SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 febbraio 2011 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Diritto doganale – Contingente tariffario – Codice doganale – Art. 239 – Regolamento (CEE) n. 2454/93– Artt. 308 bis, 308 ter e 905 – Regolamento (CE) n. 975/2003 – Tonno – Esaurimento del contingente – Data di apertura – Domenica»
Nel procedimento C‑494/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con decisione 18 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2009, nella causa
Bolton Alimentari SpA
contro
Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Bolton Alimentari SpA, dagli avv.ti M. Merola e M.C. Santacroce;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, dalle L. Bouyon e D. Recchia nonché dal sig. B.-R. Killmann, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), modificato con regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791 (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), e degli artt. 308 bis ‑ 308 quater nonché dell’art. 905 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), emendato con regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214 (GU L 62, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società Bolton Alimentari SpA (in prosieguo: la «Bolton») e l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria (in prosieguo: l’«Agenzia») in ordine all’esclusione della Bolton da un contingente tariffario che è stato aperto la domenica 1° luglio 2007, giorno di chiusura degli uffici doganali italiani, e che è stato esaurito il giorno stesso dell’apertura.
Contesto normativo
3 L’art. 239 del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
– da determinarsi secondo la procedura del comitato,
– dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
(...)».
4 L’art. 308 bis del regolamento di attuazione così dispone:
«1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
(...)
4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L’ordine di precedenza è determinato in base all’ordine cronologico di tali date.
5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.
(...)
7. Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l’attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste.
8. Ai fini del presente articolo, l’accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l’accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.
(...)».
5 L’art. 308 ter del regolamento di attuazione così dispone:
«1. La Commissione procede ad una ripartizione delle quantità richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:
– dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles
(...)
2. Salvo il disposto dell’articolo 308 bis, paragrafo 8, l’attribuzione delle quantità tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all’antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione».
6 Ai sensi dell’art. 308 quater del regolamento di attuazione:
«1. Un contingente tariffario è considerato critico quando il 90% del volume iniziale sia esaurito, oppure a discrezione delle autorità competenti.
2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:
(...)
c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l’ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.
(...)».
7 L’art. 899 del regolamento di attuazione dispone quanto segue:
«1. Quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata sottoposta la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice [doganale], constati:
– che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto,
– che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto.
2. Negli altri casi, fatti salvi quelli in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all’articolo 905, l’autorità doganale di decisione decide essa stessa di concedere il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione quando le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato.
Quando sia applicabile l’articolo 905, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza il rimborso o lo sgravio dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 906 a 909.
(...)».
8 Ai sensi dell’art. 905 del regolamento di attuazione:
«1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all’articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato, lo Stato membro da cui dipende l’autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909:
– quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un’inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o
(...)
2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:
– la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
– alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
(...)».
9 L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 5 giugno 2003, n. 975, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70 (GU L 141, pag. 1), prevede quanto segue:
«A partire dal 1° luglio 2003 le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70 originarie di qualsiasi paese sono ammissibili a beneficiare di un’aliquota del dazio del dodici per cento entro i limiti del contingente tariffario aperto in conformità del presente regolamento».
10 Ai termini dell’art. 2 del regolamento n. 975/2003:
«Il contingente tariffario è aperto annualmente e per una durata iniziale di cinque anni. Il volume del contingente per i primi due anni è fissato come segue:
– 25 000 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004,
– 25 750 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005».
11 L’art. 6 di tale regolamento dispone come segue:
«Nel corso del secondo anno successivo alla data di apertura del contingente tariffario, il presente regolamento può essere sottoposto a una revisione allo scopo di adeguare il volume del contingente stesso alle esigenze del mercato comunitario. Tuttavia, se la revisione non è portata a termine 3 mesi prima del 30 giugno 2005, il contingente è automaticamente prorogato per un altro anno e per un volume di 25 750 tonnellate. Successivamente, il contingente tariffario verrà regolarmente prorogato per una durata di un anno e per lo stesso volume, tranne nel caso in cui venga adottata una revisione al più tardi 3 mesi prima della data di chiusura del contingente in corso».
12 L’art. 8, n. 1, di detto regolamento così prevede:
«La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale (...) istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio».
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 Per l’importazione di conserve di tonno di origine tailandese sono stati aperti contingenti tariffari ai sensi del regolamento n. 975/2003 di cui la Bolton ha fruito negli anni 2005 e 2006.
