Causa C‑536/09
Marija Omejc
contro
Republika Slovenija
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije)
«Politica agricola comune — Regimi di aiuti comunitari — Sistema integrato di gestione e di controllo — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Fatto di impedire la realizzazione del controllo in loco — Nozione — Agricoltore che non risiede presso l’azienda — Rappresentante dell’agricoltore — Nozione»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Controlli in loco — Nozione di impedimento alla realizzazione del controllo in loco
(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 23, n. 2)
2. Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Controlli in loco — Condizioni per il rigetto di una domanda di aiuto in caso di impedimento alla realizzazione di un controllo in loco
(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 23, n. 2)
3. Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Controlli in loco — Nozione di «chi ne fa le veci»
(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 23, n. 2)
4. Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Controlli in loco — Agricoltore che non risiede nell’azienda agricola di cui è responsabile
(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 23, n. 2)
1. L’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», riportata all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, oltre ai comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o omissione, imputabile alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci, che abbia avuto la conseguenza di impedire la realizzazione del controllo in loco nel suo complesso, qualora tale agricoltore o chi ne fa le veci non abbia adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste per garantire che tale controllo si realizzi integralmente.
(v. punto 30, dispositivo 1)
2. Il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, non dipende dal fatto che l’agricoltore o chi ne fa le veci sia stato informato in modo appropriato della parte del controllo in loco che esige la sua partecipazione.
(v. punto 34, dispositivo 2)
3. La nozione di «chi ne fa le veci», menzionata all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, nel caso dei controlli in loco, qualsiasi soggetto maggiorenne, capace di agire, che risiede nell’azienda agricola e al quale è affidata quantomeno una parte della gestione di tale azienda, a condizione che l’agricoltore abbia chiaramente espresso la propria volontà di dargli mandato al fine di rappresentarlo e, di conseguenza, si sia impegnato ad assumersi la responsabilità di tutte le azioni ed omissioni di tale soggetto.
(v. punto 40, dispositivo 3)
4. L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, deve essere interpretato nel senso che l’agricoltore che non risiede nell’azienda agricola di cui è responsabile non è tenuto a nominare un rappresentante che sia in linea di principio raggiungibile in qualsiasi momento in tale azienda.
(v. punto 45, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
16 giugno 2011 (*)
«Politica agricola comune – Regimi di aiuti comunitari – Sistema integrato di gestione e di controllo – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Fatto di impedire la realizzazione del controllo in loco – Nozione – Agricoltore che non risiede presso l’azienda – Rappresentante dell’agricoltore – Nozione»
Nel procedimento C‑536/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenia), con decisione 15 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2009, nella causa
Marija Omejc
contro
Republika Slovenija,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. D. Šváby, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 febbraio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Omejc, dall’avv. M. Klofutar, odvetnik ;
– per il governo sloveno, dalle N. Aleš Verdir e V. Klemenc, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalle F. Clotuche-Duvieusart e M. Peternel, nonché dal sig. D. Kukovec, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Omejc, imprenditrice agricola, e la Repubblica di Slovenia, rappresentata dal Ministero dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Alimentazione, in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, del reclamo presentato dall’interessata nei confronti della decisione dell’Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale (in prosieguo: l’«organismo pagatore») che respinge la sua domanda di aiuto diretto all’agricoltura, presentata per l’anno 2006.
Contesto normativo
3 Il primo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), ha il seguente tenore letterale:
«È opportuno stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell’ambito dei vari regimi di sostegno al reddito nell’ambito della politica agricola comune».
4 L’art. 2 del regolamento n. 1782/2003 recita:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 [CE] e che esercita un’attività agricola;
(...)».
5 Ai sensi del ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004:
«Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell’ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sia sui criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia sugli obblighi di condizionalità. Inoltre, i controlli in loco intesi a verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità devono essere di norma effettuati senza preavviso. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento».
6 Conformemente al cinquantacinquesimo ‘considerando’ di tale regolamento:
«Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di aiuto in questione».
7 L’art. 23 del regolamento n. 796/2004 così dispone:
«1. I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità.
2. Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci».
8 L’art. 25, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola superare le 48 ore».
Causa principale e questioni pregiudiziali
9 Il 15 marzo 2006 la sig.ra Omejc ha presentato all’organismo pagatore una domanda di aiuto diretto all’agricoltura per il 2006.
10 Durante un primo controllo senza preavviso, svolto il 7 settembre 2006 e relativo ai terreni ed al bestiame dell’azienda agricola di cui è responsabile la ricorrente nella causa principale, è stata constatata una sola irregolarità, cioè l’assenza di marchiatura su uno degli ovini di tale azienda.
