18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 gennaio 2009 — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
(Causa C-16/09)
2009/C 90/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Gudrun Schwemmer
Convenuta: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
Questioni pregiudiziali
1)
Se la disciplina di cui all’art. 76, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), sia applicabile per analogia all’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (2), nei casi in cui il genitore avente diritto non richieda le prestazioni familiari a lui spettanti nello Stato in cui svolge un’attività professionale.
2)
Qualora l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 sia applicabile per analogia: sulla base di quali valutazioni di carattere discrezionale l’ente responsabile delle prestazioni familiari dello Stato di residenza possa applicare l’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 come se fossero erogate prestazioni nello Stato di svolgimento dell’attività professionale. Se la discrezionalità nel presupporre l’ottenimento di prestazioni familiari nello Stato di svolgimento dell’attività professionale possa essere limitata nel caso in cui l’avente diritto intenzionalmente non richieda le prestazioni familiari a lui spettanti in tale Stato al fine di danneggiare la persona avente diritto agli assegni familiari nello Stato di residenza.
(1) GU L 149, pag. 2.
(2) GU L 74, pag. 1.
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