14 Al fine di fruire del contingente tariffario per il periodo 1° luglio 2007 ‑ 30 giugno 2008, la Bolton ha presentato dichiarazioni di immissione in libera pratica per conserve di tonno di origine tailandese che sono state accettate dall’ufficio doganale italiano soltanto il 2 luglio a causa della chiusura domenicale osservata dagli uffici.
15 Dalle osservazioni scritte della Commissione emerge che, in data 4 luglio 2007, essa ha proceduto all’assegnazione del contingente sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali. In seguito all’assegnazione del contingente tariffario alle richieste di prelievo le cui dichiarazioni erano state accettate il 1° luglio 2007, il contingente tariffario è giunto a esaurimento il giorno stesso dell’apertura. Per tale motivo, la richiesta di prelievo della Bolton non ha avuto esito positivo e quest’ultima ha dovuto pertanto pagare il dazio pieno applicabile alle importazioni effettuate.
16 Sempre stando alle osservazioni della Commissione, il 16 luglio 2007 l’Agenzia ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di regolarizzare le richieste di prelievo rimaste escluse dall’assegnazione del contingente tariffario in quanto accettate dagli uffici doganali italiani solo il lunedì 2 luglio 2007. A questo proposito, l’Agenzia ha fatto leva sull’accordo amministrativo relativo alla gestione dei contingenti tariffari adottato dal comitato del codice doganale il 30 ottobre 2007 (TAXUD/3439/2006-rev.1IT; in prosieguo: l’«accordo amministrativo»). Essa ha sostenuto che, in base al punto 15 di detto accordo, le dichiarazioni accettate la domenica 1° luglio 2007, da autorità doganali di altri Stati membri, avrebbero dovuto essere trattate dalla Commissione insieme a quelle accettate in Italia il lunedì 2 luglio 2007. Inoltre, essa ha sollevato il fatto che alla situazione di specie si sarebbero dovuto applicare, per analogia, le disposizioni di cui all’art. 308 bis, n. 8, del regolamento di attuazione relativo al trattamento delle domande accettate i primi tre giorni dell’anno.
17 Il 16 agosto 2007 la Commissione ha risposto, con la nota TAXUD B4 D (2007) 9241 (in prosieguo: la «nota TAXUD»), che sarebbe stato impossibile procedere a una regolarizzazione delle richieste di prelievo aventi come data di accettazione il 2 luglio 2007. Le assegnazioni dei contingenti tariffari si determinerebbero ai sensi dell’art. 308 bis, n. 4, del regolamento di attuazione in base all’ordine cronologico e l’accordo amministrativo non potrebbe modificare tale fatto.
18 La Bolton ha chiesto il rimborso del maggior ammontare di dazio che era stata costretta a corrispondere per le proprie importazioni, affermando di non aver avuto l’opportunità di competere con gli altri importatori dell’Unione per l’ammissione al contingente tariffario de quo su base equa e non discriminatoria. Con decisione 17 novembre 2008, la Direzione regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta – Ufficio delle Dogane di Alessandria ha negato il rimborso richiesto. Avverso tale decisione, la Bolton ha adito il giudice del rinvio.
19 In questo contesto, la Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [S]e l’art. 239 [del codice doganale] debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello in esame, in cui lo Stato membro ritenga che nessuna irregolarità possa essere imputata alla Commissione (...) né ricorra una delle altre ipotesi previste all’art. 905, par. 1, [del regolamento di attuazione], il medesimo Stato possa decidere autonomamente sulla richiesta di rimborso del debitore ai sensi dell’art. 899, par. 2, [del regolamento di attuazione].
2) [N]el caso in cui la risposta al quesito di cui al punto precedente sia affermativa, se la locuzione “situazione particolare”, figurante nel testo del medesimo art. 239 [del codice doganale], possa essere riferita all’esclusione di un importatore comunitario da un contingente tariffario la cui data di apertura cada di domenica, a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali del[lo Stato membro] di riferimento.
3) [S]e gli artt. da 308 bis a 308 quater [del regolamento di attuazione], nonché le pertinenti disposizioni dell’[accordo amministrativo], debbano essere interpretati nel senso che, in un caso come quello in esame, lo Stato membro avrebbe dovuto chiedere preventivamente alla Commissione la sospensione del contingente tariffario de quo per consentire il trattamento equo e non discriminatorio degli importatori italiani rispetto agli importatori di altri Stati membri.
