Causa C‑511/09 P
Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione — Dumping — Importazioni di meccanismi a leva a forma d’arco originari della Repubblica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1136/2006 — Determinazione del margine di dumping — Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Regolamento (CE) n. 384/96 — Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10»
Massime della sentenza
1. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Adeguamenti
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10)
2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento n. 384/96
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, nn. 1, 3 e 7)
1. Nell’ambito dell’applicazione di misure antidumping, la determinazione del valore normale e quella del prezzo all’esportazione seguono regole distinte. Pertanto, i costi di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali non devono necessariamente essere trattati nello stesso modo nell’uno e nell’altro caso. Tuttavia, eventuali differenze tra i due valori potrebbero essere prese in considerazione nell’ambito degli adeguamenti previsti all’art. 2, n. 10, del regolamento antidumping di base n. 384/96.
Al riguardo, sia dalla formulazione sia dalla struttura dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base n. 384/96 risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze aventi ad oggetto fattori che incidono sul prezzo e pertanto sulla loro comparabilità, al fine di garantire un confronto effettuato allo stesso stadio commerciale. Pertanto, per poter effettuare un siffatto adeguamento le istituzioni dell’Unione possono basarsi sui costi di vendita derivanti dalla commercializzazione di prodotti sul mercato comunitario, dal momento che il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati determinati a due livelli commerciali differenti, e che i costi di vendita sono di natura tale da incidere, in una determinata misura, sulla comparabilità di tale prezzo all’esportazione con il valore normale.
(v. punti 25-26, 37, 39)
2. Anche se l’art. 2, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 384/96 enuncia il principio generale secondo il quale il valore normale è di regola basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nei paesi esportatori, non risulta né dalla formulazione né dalla struttura dell’art. 2, n. 7, di tale regolamento o dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che, allorché le istituzioni dell’Unione determinano il valore normale «sulla base di qualsiasi altro riferimento ragionevole», tale valore normale debba sempre corrispondere al valore normale al quale il prodotto è fornito al primo cliente indipendente. Una siffatta interpretazione comporterebbe un’usurpazione del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione riguardo alla determinazione del valore normale per paesi non aventi un’economia di mercato.
Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’art. 2, n. 3, di detto regolamento di base, che riguarda soltanto il calcolo del valore normale di un’impresa esportatrice operante in economia di mercato.
(v. punti 33-34)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 ottobre 2011 (*)
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di meccanismi a leva a forma d’arco originari della Repubbica popolare cinese – Regolamento (CE) n. 1136/2006 – Determinazione del margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Regolamento (CE) n. 384/96 – Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10»
Nel procedimento C‑511/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 dicembre 2009,
Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd, con sede in Dongguan (Cina), rappresentata dal sig. P. Bentley, QC,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. J.-P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. G. Berrisch, Rechtsanwalt,
convenuto in primo grado,
Commissione europea, rappresentata dai sigg. H. van Vliet e C. Clyne, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
IML Industria Meccanica Lombarda Srl, rappresentata dall’avv. R. Bierwagen, Rechtsanwalt,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 gennaio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione la Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd (in prosieguo: la «Dongguan») chiede, da un lato, l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 settembre 2009, causa T‑296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Consiglio (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui quest’ultimo ha respinto la prima parte del primo motivo sollevato dalla Dongguan e, dall’altro, chiede alla Corte di statuire essa stessa sulla controversia annullando il regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo»), in quanto istituisce un dazio sui meccanismi a leva a forma d’arco (in prosieguo: i «MAL») prodotti dalla Dongguan, superando l’importo del dazio che sarebbe stato dovuto se non fosse stato operato il contestato adeguamento del prezzo all’esportazione.
Contesto normativo
2 Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea sono contenute nel regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 2117 (JO L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di base»).
3 L’art. 2, nn. 1‑7, del regolamento di base definisce il valore normale dei prodotti considerati oggetto di dumping. Ai sensi di tale disposizioni:
«1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.
(...)
3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se tal[i] vendite[,] a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. (…)
(…)
7. a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
(…)
b) Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’[Organizzazione mondiale del commercio (OMC)] alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).
(…)».
4 L’art. 2, n. 8, del regolamento di base prevede quanto segue:
«Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità».
5 L’art. 2, n. 10, del regolamento di base stabilisce che:
«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:
(…)
i) Commissioni
Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
(…)».
