7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 gennaio 2009 — Petar Dimitrov Kalinchev/Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv
(Causa C-2/09)
(2009/C 55/31)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Petar Dimitrov Kalinchev
Convenuto: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv
Questioni pregiudiziali
1.
Se l'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 91/12/CEE (1), relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, consenta agli Stati membri di istituire un regime di riscossione delle accise su autoveicoli usati al momento della loro introduzione nel rispettivo territorio, quando tale imposta non è dovuta direttamente in caso di acquisto di seconda mano di tali veicoli che si trovano già nel territorio nazionale e sui quali viene pagata l'accisa quando vengono introdotti per la prima volta nel territorio dello Stato membro.
2.
Nell'esaminare l'art. 90, primo comma, CE, in che senso vada intesa l'espressione «prodotti nazionali similari»:
a)
Se si tratti di quelli aventi la loro origine nello Stato membro che stabilisce determinati tributi nazionali, o
b)
Se si tratti di quelli che si trovano già nel territorio di tale Stato membro, a prescindere dalla loro origine.
3.
Tenuto conto della soluzione data alle questioni precedenti, se gli artt. 25 CE e 90, primo comma, CE vadano intesi nel senso che essi vietano un regime differenziato di riscossione dell'accisa su autoveicoli come quello istituito dalla Repubblica di Bulgaria agli artt. 30 e 40 della Zakon za aktsizite i danachnite skladove (legge bulagara relativa alle accise e ai depositi fiscali — ZADS) in funzione dell'anno di produzione e del chilometraggio del veicolo.
(1) GU L 76, pag. 1.
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