nozione di unica entità economica nei settori delle intese e delle concentrazioni non possono trovare accoglimento. Infatti, come correttamente ritenuto dal Tribunale ai punti 135, 137 e 138 della sentenza impugnata, la nozione di unica entità economica in materia di aiuti di Stato può differire da quella applicabile negli altri settori del diritto della concorrenza.
67. In ogni caso, né un’eventuale autonomia funzionale dell’AEP né la nozione di unica entità economica relativa ai settori delle intese e delle concentrazioni sono tali da rimettere in discussione la circostanza che, tenuto conto, segnatamente, del potere di veto di cui dispone l’ACEA per le materie più importanti nella gestione dell’AEP, il Tribunale potesse legittimamente confermare, nella specie, quanto accertato dalla Commissione in merito al controllo congiunto esercitato dall’ACEA sull’AEP e all’appartenenza di quest’ultima ad un gruppo coerente.
68. In secondo luogo, quanto all’argomento relativo al trasferimento del ramo di azienda interessato all’AEP nell’ambito di un preteso trasferimento di attivi («asset deal»), è sufficiente rilevare che le regole riguardanti tale tipo di operazioni non possono trovare applicazione in circostanze come quelle della specie, in cui l’ACEA ha mantenuto un controllo congiunto del ramo di azienda interessato e può essere, quindi, considerata appartenente ad un’unica entità economica con l’AEP.
69. In terzo luogo, per quanto attiene all’argomento relativo al riferimento operato dal Tribunale alla sentenza Italia/Commissione, citata supra, dalle valutazioni esposte supra ai punti 55‑64 emerge che, anche ammesso che tale riferimento fosse erroneo, come sostiene l’AEP, il Tribunale poteva tuttavia legittimamente affermare la possibilità, per la Commissione, di dichiarare che l’ACEA e l’AEP formano un’unica entità economica. Tale argomento risulta pertanto inoperante.
70. In quarto luogo, per quanto attiene all’argomento dell’AEP secondo cui l’aiuto di cui trattasi avrebbe dovuto essere sospeso solamente in base al pro rata della quota di capitale dell’AEP detenuta dall’ACEA, è sufficiente rilevare che, per le ragioni esposte supra al punto 61, la Commissione e il Tribunale potevano legittimamente ritenere che qualsiasi aiuto, ancorché di importo ridotto, concesso all’AEP fosse idoneo a procurare vantaggi all’ACEA.
71. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo capo del primo motivo dev’essere respinto.
Sul terzo capo del primo motivo, vertente sull’illogicità e sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata
– Argomenti delle parti
72. L’AEP contesta al Tribunale di essersi limitato a far propri tutti gli argomenti della Commissione, senza rilevarne la contraddittorietà ed il manifesto errore di diritto e di valutazione ivi insiti.
73. In particolare, l’AEP ritiene che, avendo il Tribunale riconosciuto che essa è controllata da due gruppi distinti e che, tra questi due gruppi, l’Electrabel detiene la partecipazione maggiore, la conclusione del Tribunale stesso secondo cui l’AEP e l’ACEA apparterrebbero ad un centro di controllo unico risulta contraddittoria, arbitraria ed illogica, in quanto una stessa società non può logicamente formare un’unica entità economica con due soggetti distinti.
74. Inoltre, la considerazione del Tribunale secondo cui l’AEP non sarebbe funzionalmente autonoma, in quanto la commercializzazione dell’energia da essa prodotta spetta all’AE Trading, non è corredata di alcuna spiegazione idonea a chiarirne la portata.
75. A parere dell’AEP, è irrealistico e illogico ritenere, come avrebbe fatto il Tribunale, che l’AceaElectrabel sia stata concepita per eludere le regole applicabili agli aiuti di Stato e che non incombesse alla Commissione dimostrare l’obiettivo dell’aggiramento, ma che la constatazione del trasferimento e l’assunzione dei rischi ad esso inerenti riguardo alle norme in materia di aiuti di Stato siano sufficienti ai fini del ragionamento della Commissione.