11 Al fine di verificare se tale irregolarità fosse stata corretta, l’ispettrice dell’organismo pagatore ha voluto procedere ad un secondo controllo in loco il 24 novembre 2006. Il giorno prima, l’ispettrice aveva chiamato al numero di telefono fisso di detta azienda ed aveva informato di tale controllo il padre della sig.ra Omejc, il quale risiedeva nell’azienda. La ricorrente nella causa principale, che non abitava più nell’azienda, aveva tuttavia indicato, nella sua domanda di aiuto, il numero di telefono portatile al quale era possibile raggiungerla.
12 Poiché il padre della sig.ra Omejc non è stato in grado di informare l’interessata della realizzazione di detto controllo e non è stato delegato a rappresentare sua figlia, l’ispettrice, in assenza della sig.ra Omejc, non ha potuto verificare la documentazione necessaria e, di conseguenza, concludere il controllo in loco del 24 novembre 2006. La ricorrente nella causa principale è stata informata di tali fatti solo quando si è messa in contatto con la stessa ispettrice al numero di telefono che quest’ultima aveva indicato a suo padre e allorché tale controllo era terminato.
13 Con decisione 14 dicembre 2006, l’organismo pagatore ha respinto la domanda di aiuto presentata dalla sig.ra Omejc basandosi sull’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, poiché la ricorrente nella causa principale non aveva consentito alla persona abilitata da tale organismo di effettuare il controllo in loco.
14 Il 27 dicembre 2006, la sig.ra Omejc ha presentato un reclamo contro tale decisione dinanzi al Ministero dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Alimentazione. Con decisione 18 aprile 2007, quest’ultimo ha respinto il reclamo, considerando che il controllo in loco era stato impedito, ovvero reso impossibile, per ragioni imputabili esclusivamente alla ricorrente nella causa principale e che, di conseguenza, l’organismo pagatore aveva correttamente applicato le disposizioni dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004.
15 Il 27 giugno 2007, la sig.ra Omejc ha proposto dinanzi all’Upravno sodišče Republike Slovenije un ricorso diretto all’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo, nonché alla concessione dell’aiuto richiesto.
16 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, tale giudice rileva che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 non precisa se il rigetto di una domanda di aiuto debba intervenire tanto in caso di atto intenzionale quanto in caso di negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci. Inoltre, tale disposizione non definirebbe la nozione di «chi ne fa le veci». Di conseguenza, dopo aver considerato che la soluzione della controversia principale dipendeva dall’interpretazione di tale disposizione del regolamento n. 796/2004, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’espressione “qualora un controllo in loco non possa essere effettuato” debba essere interpretata in applicazione del diritto nazionale, che ricollega la nozione dell’impossibilità ad un comportamento intenzionale di un determinato soggetto o alla negligenza di quest’ultimo.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se l’espressione “qualora un controllo in loco non possa essere effettuato” debba essere interpretata nel senso che essa comprende, oltre agli atti intenzionali o alle circostanze intenzionalmente causate che rendono impossibile lo svolgimento del controllo in loco, anche qualsiasi altro atto o qualsiasi altra omissione che può essere ascritta alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci, qualora a causa di ciò non sia stato possibile portare a termine il controllo in loco.
3) In caso di soluzione positiva della seconda questione, se l’irrogazione della sanzione ex art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 dipenda dalla condizione che l’agricoltore sia stato correttamente informato della parte del controllo che esige la sua collaborazione.
4) Nel caso in cui il titolare di un’azienda agricola non viva presso l’azienda, se il problema della definizione di soggetto che ne fa le veci ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 debba essere valutato sulla base del diritto nazionale o del diritto comunitario.
5) Nel caso in cui [tale] problema (...) debba essere valutato sulla base del diritto comunitario, se l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 debba essere interpretato nel senso che dev’essere considerato soggetto che fa le veci dell’agricoltore durante i controlli in loco qualsiasi soggetto maggiorenne capace di agire che vive presso l’azienda ed al quale è affidata almeno una parte della gestione dell’azienda agricola.
6) Nel caso in cui [tale] problema (...) debba essere risolto sulla base del diritto comunitario e la soluzione della quinta questione sia negativa, se il titolare dell’azienda agricola (l’agricoltore ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004) che non vive presso l’azienda sia tenuto a delegare un soggetto che ne fa le veci, il quale di regola sia raggiungibile nell’azienda in qualsiasi momento».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
17 Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», riportata all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, corrisponda ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri e, eventualmente, se tale nozione debba essere intesa nel senso che essa comprende, oltre ai comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o omissione, imputabile alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci, che abbia avuto la conseguenza di impedire la realizzazione del controllo in loco nel suo complesso.