4) [S]e l’esclusione della Bolton (...) dal contingente decisa dalla Commissione e la nota TAXUD possano essere ritenute misure effettivamente conformi agli artt. da 308 bis a 308 quater [del regolamento di attuazione] nonché alle pertinenti disposizioni dell’accordo amministrativo (…) e quindi valide».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
20 Il governo italiano considera improcedibile il rinvio pregiudiziale. La Bolton avrebbe dovuto impugnare dinanzi al Tribunale dell’Unione europea la decisione della Commissione con cui quest’ultima l’ha esclusa dal contingente tariffario e la nota TAXUD che conferma tale posizione. Secondo quanto si evince dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I‑833), non si può ammettere che la Bolton lamenti dinanzi ai giudici nazionali pretesi errori commessi dalla Commissione nell’applicare disposizioni del diritto dell’Unione.
21 A tal proposito occorre rilevare che la prima, la seconda e la terza questione non riguardano la validità di atti provenienti dalla Commissione, ma si riferiscono soltanto agli obblighi che la normativa dell’Unione impone alle autorità nazionali. Quindi, l’eventuale possibilità per la Bolton di adire il giudice nazionale può influire, come sostiene il governo italiano, solamente sulla ricevibilità della quarta questione e non su tutta la domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo insieme.
22 Per quanto riguarda più precisamente la ricevibilità della quarta questione, occorre rilevare che, certamente, la possibilità che ha un singolo di far valere dinanzi al giudice adito l’invalidità delle disposizioni contenute in atti dell’Unione presuppone che tale parte non fosse legittimata a proporre, ai sensi dell’art. 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali disposizioni, delle quali essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l’annullamento (v. sentenze TWD Textilwerke Deggendorf, cit., punto 23, nonché 29 giugno 2010, causa C‑550/09, E e F, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45 e 46).
23 Tuttavia, risulta da questa stessa giurisprudenza che un simile ricorso diretto deve essere senz’altro ricevibile (v. sentenza E e F, cit., punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie, gli elementi prodotti dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e quelli forniti dal governo italiano non consentono alla Corte di dichiarare che un simile ricorso diretto sarebbe stato senz’altro ricevibile.
24 Per quanto riguarda, in particolare, la «decisione» della Commissione con la quale, secondo il governo italiano, la Bolton è stata esclusa dal contingente tariffario, occorre dichiarare che né la domanda di pronuncia pregiudiziale né le osservazioni delle parti fanno emergere se, quando e in che misura tale decisione sia stata comunicata alla Bolton. Inoltre, detta decisione non è stata prodotta dinanzi alla Corte, cosicché quest’ultima non è in grado di verificare se la Bolton ne fosse la destinataria o, nel caso non lo fosse, se tale decisione riguardasse direttamente e individualmente detta società ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE. Quindi, la Corte non può valutare se un ricorso della Bolton avverso questa stessa decisione sarebbe stato senz’altro ricevibile.
25 Ciò premesso, le questioni pregiudiziali vanno considerate integralmente ricevibili.
Nel merito
Sulla quarta questione
26 Con la quarta questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 308 bis ‑ 308 quater del regolamento di attuazione nonché le disposizioni pertinenti dell’accordo amministrativo debbano essere interpretati nel senso di impedire alla Commissione di adottare una decisione che escluda un operatore da un contingente tariffario perché tale contingente è stato esaurito il giorno stesso in cui è stato aperto, una domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali dello Stato membro in cui ha sede l’operatore in questione.
27 Conformemente all’art. 308 bis, n. 1, del regolamento di attuazione, i contingenti tariffari vengono gestiti «[s]alvo altrimenti disposto» secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
28 L’art. 308 bis, n. 4, del regolamento di attuazione dispone che le attribuzioni vengano concesse, «[s]alvo il disposto del paragrafo 8», in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. La seconda frase di tale disposizione precisa che l’ordine di precedenza è determinato in base all’ordine cronologico di tali date.
29 Ai sensi di detto n. 8, l’accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1°, 2 o 3 gennaio si considera, ai fini di detto art. 308 bis, avvenuta il 3 gennaio. Allo stesso n. 8 si precisa che, se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l’accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.
30 Si evince dal testo stesso di tali disposizioni che, di norma, le attribuzioni sono effettuate secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, a prescindere dal giorno della settimana nel quale sono state accettate tali dichiarazioni.
31 Inoltre, dato che l’art. 308 bis, n. 8, seconda frase, del regolamento di attuazione prevede espressamente una regola derogatoria nell’ipotesi in cui il 1°, 2 e 3 gennaio siano un sabato o una domenica, tale regola presuppone necessariamente l’esistenza di una regola generale secondo la quale l’ordine cronologico è stabilito solamente in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica a prescindere dal giorno della settimana in cui tale dichiarazione è stata accettata.