Fatti
6 I punti 8‑24 della sentenza impugnata espongono i fatti all’origine della controversia:
«Il procedimento di inchiesta iniziale
8 La ricorrente, la Dongguan (...), è una società di diritto cinese la cui sede è stabilita in Dongguan (Cina). Essa fabbrica [MAL] generalmente utilizzati per inserire fogli o altri documenti in classificatori o fascicoli.
9 La ricorrente vende la totalità della sua produzione alla World Wide Stationery Ltd (in prosieguo: la «WWS») tramite la Leco Stationery Manufacturing Co. Ltd (in prosieguo: la «LECO»), che è il suo principale azionista. Sia la WWS che la LECO sono stabilite in Hong Kong (Cina). La WWS rivende successivamente la produzione della ricorrente a clienti del mercato cinese e anche al di fuori della Cina, esportando detta produzione verso la Comunità europea e altri Stati terzi.
10 L’11 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee è stata adita con una denuncia presentata da tre produttori comunitari, la Interskov spol. s r.o., la MI.ME.CA. Srl e la NIKO – kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, che rappresentano insieme più del 50% della produzione totale dei MAL in seno alla Comunità. La denuncia era sostenuta dalla IML Industria Meccanica Lombarda Srl [(in prosieguo: la «IML»)]. In essa si affermava che le importazioni dei MAL originari della Cina erano oggetto di pratiche di dumping e arrecavano quindi un grave pregiudizio all’industria comunitaria.
11 Il 28 aprile 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 103, pag. 18) un avviso di avvio di un procedimento di inchiesta antidumping sulle importazioni di MAL provenienti dalla Cina, conformemente all’art. 5 del regolamento di base.
12 A seguito dell’avvio di tale procedimento d’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate nell’ambito dell’inchiesta. La ricorrente ha compilato tale questionario e, successivamente, ha presentato una domanda intesa ad ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato, in applicazione dell’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base e, in subordine, una domanda di trattamento individuale in applicazione dell’art. 9, n. 5, del medesimo regolamento. La Commissione ha respinto la sua prima domanda, ma ha accolto la seconda.
13 Con messaggio di posta elettronica del 16 settembre 2005 la Commissione ha chiesto alla ricorrente di aiutarla a preparare un sopralluogo presso la Dongguan e a Hong Kong, dal 17 al 19 ottobre 2005, per potervi effettuare alcune verifiche nell’ambito dell’inchiesta. Con fax del 4 ottobre 2005 la Commissione ha inviato alla ricorrente una conferma formale del suo sopralluogo. Tuttavia, con messaggio di posta elettronica del 5 ottobre 2005, la Commissione ha avvisato la ricorrente che, a causa di circostanze impreviste, si vedeva costretta ad annullare il sopralluogo pianificato.
Il regolamento provvisorio e il successivo svolgimento del procedimento di inchiesta
14 Il 26 gennaio 2006 la Commissione ha emanato il regolamento (CE) n. 134/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 23, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Tale regolamento ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 33,3% relativo alle importazioni di MAL fabbricati dalla ricorrente a partire dal 28 gennaio 2006 e del 48,1% su tutte le altre importazioni di MAL originari della Cina.
15 Il valore normale dei MAL per i produttori-esportatori che non beneficiano dello status di società operante nelle condizioni di un’economia di mercato, alla stregua della ricorrente, è stato fissato conformemente all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, a partire dalle informazioni verificate che sono state comunicate da un produttore stabilito in un paese analogo. A questo proposito la Commissione ha provvisoriamente concluso che l’Iran costituiva la scelta più appropriata e ragionevole. Il valore normale è stato quindi stabilito come corrispondente al prezzo di vendita medio ponderato sul mercato interno dell’Iran praticato dal produttore iraniano, che avesse cooperato, nei confronti di clienti indipendenti.
16 Il prezzo all’esportazione dei MAL, per quanto riguarda le vendite effettuate in esportazione verso la Comunità da esportatori che beneficiano del trattamento individuale e effettuate tramite l’intermediazione di società collegate stabilite all’esterno della Comunità, è stato determinato sulla base dei prezzi di rivendita a clienti indipendenti nella Comunità, conformemente all’art. 2, n. 8, del regolamento di base. In particolare, il prezzo all’esportazione dei MAL della ricorrente è stato fissato sulla base dei prezzi applicati dalla WWS al primo cliente indipendente in seno alla Comunità, con una deduzione del 12,6% corrispondente a taluni costi sostenuti tra la fabbrica e la frontiera della Comunità, e cioè il trasporto, l’assicurazione, la manutenzione, ecc.