18 A tale riguardo, va rilevato che né l’art. 23, n. 2, né alcuna altra disposizione del regolamento n. 796/2004 contengono un rinvio al diritto nazionale per quanto riguarda la nozione cui corrisponde l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato».
19 Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’applicazione uniforme tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza esigono che una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo, in tutta l’Unione europea, ad un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917, punto 43, e 21 ottobre 2010, causa C‑467/08, Padawan, Racc. pag. I‑10055, punto 32).
20 Da tale giurisprudenza discende che l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», riportata in una disposizione di un regolamento che non contiene alcun rinvio agli ordinamenti nazionali, deve essere considerata corrispondente ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione, il cui senso e la cui portata devono essere identici in tutti gli Stati membri. Pertanto, spetta alla Corte interpretarla in modo uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione.
21 Va rammentata al riguardo la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12; 1° marzo 2007, causa C‑34/05, Schouten, Racc. pag. I‑1687, punto 25, e 22 dicembre 2010, causa C‑116/10, Feltgen e Bacino Charter Company, Racc. pag. I‑14187, punto 12).
22 È giocoforza rilevare, anzitutto, che lo stesso tenore letterale dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 non contiene alcuna indicazione relativa al significato da assegnare all’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», da esso menzionata. Infatti, tale disposizione si limita ad affermare che le domande di aiuto di cui trattasi sono respinte «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato» per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci e non precisa assolutamente se il fatto che tale controllo non può essere effettuato debba essere la conseguenza di una condotta che comprende, oltre ai comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o omissione imputabile alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci.
23 Emerge poi da un esame comparato delle differenti versioni linguistiche dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 che tale disposizione presenta talune divergenze per quanto riguarda l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato». Infatti, alcune versioni linguistiche, come quella inglese, quella francese e quella slovena, impiegano il verbo «impedire», mentre altre versioni linguistiche ricorrono ad una formulazione diversa. La versione tedesca, ad esempio, impiega l’espressione «rendere impossibile» e quella italiana subordina il rigetto delle domande di cui trattasi alla condizione che «un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci ».
24 Orbene, in presenza di siffatte divergenze linguistiche, la portata della nozione del diritto dell’Unione in questione non può essere esaminata sulla base di un’interpretazione esclusivamente testuale. Occorre quindi interpretare tale nozione in funzione del contesto in cui essa si inserisce, del sistema generale e della finalità della regolamentazione di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1990, causa C‑372/88, Cricket St Thomas, Racc. pag. I‑1345, punto 19; 19 aprile 2007, causa C‑455/05, Velvet & Steel Immobilien, Racc. pag. I‑3225, punto 20, e 9 ottobre 2008, causa C‑239/07, Sabatauskas e a., Racc. pag. I‑7523, punto 39).
25 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce la nozione corrispondente all’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», va rilevato che tale nozione è contenuta all’art. 23 del regolamento n. 796/2004, il quale riveste una particolare rilevanza all’interno di tale regolamento, atteso che esso predispone i principi generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli. A tale riguardo, il n. 1 di tale disposizione prevede che i controlli amministrativi ed i controlli in loco previsti da detto regolamento siano effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei requisiti e delle norme in materia di condizionalità.
26 Infine, risulta dal ventinovesimo e dal cinquantacinquesimo ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004 che quest’ultimo mira, tra l’altro, per quanto riguarda la realizzazione dei controlli, a garantire un controllo efficace del rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell’ambito del sistema integrato nonché a tutelare in modo efficace gli interessi finanziari dell’Unione, adottando idonee misure contro le irregolarità e le frodi.
27 Ne consegue che i controlli sono indispensabili affinché siano realizzati gli obiettivi così perseguiti dal regolamento n. 796/2004 e che, pertanto, il fatto di ostacolare la loro realizzazione può solo comportare, sotto tale profilo, conseguenze giuridiche rilevanti, come il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, come previsto dall’art. 23, n. 2, di tale regolamento per quanto riguarda i controlli in loco.