32 Tale interpretazione è confortata dalla strutturazione dell’art. 308 bis del regolamento di attuazione, in quanto il n. 4 di tale articolo precisa che una deroga a tale regola generale è prevista solo nelle circostanze di cui al n. 8 di detto articolo, ossia per le dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate il 1°, 2 o 3 gennaio.
33 Il fatto che, secondo il punto 15 dell’accordo amministrativo, le dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate dalle autorità doganali nazionali la domenica siano trattate dalla Commissione il lunedì non può rimettere in discussione il risultato che deriva espressamente in modo inequivocabile dall’interpretazione dell’art. 308 bis del regolamento di attuazione. Infatti, l’accordo amministrativo non può, per sua natura, derogare alle regole fissate a tale articolo e non può, pertanto, essere interpretato in maniera contraria a tale articolo (v., per analogia, sentenze 11 settembre 2008, cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P, Germania/Kronofrance e a., Racc. pag. I‑6619, punto 61, nonché 7 luglio 2009, causa C‑369/07, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5703, punto 112).
34 Del pari, è irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’art. 308 bis del regolamento di attuazione la circostanza, invocata dalla Bolton, che la Commissione, all’epoca dei fatti della causa principale, sapeva della chiusura domenicale degli uffici doganali in Italia e che il contingente di cui trattasi rischiava di esaurirsi fin dai primi giorni della sua apertura.
35 Secondo la Bolton, la Commissione avrebbe dovuto o rinviare l’apertura di tale contingente ad un lunedì o trattare le richieste di prelievo accettate in Italia il lunedì insieme a quelle accettate in altri Stati membri la domenica per poter in tal modo garantire un accesso non discriminatorio al contingente di cui trattasi a tutti gli operatori dell’Unione.
36 Orbene, occorre rilevare che la chiusura domenicale degli uffici doganali in Italia non è imputabile alla Commissione e che tale istituzione non ha l’obbligo, solo per questo, di ovviare a un trattamento differente degli operatori italiani derivante dal fatto che i giorni di apertura degli uffici doganali in Italia si distinguono da quelli degli altri Stati membri.
37 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la quarta questione dichiarando che gli artt. 308 bis ‑ 308 quater del regolamento di attuazione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Commissione possa prendere una decisione che esclude un operatore da un contingente tariffario perché tale contingente è stato esaurito il giorno stesso della sua apertura, che cade di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali nello Stato membro in cui ha sede l’operatore di cui trattasi.
Sulla terza questione
38 Con la terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se, in sostanza, gli artt. 308 bis ‑ 308 quater del regolamento di attuazione e le disposizioni pertinenti dell’accordo amministrativo debbano essere interpretati nel senso di imporre a uno Stato membro di chiedere alla Commissione la sospensione di un contingente tariffario per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio delle importazioni qualora l’apertura di tale contingente tariffario cada di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali dello Stato membro interessato, e qualora detto contingente rischi di essere esaurito il giorno stesso della sua apertura, dato che gli uffici doganali in altri Stati membri la domenica sono aperti.
39 A tale proposito occorre rilevare che l’eventuale obbligo di uno Stato membro di chiedere la sospensione di un contingente tariffario presuppone che la Commissione sia effettivamente in grado di sospendere l’apertura del contingente tariffario a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali in uno Stato membro.
40 Orbene, gli artt. 308 bis ‑ 308 quater del regolamento di attuazione non prevedono la sospensione dell’apertura di un contingente tariffario in simili circostanze.
41 Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, una simile sospensione di un contingente tariffario non potrebbe essere ammessa, poiché ciò implicherebbe necessariamente di far dipendere, in tutta l’Unione, l’apertura di un contingente del genere da specificità che esistono in un solo Stato membro.
42 Infine, per quanto riguarda le norme dell’accordo amministrativo, occorre ricordare, come è stato rilevato al punto 33 della presente sentenza, che esse non possono derogare alle disposizioni del regolamento di attuazione.
43 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la terza questione dichiarando che gli artt. 308 bis ‑ 308 quater del regolamento di attuazione devono essere interpretati nel senso che essi non impongono a uno Stato membro di chiedere alla Commissione la sospensione di un contingente tariffario per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio degli importatori qualora l’apertura di tale contingente tariffario cada di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali nello Stato membro interessato, e qualora detto contingente rischi di essere esaurito il giorno stesso della sua apertura dato che gli uffici doganali in altri Stati membri la domenica sono aperti.