17 Secondo il regolamento provvisorio, il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati comparati al livello di uscita dalla fabbrica e al medesimo stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato tenuto conto, conformemente all’art. 2, n. 10, del regolamento di base, delle differenze a proposito delle quali è stato affermato e dimostrato che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell’art. 2, n. 10, sub i), del regolamento di base, è stato operato un adeguamento dal momento che le vendite all’esportazione sono state effettuate tramite una società collegata stabilita in un paese diverso dal paese interessato o al di fuori della Comunità. Tale adeguamento è consistito nel dedurre, dal prezzo all’esportazione dei MAL, il 18,6% a titolo di costi di vendita, spese amministrative e altre spese generali della WWS, l’1,8% a titolo dei costi della LECO e il 5% a titolo di equo margine di profitto di tali due società.
18 Con lettera del 3 marzo 2006 la ricorrente ha presentato osservazioni scritte in merito all’applicazione del regolamento provvisorio. Tra gli argomenti dedotti, in primo luogo, la ricorrente ha rilevato che non era corretto dedurre dal prezzo all’esportazione praticato dalla WWS un determinato importo a titolo di costi di vendita, spese amministrative e altre spese generali, nonché a titolo dei margini di profitto della LECO e della WWS, poiché il confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione, in questo caso, non verrebbe effettuato al medesimo stadio commerciale. In secondo luogo, essa ha sottolineato che erano stati commessi errori riguardo al calcolo dei costi di vendita, delle spese amministrative e di altre spese generali della WWS e, in particolare, che alcune spese di vendita diretta erano state contabilizzate due volte.
19 Il 21 aprile 2006 la ricorrente è stata sentita nel corso di un’audizione. Il 26 aprile 2006, a seguito di tale audizione, la ricorrente ha presentato osservazioni scritte integrative.
20 Con lettera del 24 maggio 2006 la Commissione ha comunicato alla ricorrente, in applicazione dell’art. 20, n. 1, del regolamento di base, l’esposizione definitiva degli elementi di fatto e delle considerazioni essenziali su cui essa intendeva basarsi per proporre la fissazione di dazi compensativi definitivi. La ricorrente ha presentato osservazioni scritte su tale documento con lettera del 5 giugno 2006. Essa altresì formulato osservazioni orali nel corso di un’audizione, il 21 giugno 2006. Infine, con lettera del 3 luglio 2006, la Commissione ha risposto alle osservazioni della ricorrente con ulteriori commenti.
Il regolamento definitivo
21 Il 24 luglio 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il [regolamento definitivo]. Il margine di dumping definitivo applicabile alla ricorrente è stato fissato al 27,1%, mentre quello applicabile agli altri produttori è stato stabilito al 47,4%.
22 Per quanto riguarda il calcolo del valore normale dei MAL, il Consiglio, nel regolamento definitivo, ha stabilito che, a seguito di una nuova analisi di tutte le informazioni ottenute dal produttore in Iran, si doveva concludere che tali informazioni erano incomplete e/o contraddittorie e non potevano pertanto essere utilizzate per il calcolo del valore normale dei MAL nello stadio finale. È stata così utilizzata un’altra base ragionevole per calcolare il valore normale ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base. A questo proposito è stato affermato nel regolamento definitivo che, in ragione della mancanza di informazioni provenienti da altri Stati terzi dove i MAL vengono prodotti, è stato ritenuto che i dati disponibili nella denuncia e provenienti dall’industria comunitaria rappresentavano la base più ragionevole per fissare il valore normale dei MAL allo stadio finale. Inoltre, dal regolamento definitivo risulta che sono stati operati adeguamenti per riflettere i dati verificati specifici ottenuti nel corso dell’inchiesta, per quanto riguarda, in particolare, i prezzi delle materie prime e del nolo.
23 Il prezzo all’esportazione è stato fissato conformemente al metodo esposto nel regolamento provvisorio (v. punto 16 supra).