76. Secondo l’AEP, il Tribunale si è parimenti contraddetto ritenendo, al punto 140 della sentenza impugnata, che, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un’unica entità economica, occorra prendere in considerazione la partecipazione dell’impresa interessata ad un gruppo di società il cui controllo sia esercitato direttamente o indirettamente da una di esse, nonché la costituzione di un gruppo unico controllato da un soggetto, laddove il Tribunale stesso avrebbe constatato che l’AEP era controllata da due soggetti distinti.
– Giudizio della Corte
77. Si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, Racc. pag. I‑2665, punto 42, nonché ordinanza 21 gennaio 2010, causa C‑150/09 P, Iride e Iride Energia/Commissione, punto 42).
78. Nella specie è sufficiente rilevare che il ragionamento seguito dal Tribunale è chiaro e comprensibile ed è tale da consentire tanto all’AEP e all’Electrabel di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto il motivo in questione, quanto alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo giurisdizionale.
79. In particolare, si deve sottolineare che le pretese incoerenze di ragionamento contestate dall’AEP al Tribunale riguardano, in realtà, gli stessi pretesi errori di diritto già esaminati e respinti nell’ambito del secondo capo del primo motivo e non un difetto di motivazione.
80. Conseguentemente, il terzo capo del primo motivo dev’essere respinto, con conseguente reiezione in toto del primo motivo.
Sul secondo motivo di ricorso, relativo alla portata della giurisprudenza TWD/Commissione
Sul primo capo del secondo motivo, vertente sul travisamento dei motivi di ricorso in primo grado
– Argomenti delle parti
81. L’AEP fa valere che il Tribunale, affermando, al punto 172 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta ad effettuare nella decisione anteriore un’analisi degli aiuti individualmente concessi sulla base di un regime, ha travisato il terzo motivo di ricorso diretto a far valere che, per disporre il recupero di un aiuto individuale concesso in base ad un regime, era necessario verificare anticipatamente la situazione individuale di ciascuna impresa interessata.
82. Infatti, secondo l’AEP, è indispensabile determinare, anteriormente ad un ordine di recupero, se ed in quale misura ciascuna impresa appartenente alla categoria interessata da detto regime abbia beneficiato di un aiuto incompatibile con le norme del Trattato CE. Orbene, nella specie, detta verifica non avrebbe ancora avuto luogo.
– Giudizio della Corte
83. A fronte di tali affermazioni, è sufficiente rilevare, da un lato, che dalla lettura dei punti 23‑28 del ricorso in primo grado nonché dei punti 147‑151 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha fedelmente riassunto gli argomenti dedotti dall’AEP e, dall’altro, che il Tribunale ha risposto a tali argomenti ai punti 164‑181 della sentenza impugnata.
84. In particolare, dal punto 25 in fine del ricorso in primo grado emerge che l’AEP aveva sostenuto che, al fine di poter opporre all’ACEA o all’AEP l’illegittimità dell’aiuto precedente percepito dall’ACEA, la Commissione avrebbe dovuto esaminare nella decisione anteriore l’applicazione all’ACEA dei regimi dell’aiuto precedente e che, avendo omesso tale esame, l’Istituzione non poteva opporre tale illegittimità.
85. Conseguentemente, non può essere contestato al Tribunale di essere incorso in un travisamento del terzo motivo di ricorso in primo grado nella risposta fornita agli argomenti dedotti dall’AEP, segnatamente nell’affermazione, contenuta al punto 172 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione non era tenuta a procedere, nella decisione anteriore, ad un’analisi degli aiuti individualmente concessi sulla base di detti regimi.
86. Conseguentemente, il primo capo del secondo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo capo del secondo motivo, relativo ad errori di diritto
– Argomenti delle parti
87. L’AEP deduce, in limine, che la giurisprudenza TWD/Commissione, che riguarderebbe la valutazione degli effetti di un cumulo di aiuti nei confronti di un’impresa, può trovare applicazione soltanto rispetto alla stessa impresa. Orbene, essa avrebbe dimostrato, nell’ambito del primo motivo, che essa stessa e l’ACEA non possono essere considerate appartenenti ad un’unica entità economica. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la decisione contestata nella parte in cui applica tale giurisprudenza.
88. In secondo luogo, l’AEP ritiene che il Tribunale, per dimostrare che l’aiuto precedente, cumulato all’aiuto di cui trattasi, poteva produrre effetti pregiudizievoli, avrebbe dovuto verificare che l’ACEA avesse effettivamente ricevuto un aiuto illegittimo, mentre tale verifica non è stata effettuata né dalla Repubblica italiana né dalla Commissione.
