Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2010 – Commissione / Grecia
(causa C‑534/09)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/1/CE – Prevenzione e riduzione dell’inquinamento – Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1) (v. punti 10-13)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti – Obbligo di garantire che tali impianti siano gestiti conformemente ai requisiti della direttiva.
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità nazionali competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, affinché entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lett. a) e b), ed all’art. 15, n. 2, di tale direttiva, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva in parola.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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