24 Secondo il regolamento definitivo, il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati comparati al livello di uscita dalla fabbrica e al medesimo stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, per quanto riguarda la ricorrente, contrariamente alla sua prima affermazione esposta nella lettera del 3 marzo 2006, è stato mantenuto l’adeguamento del prezzo all’esportazione della WWS conformemente all’art. 2, n. 10, sub i), del regolamento di base. Le istituzioni comunitarie hanno confermato la loro posizione in quanto la relazione tra la ricorrente, da un lato, e la LECO e la WWS, dall’altro lato, era assimilabile a quella di un operatore operante sulla base di commissioni. Cionondimeno, l’esame della seconda affermazione della ricorrente nella lettera del 3 marzo 2006, circa la doppia contabilizzazione di taluni costi di vendita della LECO e della WWS, ha confermato che all’atto del calcolo di tali costi si era prodotto un lapsus calami. Ciò ha comportato una riduzione della deduzione dei costi di vendita, delle spese amministrative e di altre spese generali della WWS dal 18,6% al 3,2%. In definitiva, l’adeguamento operato dalle istituzioni comunitarie è consistito nel dedurre il 3,2% del prezzo all’esportazione a titolo, in particolare, di costi di vendita diretta, di spese amministrative e di altre spese generali della WWS, l’1,8% a titolo dei costi della LECO e il 5% in quanto margine di profitto delle due società».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
7 Con atto depositato in data 19 ottobre 2006 la Dongguan ha proposto un ricorso di annullamento parziale dinanzi al Tribunale. Con ordinanza 16 febbraio 2007 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha autorizzato la Commissione a intervenire in giudizio a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 19 aprile 2007 lo stesso ha autorizzato la IML a intervenire in giudizio a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
8 A sostegno del presente ricorso la Dongguan ha sollevato due motivi.
9 La prima parte del primo motivo verte su una violazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base in quanto le istituzioni avrebbero confrontato il valore normale e i prezzi all’esportazione dei MAL a diversi stadi di commercializzazione; la seconda parte si riferisce a una violazione dei principi di buona amministrazione e di «controllo diligente», poiché le istituzioni non avrebbero effettuato una verifica adeguata dei dati loro comunicati. Il secondo motivo riguarda una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, poiché le istituzioni avrebbero modificato, nel regolamento definitivo, il metodo di calcolo del valore normale dei MAL rispetto al regolamento provvisorio senza che ciò fosse giustificato da serie ragioni.
10 Con riferimento alla prima parte del primo motivo, alla quale soltanto si riferisce il presente procedimento di impugnazione, il Tribunale ha concluso che l’adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, consistente nel dedurre dal prezzo all’esportazione i costi di vendita derivanti dalla commercializzazione dei MAL della Dongguan sul mercato comunitario, era necessario per evitare uno squilibrio nel confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di detti MAL.
11 Il Tribunale, in particolare, ha constatato ai punti 40‑53 della sentenza impugnata quanto segue:
«40 Va in limine ricordato che, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (sentenze della Corte 27 settembre 2007, causa C‑351/04, Ikea Wholesale, Racc. pag. I‑7723, punto 40, e del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑221/05, Huvis/Consiglio, punto38).
41 È inoltre costante giurisprudenza che, nel settore delle misure di difesa commerciale, il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v. sentenze del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punti 48 e 49 nonché la giurisprudenza ivi citata, e 4 ottobre 2006, causa T‑300/03, Moser Baer India/Consiglio, Racc. pag. II‑3911, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Tale limitato controllo giurisdizionale si estende in particolare alla scelta tra i diversi metodi di calcolo del margine di dumping e alla determinazione del valore normale di un prodotto (v. sentenza Ikea Wholesale, cit. supra al punto 40, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).
42 Peraltro, secondo la giurisprudenza, sia dalla lettera sia dall’economia dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze circa fattori che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità (sentenza del Tribunale 21 novembre 2002, causa T‑88/98, Kundan e Tata/Consiglio, Racc. pag. II‑4897, punto 94). Ciò vuol significare, in altre parole, che l’adeguamento ha lo scopo di ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di un prodotto, cosicché, se l’adeguamento è stato validamente operato, ciò implica che tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stata ristabilita la simmetria. Per contro, se l’adeguamento non è stato validamente operato, ciò implica che è stata creata un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (sentenza del Tribunale 10 marzo 2009, causa T‑249/06, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, [Racc. pag. II‑383], punti 194 e 195).
43 È proprio in questo contesto che il Tribunale deve esaminare la questione se il livello di comparazione scelto dalle istituzioni sia stato rispettato nel calcolo del valore normale e del prezzo all’esportazione e, di conseguenza, verificare se l’adeguamento operato ha avuto come risultato il ripristino della simmetria nel confronto di tali due fattori o, al contrario, è approdato ad un confronto a stadi differenti di commercializzazione.
