4.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 82/15
Ricorso proposto il 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-30/09)
(2009/C 82/27)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Sipos e P Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che non avendo elaborato piani di emergenza esterni per gli stabilimenti oggetto di tali piani, la Repubblica portoghese non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE (1), sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE;
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Dalle lettere che l'amministrazione portoghese ha indirizzato alla Commissione sulla questione risulta che nessuno degli stabilimenti compresi nell'obbligo di elaborare piani di emergenza è dotato del suo piano di emergenza esterno approvato, conformemente alla direttiva.
L'art. 11 della direttiva 96/82 introduce per gli Stati membri l'obbligo di garantire che i gestori trasmettano alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'elaborazione dei piani di emergenza esterni. Le autorità competenti devono elaborare detti piani di emergenza.
Ai sensi dell'art. 11, n. 4 della direttiva i piani di emergenza interni ed esterni devono essere riesaminati, sperimentati, riveduti ed aggiornati ad intervalli non superiori a tre anni.
In base alle informazioni fornite dalla stessa Repubblica portoghese, nessuno di tali obblighi risulta adempiuto in Portogallo.
(1) GU L 10, pag. 13.
Full & Egal Universal Law Academy