89. Considerato che dagli argomenti del Tribunale emerge che l’analisi che la Commissione avrebbe dovuto effettuare doveva prendere in considerazione soprattutto gli effetti dell’aiuto sull’ACEA, il Tribunale ha trasformato, secondo l’AEP, la giurisprudenza TWD/Commissione in una nuova condizione di compatibilità non prevista dal Trattato e diretta a sanzionare la mancata restituzione dell’aiuto precedente. Infatti, invece di prendere in considerazione l’eventuale effetto di cumulo in quanto elemento di valutazione della compatibilità del nuovo aiuto con il mercato comune, il Tribunale avrebbe applicato detta giurisprudenza come strumento per far rimborsare l’aiuto precedente, assicurando che la società beneficiaria dell’aiuto anteriore non fruisse, fino a tale rimborso, di nessun ulteriore vantaggio, neppure indiretto. Orbene, il Tribunale si sarebbe astenuto dal prendere posizione rispetto a tale fondamentale obiezione e l’avrebbe respinta, al punto 188 della sentenza impugnata, con un’affermazione ad abundantiam che rimarrebbe sul piano delle semplici ipotesi.
90. L’AEP sottolinea che, al momento dell’adozione della decisione contestata, era impossibile sia presumere l’esistenza di un effetto di cumulo sia valutarne l’importanza. La Commissione, nell’esaminare un regime di aiuti, avrebbe la scelta se procedere all’esame dei casi individuali oppure limitarsi ad una valutazione generale e astratta. Se sceglie questa seconda via, i suoi mezzi per garantire che lo Stato interessato esegua questa decisione sarebbero limitati al ricorso per inadempimento, in quanto la giurisprudenza TWD/Commissione non avrebbe inteso offrirle uno strumento sanzionatorio alternativo.
91. L’AEP ritiene, infatti, che, considerato che tale giurisprudenza è volta ad evitare che il beneficiario del nuovo aiuto possa fruire di un vantaggio eccessivo sul mercato per il fatto di non aver restituito un precedente aiuto illegittimo, l’applicazione di tale giurisprudenza stessa richieda un esame concreto e dettagliato dei vantaggi derivanti dal nuovo aiuto e che tale esame debba essere effettuato facendo specifico riferimento alla posizione dell’impresa beneficiaria sul mercato interessato rispetto ai suoi concorrenti e alle correnti di scambio comunitarie.
92. L’AEP ritiene quindi che la Commissione, per poter sospendere il versamento del nuovo aiuto, debba essere pervenuta alla conclusione motivata che gli effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi derivanti dal cumulo dei due aiuti, nei settori interessati, sarebbero tali da indurre a ritenere che gli effetti negativi del nuovo aiuto prevalgano sugli effetti positivi, rendendo così impossibile la sua autorizzazione fino alla restituzione del primo aiuto.
93. Conseguentemente, il Tribunale, laddove ha affermato, al punto 186 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza TWD/Commissione non richiede che la Commissione dimostri che il cumulo dei due aiuti sia idoneo a pregiudicare gli scambi, ma che la sola ipotesi di tale rischio sia sufficiente, avrebbe commesso un errore di diritto.
94. In terzo luogo, il Tribunale sarebbe incorso, a parere dell’AEP, in un errore di diritto affermando che lo Stato membro e l’impresa beneficiaria del nuovo aiuto sono tenuti a fornire alla Commissione gli elementi idonei a dimostrare l’assenza del cumulo degli effetti dell’aiuto nuovo con gli aiuti precedenti illegittimi e non rimborsati. Infatti, se è pur vero che lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione gli elementi atti a dimostrare che un nuovo aiuto sia compatibile con il mercato comune, né tale Stato membro né l’impresa interessata devono, secondo l’AEP, fornire la prova negativa che il cumulo degli aiuti di cui trattasi non produca alcun effetto sugli scambi.