44 Nella specie, dal ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo risulta che il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione dei MAL provenienti dalla Cina è stato effettuato dalle istituzioni allo stesso stadio di commercializzazione, e cioè a livello franco fabbrica. In particolare, per quanto riguarda i MAL fabbricati dalla ricorrente, nella lettera del 3 luglio 2006 è stato precisato che sia il valore normale sia il prezzo all’esportazione di tali prodotti sono stati stabiliti prima che fosse implicato un possibile operatore intermediario nel processo di vendita, cioè prima che la LECO e la WWS fossero implicate nella commercializzazione dei MAL della ricorrente.
45 In seguito, per quanto riguarda, da un lato, il prezzo all’esportazione, si deve rilevare che la ricorrente non contesta che esso sia stato calcolato conformemente all’art. 2, n. 8, del regolamento di base. Infatti, la ricorrente ammette, assieme alle istituzioni, che il prezzo all’esportazione dei suoi MAL corrisponde ai prezzi praticati dalla WWS per clienti indipendenti sul mercato comunitario, come accertato nel ventunesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo e tramite rinvio operato da tale ultima disposizione, nei quarantunesimo e quarantaduesimo ‘considerando’ del regolamento provvisorio.
46 Per quanto riguarda, d’altro lato, il valore normale, la ricorrente per contro ritiene che tale valore avrebbe dovuto essere determinato conformemente all’art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento di base e corrispondere, pertanto, ai prezzi dei suoi MAL quali praticati dalla WWS sul mercato nazionale cinese.
47 A questo proposito va ricordato che dalla formulazione dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base risulta che la determinazione del valore normale dei prodotti provenienti dalla Cina in applicazione delle regole enunciate all’art. 2, nn. 1‑6, del medesimo regolamento è limitata a casi individuali specifici nei quali i produttori interessati hanno, ciascuno per quanto li riguarda, presentato una domanda debitamente motivata conformemente ai criteri e alle procedure di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base per dimostrare che per essi prevalgono le condizioni di un’economia di mercato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2003, causa T‑255/01, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon/Consiglio, Racc. pag. II‑4741, punto 40).
48 Orbene, nella specie è giocoforza constatare che, secondo il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo, la domanda presentata dalla ricorrente in applicazione dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base è stata respinta. Pertanto, il valore normale dei MAL della ricorrente non poteva essere fissato come corrispondente ai prezzi di tali prodotti nel mercato nazionale della ricorrente, cioè ai prezzi praticati dalla WWS sul mercato cinese in quanto era stato stabilito che essi non costituivano oggetto di normali operazioni commerciali.
49 Si deve peraltro rilevare che il riferimento operato a questo proposito dalla ricorrente ai punti 15‑18 della sentenza [della Corte 5 ottobre 1988, causa 250/85,] Brother Industries/Consiglio [(Racc. pag. 5683)], non è pertinente nella specie. Infatti, in questa sentenza, anche se la Corte ha considerato che le istituzioni avevano giustamente calcolato il valore normale delle importazioni originarie del Giappone a partire dai prezzi di rivendita praticati dal distributore sul mercato nazionale, tale valutazione era basata sul fatto che il Giappone era un paese retto da un’economia di mercato.
50 Si deve inoltre constatare che, secondo il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo, il valore normale dei MAL fabbricati dalla ricorrente è stato calcolato su una base equa conformemente all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base. Secondo la giurisprudenza, l’obiettivo di tale disposizione è esattamente quello di evitare che vengano presi in considerazione prezzi e costi vigenti in paesi non retti da un’economia di mercato in quanto tali parametri non sono la risultante normale delle forze che si esercitano sul mercato (v., per analogia, sentenza della Corte 11 luglio 1990, cause riunite C‑305/86 e C‑160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I‑2945, punto 26, e 22 ottobre 1991, causa C‑16/90, Nölle, Racc. pag. I‑5163, punto 10). In particolare, per quanto riguarda i MAL della ricorrente, dalla lettera del 3 luglio 2006 risulta che il valore normale è stato calcolato a partire dai costi di fabbricazione, dalle spese amministrative e da altre spese generali degli analoghi produttori comunitari, nonché da una stima dell’equo profitto. Tuttavia, nessun costo di vendita diretta ha potuto essere incluso in tale calcolo, perché, come più volte riconosciuto dalla ricorrente, in particolare, nella risposta al questionario inviato alla Commissione nel corso dell’inchiesta nonché nella lettera del 5 giugno 2006, la LECO e la WWS erano incaricate del compito di commercializzare prodotti della ricorrente.
