4.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 82/14
Impugnazione proposta il 21 gennaio 2009 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-27/09 P)
(2009/C 82/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti:. Belliard, G. de Bergues, A. L. Durino, agenti)
Altre parti nel procedimento: People's Mojahedin Organisation of Iran, Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio;
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Statuire essa stessa in via definitiva sulla controversia respingendo il ricorso dell'OMPI o rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Il governo francese ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, per un verso, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo che il Consiglio aveva adottato la decisione del Consiglio 2008/583/CE (1) violando i diritti della difesa dell'OMPI, senza tener conto delle peculiari circostanze di adozione di tale decisione; per altro verso, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che il procedimento giudiziario avviato in Francia contro presunti membri dell'OMPI non costituisse una decisione ai sensi dell'art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e infine perché il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che il rifiuto del Consiglio di comunicare il punto 3, lett. a), di uno dei tre documenti forniti dalle autorità francesi al Consiglio per chiedere l'iscrizione dell'OMPI sull'elenco istituito dalla decisione 2008/583/CE e trasmesso al Tribunale dal Consiglio in risposta all'ordinanza recante provvedimenti istruttori 26 settembre 2008, non consentisse al Tribunale di esercitare il proprio controllo di legittimità della decisione 2008/583/CE e recasse pregiudizio al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
(1) Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).
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