Sulla prima questione
44 Con la prima questione, che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorità doganale di uno Stato membro possa decidere essa stessa sulla richiesta di rimborso di cui all’art. 239, n. 2, del codice doganale qualora tale autorità ritenga che nessuna irregolarità possa essere imputata alla Commissione né ricorra una delle altre ipotesi previste all’art. 905, n. 1, del regolamento di attuazione.
45 A questo proposito occorre ricordare che, in forza dell’art. 899, n. 2, del regolamento di attuazione, le autorità doganali nazionali sono competenti a decidere se occorra concedere o meno il rimborso dei dazi in tutti gli altri casi, ossia al di fuori dei casi previsti al n. 1 di tale articolo, che non rilevano nel caso di specie, «fatti salvi quelli in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all’articolo 905».
46 Orbene, dato che l’autorità doganale italiana competente ha considerato che la situazione particolare nella quale si trova la Bolton non risultava da un inadempimento da parte della Commissione ai suoi obblighi e che la richiesta di rimborso de quo non rientrava in altre fattispecie previste all’art. 905, n. 1, del regolamento di attuazione, ne discende necessariamente che l’autorità doganale italiana, cui la Bolton si è rivolta ai sensi dell’art. 239, n. 2, del codice doganale, era competente a decidere se occorresse concedere o meno il rimborso richiesto.
47 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, salvo i casi previsti dall’art. 899, n. 1, del regolamento di attuazione, l’autorità doganale di uno Stato membro è competente a decidere essa stessa sulla richiesta di rimborso di cui all’art. 239, n. 2, del codice doganale qualora tale autorità ritenga che nessuna irregolarità possa essere imputata alla Commissione e che la domanda di cui trattasi non rientri in nessuno degli altri casi previsti all’art. 905, n. 1, del regolamento di attuazione.
Sulla seconda questione
48 Con la seconda questione, che occorre esaminare da ultimo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 239 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce all’esclusione di un importatore dell’Unione da un contingente tariffario la cui data di apertura cada di domenica, a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali nello Stato membro dove ha sede tale importatore.
49 Per rispondere a tale questione, occorre, in via preliminare, stabilire se l’art. 239 del codice doganale, in linea di principio, possa essere applicato in circostanze quali quelle della causa principale.
50 Infatti, secondo il governo italiano, l’applicazione dell’art. 239 del codice doganale è esclusa perché ciò determinerebbe l’assegnazione del contingente tariffario oltre il limite quantitativo determinato dagli artt. 2 e 6 del regolamento n. 975/2003, ossia 25 750 tonnellate.
51 È vero che, nella causa principale, il rimborso dei dazi all’importazione ai sensi dell’art. 239 del codice doganale implicherebbe che, nonostante l’esaurimento del contingente tariffario di cui trattasi, le importazioni effettuate dagli importatori come la Bolton, a causa del rimborso della differenza tra i dazi all’importazione normali e quelli risultanti dall’applicazione delle aliquote preferenziali valide per tale contingente tariffario, sarebbero effettivamente soggette a tale aliquota preferenziale.
52 Orbene, una simile conseguenza non può escludere l’applicazione dell’art. 239 del codice doganale in circostanze quali quelle della causa principale, come risulta da un’analisi della lettera, della struttura e della finalità di tale disposizione.
53 Innanzitutto, il testo letterale dell’art. 239 del codice doganale non fornisce alcuna indicazione che consenta di dedurre che l’applicazione di tale articolo sarebbe esclusa in circostanze quali quelle della causa principale.
54 Occorre poi ricordare che l’art. 239 del codice doganale costituisce una clausola generale di equità (sentenze 3 aprile 2008, causa C‑230/06, Militzer & Münch, Racc. pag. I‑1895, punto 50, nonché 25 luglio 2008, causa C‑204/07 P, C.A.S./Commissione, Racc. pag. I‑6135, punto 85).
55 Orbene, poiché gli importatori che hanno sede in uno Stato membro in cui gli uffici doganali sono chiusi il giorno di apertura di un contingente tariffario non hanno la possibilità di far accettare le dichiarazioni di immissione in libera pratica lo stesso giorno degli altri operatori che hanno sede in altri Stati membri, è conforme al principio di equità porre rimedio a tale situazione sfavorevole mediante l’applicazione dell’art. 239 del codice doganale.