51 Pertanto, dal modo in cui il calcolo del valore normale dei MAL della ricorrente è stato effettuato, e, in particolare, dal fatto che in tale calcolo non sono stati inclusi i costi di vendita risulta che si sarebbe prodotto uno squilibrio all’atto del confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione dei MAL della ricorrente, qualora non fosse stato operato un adeguamento da parte delle istituzioni ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, deducendo dal prezzo all’esportazione il costo di vendita derivante dalla commercializzazione dei MAL della ricorrente sul mercato comunitario.
52 Di conseguenza, si deve concludere che le istituzioni non sono incorse in errore manifesto di valutazione operando un adeguamento, ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, del prezzo all’esportazione dei MAL fabbricati dalla ricorrente.
53 Alla luce di quanto precede, la prima parte del primo motivo della ricorrente va respinta».
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
12 Con la sua impugnazione, la Dongguan chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la prima parte del primo motivo della Dongguan in primo grado;
– statuire sulla controversia annullando il regolamento definitivo nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sui MAL prodotti dalla Dongguan per un importo superiore al dazio che sarebbe dovuto se non fosse stato operato il contestato adeguamento del prezzo all’esportazione, e
– condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento, incluse le spese del procedimento di primo grado.
13 Nel suo controricorso il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– in subordine, respingere il ricorso, e
– in ogni caso, condannare la Dongguan alle spese dell’impugnazione.
14 La Commissione dichiara di adottare la posizione del Consiglio.
15 La IML sostiene le conclusioni del Consiglio.
Sull’impugnazione
16 La Dongguan chiede, con un motivo unico, l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la prima parte del primo motivo relativa ad una violazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base dovuta al fatto che le istituzioni avrebbero confrontato il valore normale e i prezzi all’esportazione dei MAL in diversi stadi della commercializzazione.
Argomenti delle parti
17 Secondo la Dongguan, il Tribunale non ha conferito il corretto effetto giuridico alla nozione di valore normale analogo quale definita all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.
18 Pertanto il Tribunale avrebbe concluso, erroneamente secondo la Dongguan, che un siffatto valore normale analogo corrispondeva al livello al quale i MAL escono dalla catena di produzione della Dongguan in Cina, nonostante avesse constatato, nella stessa sentenza impugnata, che i costi di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali per le vendite interne e all’esportazione non venivano sostenute dalla società in Cina, bensì da società collegate in un paese ad economia di mercato, vale a dire Hong Kong,.
19 La Dongguan sostiene in seguito che dalla lettura combinata dei punti 38, 50, 60 e 63 della sentenza impugnata risulta assodato che i costi di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sostenuti dalla LECO e dalla WWS a Hong Kong erano spese sostenute a titolo delle vendite all’esportazione e in Cina e che il fatto che la Dongguan non avesse costi di vendita in Cina non è stato contestato. Al riguardo, secondo quest’ultima, la violazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base deriva direttamente dall’argomento relativo all’art. 2, n. 7, lett. a), di tale regolamento.
20 Secondo la Dongguan, il fatto che la LECO e la WWS erano incaricate della commercializzazione dei suoi prodotti non avrebbe alcun rapporto con la determinazione del valore normale, poiché tale valore sarebbe un valore normale analogo e pertanto non sarebbe fondato sui costi sostenuti dalla ricorrente. Pertanto, la constatazione del Tribunale, al punto 50 della sentenza impugnata, secondo cui non si era potuto includere in tale calcolo alcun costo di vendita diretta perché la LECO e la WWS erano incaricate della commercializzazione dei prodotti della Douggan sarebbe errata.
21 Per contro, l’affermazione secondo la quale la LECO e la WWS erano incaricate della commercializzazione dei prodotti della Dongguan sarebbe stata pertinente per determinare, nell’ambito del circuito di distribuzione della ricorrente, lo stadio in cui il valore normale fissato in base all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base era un corretto valore normale analogo. Secondo la Dongguan, nel caso di specie, lo stadio da prendere in considerazione nell’ambito del circuito di distribuzione della ricorrente corrispondeva allo stadio di «partenza dalla WWS», ossia al valore normale al quale il prodotto viene per la prima volta fornito ad una persona non collegata sul mercato interno.