28 Se è vero, alla luce di detti obiettivi di lotta contro le irregolarità e le frodi, che tali rilevanti conseguenze giuridiche sono giustificate qualora l’agricoltore o chi ne fa le veci adotti un comportamento intenzionale diretto a sottrarsi al controllo in loco ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, lo stesso non può valere allorché l’agricoltore o chi ne fa le veci abbia adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste per garantire che tale controllo si realizzi integralmente. Il rigetto delle domande di cui trattasi conformemente a tale disposizione è quindi giustificato, nell’ipotesi in cui l’agricoltore o chi ne fa le veci non abbia adottato un siffatto comportamento intenzionale, solo qualora l’agricoltore o chi ne fa le veci abbia impedito o reso impossibile la realizzazione di detto controllo o di una parte di quest’ultimo a causa di una qualsiasi azione od omissione imputabile alla sua negligenza, senza che abbia adottato una misura siffatta.
29 Pertanto, circostanze in base alle quali l’agricoltore o chi ne fa le veci abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per garantire che l’integrale realizzazione del controllo in loco non sarà impedita o resa impossibile, segnatamente comunicando all’organismo pagatore in questione un numero di telefono presso il quale egli sarà raggiungibile, abbia agito in buona fede, dispiegando tutta la diligenza di un imprenditore agricolo avveduto, e sia escluso qualsiasi comportamento fraudolento, costituiscono elementi importanti al fine di determinare se tale agricoltore o chi ne fa le veci abbia impedito la realizzazione del controllo in loco ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004. Spetta al giudice del rinvio valutare se tali circostanze siano presenti nella causa principale, considerata la fattispecie nel suo insieme.
30 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», riportata all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, oltre ai comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o omissione, imputabile alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci, che abbia avuto la conseguenza di impedire la realizzazione del controllo in loco nel suo complesso, qualora tale agricoltore o chi ne fa le veci non abbia adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste per garantire che tale controllo si realizzi integralmente.
Sulla terza questione
31 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, dipenda dal fatto che l’agricoltore o chi ne fa le veci sia stato informato in modo appropriato della parte del controllo in loco che esige la sua partecipazione.
32 A tale riguardo, va rilevato che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 non prevede alcun obbligo di informare l’agricoltore o chi ne fa le veci della realizzazione del controllo in loco o di una parte di esso. Conformemente a tale disposizione, il solo fatto di impedire la realizzazione di tale controllo giustifica il rigetto delle domande di cui trattasi, indipendentemente dalla circostanza che l’imprenditore agricolo sia stato o meno debitamente informato di un controllo da realizzare. Ne consegue che il rigetto delle domande previsto dalla citata disposizione non dipende dalla condizione che detto agricoltore, o chi ne fa le veci, sia stato previamente informato in modo appropriato della parte del controllo in loco che esigeva la sua partecipazione.
33 Peraltro, non emerge da alcuna altra disposizione del regolamento n. 796/2004 che all’imprenditore agricolo debba essere inviato un avviso prima della realizzazione di un controllo in loco. Al contrario, come prevede l’art. 25, n. 1, di tale regolamento, i controlli in loco sono effettuati in linea di principio senza preavviso e possono essere preannunciati solo a determinate condizioni.
34 Alla luce di tali considerazioni, la terza questione va risolta dichiarando che il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, non dipende dal fatto che l’agricoltore o chi ne fa le veci sia stato informato in modo appropriato della parte del controllo in loco che esige la sua partecipazione.
Sulla quarta e sulla quinta questione
35 Con la sua quarta e con la sua quinta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «chi ne fa le veci», menzionata all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, corrisponda ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri e, eventualmente, se tale nozione debba essere intesa nel senso che essa comprende, nel caso dei controlli in loco, qualsiasi soggetto maggiorenne, capace di agire, che risiede nell’azienda agricola e al quale è affidata quantomeno una parte della gestione di tale azienda.
36 A tale riguardo, va rilevato anzitutto che né il citato art. 23, n. 2, né alcuna altra disposizione del regolamento n. 796/2004 contengono un rinvio agli ordinamenti nazionali per quanto riguarda la nozione di «chi ne fa le veci» menzionata in tale articolo.
37 Dalla giurisprudenza richiamata al punto 19 della presente sentenza discende che detta nozione di «chi ne fa le veci», riportata in una disposizione di un regolamento che non contiene alcun rinvio agli ordinamenti nazionali, deve essere considerata corrispondente ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione, il cui senso e la cui portata devono essere identici in tutti gli Stati membri. Pertanto, spetta alla Corte interpretare la nozione di «chi ne fa le veci», in modo uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione.
38 Come risulta dal punto 27 della presente sentenza, l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 prevede che qualora l’agricoltore impedisca la realizzazione del controllo in loco, egli si espone a rilevanti conseguenze giuridiche, poiché le domande di aiuto di cui trattasi sono respinte in tal caso. Va altresì rilevato che tale disposizione comporta le medesime conseguenze qualora il fatto di impedire la realizzazione del controllo trovi la propria origine nel comportamento dell’agricoltore o in quello di chi ne fa le veci, essendo tali comportamenti considerati in modo identico sotto questo profilo.
