18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/8
Impugnazione proposta il 19 gennaio 2009 da ecoblue AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008, causa T-281/07, ecoblue AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-23/09 P)
2009/C 90/12
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ecoblue AG (rappresentanti: C. Osterrieth, T. Schmitz, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 novembre 2008, causa T-281/07;
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 aprile 2007, procedimento R 0844/2006-1, concernente la domanda di marchio comunitario n. 002871598 «Ecoblue»
—
condannare l’UAMI al pagamento delle spese
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del Regolamento sul marchio comunitario, poiché i marchi in conflitto non presentano il livello minimo di somiglianza richiesto al fine della sussistenza del rischio di confusione.
Essa rileva che il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore, posto a fondamento dell’opposizione, costituisca un requisito essenziale del rischio di confusione. Il TPG non avrebbe preso in considerazione tale aspetto della controversia e si sarebbe limitato a confrontare i due differenti marchi sotto l'aspetto visivo, fonetico e concettuale, come se il marchio anteriore godesse di una capacità distintiva media.
Essa afferma altresì che il TPG non avrebbe correttamente applicato la regola secondo cui i consumatori normalmente attribuiscono maggiore importanza alla prima parte delle parole. Poiché entrambi gli elementi del termine, «Eco» e «blue», sono ugualmente descrittivi, il consumatore pone automaticamente maggior enfasi sulla prima parola, «Eco», in tal modo riconoscendo il carattere distintivo di ambedue i marchi.
Essa rileva inoltre che il TPG avrebbe commesso un errore di diritto nel non aver attribuito primaria importanza alla differenza concettuale tra i marchi configgenti.
Full & Egal Universal Law Academy