22 Il Consiglio ricorda che i fatti su cui si basa tale motivo non sono contestati. Esso sostiene che le istituzioni hanno validamente calcolato un valore normale al livello «franco fabbrica» per una società che non sosteneva costi di vendita diretta per la vendita dei suoi prodotti sul mercato interno basandosi su dati dell’industria comunitaria. Il prezzo all’esportazione sarebbe stato determinato sulla base dei prezzi fatturati dalla WWS al primo cliente indipendente.
23 Le istituzioni avrebbero tuttavia operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla Dongguan, conformemente all’art. 2, n. 10, sub i), del regolamento di base, poiché la Dongguan non vendeva direttamente i suoi prodotti a clienti indipendenti, ma effettuava la totalità delle sue vendite all’esportazione con l’interposizione delle sue due società di vendita collegate, vale a dire la LECO e la WWS. Le istituzioni avrebbero da ciò concluso che il rapporto tra la Dongguan, da un lato, e le sue società collegate LECO e WWS, dall’altro, era assimilabile a quello di un operatore su commissioni.
24 Secondo il Consiglio, la Dongguan non avrebbe sostenuto che le istituzioni hanno violato l’art. 2, nn. 1‑3 e 7, lett. a), del regolamento di base poiché non avrebbero incluso i costi di vendita nel valore normale costruito. Infine, esso considera che la deduzione di una violazione dell’art. 2, n. 10, sub i), del regolamento di base si fonda esclusivamente sull’affermazione secondo cui il valore normale corrisponderebbe allo stadio di «partenza dalla WWS». Tale affermazione sarebbe manifestamente errata e comunque irricevibile, in quanto rimetterebbe in discussione gli accertamenti fattuali del Tribunale. Pertanto, l’affermazione di una violazione dell’art. 2, n. 10, sub i), del regolamento di base deve essere altresì respinta.
Giudizio della Corte
25 Si deve rilevare che la determinazione del valore normale e quella del prezzo all’esportazione seguono regole distinte e che, pertanto, i costi di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali di cui trattasi non devono necessariamente essere trattati nello stesso modo nell’uno e nell’altro caso. Tuttavia, eventuali differenze tra i due valori potrebbero essere prese in considerazione nell’ambito degli adeguamenti previsti all’art. 2, n. 10, del regolamento di base (v., in tal senso, sentenza 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I‑2069, punto 73).
26 Al riguardo, sia dalla formulazione sia dalla struttura dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze aventi ad oggetto fattori che incidono sul prezzo e pertanto sulla loro comparabilità, al fine di garantire un confronto effettuato allo stesso stadio commerciale.
27 Nella presente causa la Dongguan sostiene, in sostanza, che il valore normale analogo determinato conformemente all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base dovrebbe essere analogo al valore normale che corrisponde, nella fattispecie, allo stadio di «partenza dalla WWS». Si sostiene che, poiché, nel caso di specie, il paese interessato non possiede un’economia di mercato, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base dovrebbe essere analogo ad un siffatto valore normale determinato nelle condizioni di un’economia di mercato, che corrisponde al valore normale al quale il prodotto viene fornito per la prima volta ad una persona non collegata sul mercato interno, vale a dire al primo cliente indipendente.
28 Secondo la Dongguan, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha approvato la riduzione del prezzo all’esportazione ad un livello antecedente allo stadio di «partenza dalla WWS» ed ha di conseguenza commesso una violazione del principio di simmetria tra il valore normale e il prezzo di esportazione che dovrebbe corrispondere allo stadio della «partenza dalla WWS», violando pertanto l’art. 2, n. 10, del regolamento di base.
29 Nel presente procedimento risulta dal diciottesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo che il valore normale è stato determinato in base ai dati provenienti dall’industria comunitaria. Conformemente al ventunesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo, il metodo enunciato ai ‘considerando’ quarantunesimo e quarantaduesimo del regolamento provvisorio è stato confermato.
30 Secondo il ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo, il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di tali MAL è stato effettuato al livello «franco fabbrica» e allo stesso stadio commerciale. Secondo tale ‘considerando’, ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto conto, ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. I fattori per cui sono stati concessi adeguamenti riguardano costi derivanti dalla commercializzazione dei MAL della Dongguan sul mercato comunitario.
31 Tuttavia la Dongguan sostiene, in primo luogo, invocando la citata sentenza Brother Industries/Consiglio (punti 15‑18), che la principale questione controversa riguarda la determinazione dello stadio del suo circuito di distribuzione al quale dovrebbe corrispondere il valore normale analogo ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, vale a dire un valore normale determinato nelle condizioni di un’economia di mercato.