– Giudizio della Corte
95. Si deve anzitutto rammentare, da un lato, che l’argomento secondo il quale l’ACEA e l’AEP costituirebbero due entità economiche distinte rispetto all’aiuto precedente e all’aiuto di cui trattasi è stato già respinto nell’ambito dell’esame del secondo capo del primo motivo. Dall’altro, nel contesto dello stesso esame è stato rilevato che il Tribunale non è pertanto incorso in un errore di diritto laddove ha affermato che la Commissione poteva legittimamente ritenere che la concessione dell’aiuto di cui trattasi all’AEP consentisse all’ACEA di beneficiarne.
96. Si deve inoltre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che la necessità di evitare l’effetto cumulato degli aiuti non rimborsati e degli aiuti previsti è la stessa, a prescindere che si tratti di aiuti individuali o di aiuti appartenenti ad un regime di aiuti, e che la giurisprudenza TWD/Commissione consente alla Commissione di subordinare la compatibilità di un aiuto alla previa restituzione di aiuti precedenti illegittimi (v., in tal senso, ordinanza Iride e Iride Energia/Commissione, cit. supra, punti 49, 50 e 70).
97. Infatti, la Commissione, da un lato, è tenuta, all’occorrenza, a prendere in considerazione l’eventuale effetto cumulato degli aiuti precedenti illegittimi non restituiti e dei nuovi aiuti (v., in tal senso, sentenza 15 maggio 1997, TWD/Commissione, cit. supra, punti 26 e 27) e, dall’altro, può dichiarare la compatibilità con il mercato comune dei nuovi aiuti solo qualora gli elementi a sua disposizione le consentano di concludere in tal senso (v., in tal senso, ordinanza Iride e Iride Energia/Commissione, cit. supra, punto 70).
98. Nella specie il Tribunale ha rilevato, da una parte, che la Commissione disponeva di elementi che evidenziavano che l’ACEA aveva beneficiato dell’aiuto precedente e, dall’altra, che essa non disponeva di elementi che le consentissero di affermare l’assenza di effetti di cumulo illegittimi ed incompatibili con il mercato comune del precedente aiuto e dell’aiuto di cui trattasi.
99. Orbene, come il Tribunale ha correttamente ricordato al punto 187 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza TWD/Commissione risulta che, quando la Commissione decide di avviare una procedura formale di esame, incombe allo Stato membro e all’impresa potenzialmente beneficiaria di un nuovo aiuto fornire alla Commissione gli elementi idonei a dimostrare che gli aiuti stessi sono compatibili con il mercato comune e che tale obbligo si estende parimenti alla necessità di dimostrare l’assenza di effetto cumulato del nuovo aiuto con gli aiuti precedenti illegittimi, incompatibili con il mercato comune nonché non rimborsati.
100. Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto che, dato che la decisione anteriore verteva su un regime di aiuti e non su aiuti individuali, ragion per cui la determinazione degli importi da restituire da parte dei beneficiari del regime medesimo incombeva alla Repubblica italiana, spettasse a quest’ultima, all’ACEA e all’AEP comunicare alla Commissione, nell’ambito del procedimento da cui è scaturita la decisione contestata, gli importi da restituire e, all’occorrenza, quelli già restituiti con riguardo all’aiuto precedente, al fine di dimostrare l’eventuale assenza di un cumulo di aiuti illegittimi.
101. Orbene, atteso che tali dati non sono stati comunicati alla Commissione, ne consegue che non può contestarsi al Tribunale di aver ritenuto che, nella specie, spettasse alla Commissione stabilire con precisione l’importo dell’aiuto precedente percepito dall’ACEA prima di procedere, alla luce della giurisprudenza TWD/Commissione, alla sospensione del versamento dell’aiuto di cui trattasi.
102. Infine, considerato che dalla giurisprudenza della Corte risulta che è sufficiente che la Commissione accerti che gli aiuti contestati siano idonei a pregiudicare gli scambi tra Stati membri e a falsare la concorrenza (v. ordinanza Iride e Iride Energia/Commissione, cit. supra, punto 72), correttamente il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, non incombesse alla Commissione procedere ad un esame concreto e dettagliato dei vantaggi derivanti dall’aiuto di cui trattasi, facendo specifico riferimento alla posizione dell’AEP e dell’ACEA sul mercato interessato rispetto ai loro concorrenti e alle correnti di scambi comunitari.
103. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve necessariamente rilevare che il ragionamento del Tribunale non è viziato da alcun errore di diritto e che, pertanto, il secondo capo del secondo motivo dev’essere respinto.
Sul terzo capo del secondo motivo, relativo alla contraddittorietà e all’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata
– Argomenti delle parti
104. L’AEP rileva che il Tribunale riconosce, al punto 179 della sentenza impugnata, di non poter affermare con certezza che l’ACEA abbia ricevuto un aiuto incompatibile con le norme del Trattato. Pertanto, l’AEP non comprende come, al punto successivo, il Tribunale abbia ritenuto che la menzione, nella relazione finanziaria dell’ACEA, del rischio eventuale del rimborso di una certa somma fosse sufficiente ai fini del ragionamento della Commissione.
105. L’AEP considera oscuro il punto 186 dalla sentenza impugnata e inesplicabile e destituito di motivazione il punto 187. Per altro, il successivo punto 188 non risulterebbe motivato.
106. A tal riguardo, l’AEP aggiunge che, nella parte in cui il ragionamento sviluppato dal Tribunale in proposito implica che questi ha ritenuto che la Commissione non avesse ricevuto dalla Repubblica italiana le informazioni necessarie per procedere al proprio esame, il Tribunale avrebbe dovuto rispondere all’argomento sviluppato all’udienza secondo cui, in un caso del genere, la Commissione non può pronunciarsi sulla base dei soli elementi a sua disposizione, ma deve seguire il procedimento previsto all’art. 5 del regolamento n. 659/1999. Orbene, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere a tale argomento.
– Giudizio della Corte
107. È stato ricordato, al punto 77 supra, che l’obbligo di motivazione delle sentenze incombente al Tribunale non impone al medesimo di rispondere in termini espliciti a tutti i ragionamenti svolti dalle parti e che la motivazione è sufficiente qualora consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo giurisdizionale.
108. Nella specie è sufficiente, da un lato, rilevare che il ragionamento svolto dal Tribunale è chiaro e comprensibile e che è tale da consentire tanto all’AEP e all’Electrabel di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto il motivo de quo, quanto alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo giurisdizionale.
109. In particolare, il Tribunale ha spiegato, al punto 180 della sentenza impugnata, i motivi per i quali, a suo parere, la Commissione poteva ritenere, malgrado gli argomenti dell’AEP esaminati al precedente punto 179, che l’ACEA avesse beneficiato di un aiuto precedente illegittimo. Inoltre, dai punti 186‑188 della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale ha ivi esposto la propria interpretazione della giurisprudenza TWD/Commissione.
110. Dall’altro lato, emerge dagli atti che l’AEP ha invocato l’argomento, menzionato supra al punto 106, non nell’ambito della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, bensì per la prima volta all’udienza dinanzi al medesimo, come esso stessa riconosce. Ciò premesso, si deve ritenere che si trattasse di un argomento nuovo volto all’annullamento della decisione contestata.
111. A tal riguardo, emerge dagli atti che tale argomento non costituisce l’ampliamento di un argomento formulato precedentemente, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del ricorso e ad essa strettamente connesso. Orbene, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la deduzione di motivi nuovi nel corso del procedimento è vietata, salvo che tali motivi non si fondino su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento (v., in tal senso, sentenza 12 novembre 2009, causa C‑564/08 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑191, punti 20‑34).
112. Pertanto, considerato che l’argomento menzionato al punto 106 supra non si fonda su elementi nuovi emersi nel corso del procedimento, non può essere contestato al Tribunale di non aver risposto esplicitamente a tale argomento.
113. Peraltro, quanto al fatto che l’AEP ha dedotto tale argomento per la prima volta nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito dell’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi (v., in particolare, sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 38, nonché ordinanza Iride e Iride Energia/Commissione, cit. supra, punto 32).
114. Il terzo capo del secondo motivo dev’essere pertanto respinto, con conseguente reiezione in toto del secondo motivo.
115. Ne consegue che l’impugnazione dev’essere interamente respinta.
Sulle spese
116. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’AEP, essendo rimasta soccombente, dev’essere pertanto condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione. Peraltro, l’Electrabel, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese. Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) L’AceaElectrabel Produzione SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) L’Electrabel SA sopporterà le proprie spese.
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