56 Infine, qualora si considerasse che tale disposizione non può applicarsi in circostanze quali quelle della causa principale, la disciplina doganale dell’Unione non consentirebbe di tener conto della situazione svantaggiosa in cui si trovano operatori che hanno sede in uno Stato membro rispetto ai loro concorrenti che hanno sede in altri Stati membri, il che sarebbe contrario all’obiettivo di tale disposizione.
57 Pertanto, le conseguenze economiche descritte ai punti 50 e 51 della presente sentenza e che risultano ineluttabilmente dall’applicazione dell’art. 239 del codice doganale non possono rimettere in discussione, per principio, l’applicabilità di tale disposizione in circostanze quali quelle della causa principale.
58 Per quanto riguarda la questione di sapere se le condizioni cui è sottoposta l’applicazione dell’art. 239 del codice doganale ricorrano nella causa de qua, occorre rilevare che, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria stabilito dall’art. 267 TFUE, spetta al giudice del rinvio risolvere la controversia della quale è investito, mentre spetta alla Corte fornirgli tutte le indicazioni necessarie a tal fine tenendo conto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 4 febbraio 2010, causa C‑14/09, Genc, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).
59 A tal fine occorre precisare che, conformemente all’art. 239, n. 1, del codice doganale, in combinato disposto con l’art. 899, n. 2, primo comma, del regolamento di attuazione, si può procedere al rimborso dei dazi all’importazione quando le circostanze del caso di specie costituiscano una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato.
60 Per costante giurisprudenza, una situazione particolare del genere presuppone che il debitore si trovi in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano una stessa attività (v., in tal senso, sentenza C.A.S./Commissione, cit., punto 82 e giurisprudenza ivi citata).
61 A questo proposito occorre rilevare che, certamente, la Bolton si trova nella stessa situazione degli altri importatori di tonno che hanno sede in Italia. Tuttavia, tale circostanza non impedisce di considerare che la Bolton così come gli altri importatori di tonno che hanno sede in Italia si trovano in una situazione eccezionale rispetto agli importatori di tonno che hanno sede negli altri Stati membri posto che l’esistenza di un territorio doganale comune implica necessariamente che sia tenuto conto degli importatori interessati in tutta l’Unione.
62 Quanto alle condizioni legate all’assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta va rilevato che nella causa principale non sussistono indizi dell’esistenza di alcuna manovra fraudolenta o negligenza da parte della Bolton.
63 Infine, sebbene il giudice del rinvio, alla luce di tali considerazioni, pervenga alla conclusione che si debba dar seguito alla richiesta di rimborso della Bolton, occorre ancora precisare che l’importo da rimborsare non può corrispondere alla differenza tra i dazi doganali normali e l’aliquota preferenziale valida per il contingente tariffario, ma potrebbe ammontare soltanto a una parte di tale differenza, dato che, come risulta dalle osservazioni della Commissione, le richieste di prelievo sul contingente tariffario di cui trattasi sono state prese in considerazione solo per il 73,89302%.
64 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’art. 239 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che esso può essere riferito all’esclusione di un importatore dell’Unione da un contingente tariffario la cui data di apertura cada di domenica a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali dello Stato membro in cui ha sede tale importatore.
Sulle spese
65 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 308 bis ‑ 308 quater del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Commissione europea possa prendere una decisione che esclude un operatore da un contingente tariffario perché tale contingente è stato esaurito il giorno stesso della sua apertura, che cade di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali nello Stato membro in cui ha sede l’operatore di cui trattasi.
2) Gli artt. 308 bis ‑ 308 quater del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono a uno Stato membro di chiedere alla Commissione europea la sospensione di un contingente tariffario per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio degli importatori qualora l’apertura di tale contingente tariffario cada di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali nello Stato membro interessato, e qualora detto contingente rischi di essere esaurito il giorno stesso della sua apertura dato che gli uffici doganali in altri Stati membri la domenica sono aperti.
3) Salvo i casi previsti dall’art. 899, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, l’autorità doganale di uno Stato membro è competente a decidere essa stessa sulla richiesta di rimborso di cui all’art. 239, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, qualora tale autorità ritenga che nessuna irregolarità possa essere imputata alla Commissione europea e che la richiesta di cui trattasi non rientri in nessuno degli altri casi previsti all’art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93.
4) L’art. 239 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che esso può riferirsi all’esclusione di un importatore dell’Unione europea da un contingente tariffario la cui data di apertura cada di domenica a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali nello Stato membro dove ha sede tale importatore.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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