32 Certamente da tale sentenza discende che, dato che la costruzione del valore normale mira a stabilire il prezzo di vendita di un prodotto come se questo fosse venduto nel paese di origine o di esportazione, era giustificato in questo caso specifico riferirsi ai prezzi di rivendita del distributore affiliato per il fatto che tali prezzi potevano essere considerati i prezzi della prima vendita del prodotto effettuata nel corso di normali operazioni commerciali. Tuttavia, in tale causa, il paese interessato aveva un’economia di mercato. Nel presente caso di specie, invece, il valore normale dei MAL controversi è stato costruito su una base ragionevole descritta al punto 27 della presente sentenza conformemente all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, in quanto il paese interessato non possiede un’economia di mercato.
33 Anche se l’art. 2, n. 1, del regolamento di base enuncia il principio generale secondo il quale il valore normale è di regola basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nei paesi esportatori, non risulta né dalla formulazione né dalla struttura dell’art. 2, n. 7, di tale regolamento o dalla giurisprudenza della Corte che, allorché le istituzioni dell’Unione determinano il valore normale «sulla base (...) di qualsiasi altro riferimento ragionevole», tale valore normale debba sempre corrispondere al valore normale al quale il prodotto è fornito al primo cliente indipendente. Una siffatta interpretazione comporterebbe un’usurpazione del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione riguardo alla determinazione del valore normale per paesi non aventi un’economia di mercato (v., in tal senso, sentenza Ikea Wholesale, cit., punto 40).
34 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’art. 2, n. 3, del regolamento di base, che riguarda soltanto il calcolo del valore normale di un’impresa esportatrice operante in economia di mercato.
35 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve ammettere che le istituzioni hanno validamente calcolato il valore normale a livello «franco fabbrica» poiché la società di cui trattasi non sostiene alcun costo di vendita diretta per le sue vendite sul mercato interno.
36 Al punto 51 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che si sarebbe prodotto uno squilibrio all’atto del confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione dei MAL della Dongguan, qualora non fosse stato operato un adeguamento da parte delle istituzioni ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, deducendo dal prezzo all’esportazione il costo di vendita derivante dalla commercializzazione dei MAL della Dongguan sul mercato comunitario, per il fatto che nella determinazione del valore normale non sono stati inclusi i costi di vendita.
37 Per poter effettuare un siffatto adeguamento le istituzioni devono basarsi su elementi, quali i costi di vendita derivanti dalla commercializzazione dei MAL della Dongguan sul mercato comunitario, di natura tale da incidere, in una determinata misura, sulla comparabilità del prezzo all’esportazione con il valore normale.
38 Nel caso di specie le istituzioni hanno stabilito il prezzo all’esportazione in base ai prezzi fatturati da società collegate alla Dongguan al primo cliente indipendente. Il Tribunale precisa, al punto 45 della sentenza impugnata, che la Dongguan ammette, e le istituzioni confermano, che il prezzo all’esportazione dei suoi MAL corrisponde ai prezzi praticati dalla WWS per clienti indipendenti sul mercato comunitario.
39 Pertanto, il valore normale calcolato e il prezzo all’esportazione sono stati determinati, nel caso di specie, a due livelli commerciali differenti, circostanza tale da giustificare un adeguamento.
40 Si deve quindi concludere che la considerazione dell’insussistenza di vendite dirette della Dongguan a clienti indipendenti ai fini dell’adeguamento operato dalle istituzioni dell’Unione, ai sensi dell’art. 2, n. 10, sub i), del regolamento di base, ha reso comparabili, allo stesso stadio di commercializzazione, il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, conformemente alle esigenze di un equo confronto ai sensi di questa stessa disposizione. Risulta da tale adeguamento che nessuno di questi due elementi contiene costi di vendita diretta.
41 Di conseguenza, né le istituzioni né il Tribunale hanno commesso un errore operando l’adeguamento di cui trattasi ai sensi dell’art. 2, n. 10, sub i), del regolamento di base.
42 Ciò premesso, occorre respingere il motivo unico sollevato dalla Dongguan.
Sulle spese
43 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la IML Industria Meccanica Lombarda Srl ne hanno fatto domanda, la Dongguan, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Ai sensi del n. 4 del suddetto art. 69, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza del menzionato art. 118, la Commissione, interveniente in primo grado, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla IML Industria Meccanica Lombarda Srl.
3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
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