39 Ne consegue che, qualora la realizzazione del controllo in loco sia impedita dal comportamento di chi fa le veci dell’agricoltore, le domande di aiuto di cui trattasi sono respinte e l’agricoltore sopporta così le conseguenze giuridiche delle azioni o delle omissioni di chi ne fa le veci. Poiché, in tal caso, spetta all’agricoltore assumersi l’intera responsabilità del comportamento del proprio rappresentante, qualsiasi soggetto maggiorenne, capace di agire, che risieda nell’azienda agricola e al quale sia affidata quantomeno una parte della gestione di tale azienda, può essere considerato colui che «fa le veci» dell’agricoltore, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, solo qualora la volontà dell’agricoltore di designarlo come proprio rappresentante sia stata chiaramente espressa.
40 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la quarta e la quinta questione devono essere risolte dichiarando che la nozione di «chi ne fa le veci», menzionata all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, nel caso dei controlli in loco, qualsiasi soggetto maggiorenne, capace di agire, che risiede nell’azienda agricola e al quale è affidata quantomeno una parte della gestione di tale azienda, a condizione che l’agricoltore abbia chiaramente espresso la propria volontà di dargli mandato al fine di rappresentarlo e, di conseguenza, si sia impegnato ad assumersi la responsabilità di tutte le azioni ed omissioni di tale soggetto.
Sulla sesta questione
41 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 debba essere interpretato nel senso che l’agricoltore che non risiede nell’azienda agricola di cui è responsabile è tenuto a nominare un rappresentante che sia in linea di principio raggiungibile in qualsiasi momento in tale azienda.
42 A tale riguardo occorre rilevare che né l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 né alcuna altra disposizione di tale regolamento istituiscono un obbligo, per l’agricoltore che non risiede nell’azienda agricola di cui è responsabile, di nominare un rappresentante.
43 Inoltre, poiché l’obiettivo dei controlli è di garantire l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei requisiti e delle norme in materia di condizionalità, prevista dall’art. 23, n. 1, del regolamento n. 796/2004, non si può affatto esigere dall’agricoltore la designazione di un rappresentante, per la sola ragione che egli non risiede nella propria azienda agricola. Tale obiettivo deve essere considerato raggiunto nel momento in cui l’agricoltore o chi ne fa le veci non ha impedito la realizzazione del controllo in loco ai sensi del n. 2 di detto art. 23, come interpretato dalla Corte al punto 30 della presente sentenza.
44 Allo stesso modo va rilevato che nessuna disposizione del regolamento n. 796/2004 assoggetta l’agricoltore all’obbligo di essere raggiungibile in qualsiasi momento nell’azienda agricola di cui è responsabile. Ne consegue che tale obbligo non potrebbe quindi essere imposto al rappresentante di tale agricoltore. In ogni caso, un obbligo siffatto dovrebbe essere considerato eccessivamente vincolante e, in pratica, impossibile da rispettare.
45 Alla luce di tali considerazioni, la sesta questione deve essere risolta dichiarando che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che l’agricoltore che non risiede nell’azienda agricola di cui è responsabile non è tenuto a nominare un rappresentante che sia in linea di principio raggiungibile in qualsiasi momento in tale azienda.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) L’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», riportata all’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, oltre ai comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o omissione, imputabile alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci, che abbia avuto la conseguenza di impedire la realizzazione del controllo in loco nel suo complesso, qualora tale agricoltore o chi ne fa le veci non abbia adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste per garantire che tale controllo si realizzi integralmente.
2) Il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, non dipende dal fatto che l’agricoltore o chi ne fa le veci sia stato informato in modo appropriato della parte del controllo in loco che esige la sua partecipazione.
3) La nozione di «chi ne fa le veci», menzionata all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, nel caso dei controlli in loco, qualsiasi soggetto maggiorenne, capace di agire, che risiede nell’azienda agricola e al quale è affidata quantomeno una parte della gestione di tale azienda, a condizione che l’agricoltore abbia chiaramente espresso la propria volontà di dargli mandato al fine di rappresentarlo e, di conseguenza, si sia impegnato ad assumersi la responsabilità di tutte le azioni ed omissioni di tale soggetto.
4) L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che l’agricoltore che non risiede nell’azienda agricola di cui è responsabile non è tenuto a nominare un rappresentante che sia in linea di principio raggiungibile in qualsiasi momento in tale azienda.
Firme
* Lingua processuale: lo sloveno.
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