18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/11
Impugnazione proposta il 30 gennaio 2009 dalla Société des plantations de Mbanga SA (SPM) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 13 novembre 2008, causa T-128/05, SPM/Consiglio e Commissione
(Causa C-39/09 P)
2009/C 90/16
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (rappresentante: A. Farache, avocat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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in via principale, pronunciare:
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l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale;
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la condanna della Commissione al pagamento del risarcimento e al pagamento delle spese nei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle della ricorrente;
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in via subordinata pronunciare:
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la rimessione della causa innanzi al Tribunale, affinché statuisca nuovamente e si pronunci sull'importo del risarcimento da corrispondere.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca essenzialmente due motivi a sostegno della propria impugnazione.
Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, dichiarando che il regime comunitario di importazione delle banane non viola in maniera manifesta e grave il principio del mantenimento di una concorrenza effettiva, principio che costituirebbe, secondo la ricorrente, una regola di diritto volta a conferire diritti ai singoli.
A tale riguardo la ricorrente invoca, da un lato, la mancata considerazione, da parte del Tribunale, degli obiettivi di concorrenza, in quanto avrebbe fondato il proprio giudizio sulla base dei soli obiettivi generali specificamente perseguiti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle banane. Dall'altro lato, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato in maniera erronea il legame tra la disciplina comunitaria e le prassi anticoncorrenziali esistenti nel mercato delle banane, avendo rifiutato di riconoscere che le disposizioni comunitarie permettono, attraverso i certificati d'importazione, la concessione di vantaggi economici a determinati operatori privilegiati, la cui posizione sul mercato risulterebbe rinforzata dalle regole esistenti.
Con il secondo motivo, la ricorrente invoca la violazione, da parte del Tribunale, dei principi generali di diritto e, in particolare, del principio di buona amministrazione, poiché avrebbe reputato che quest'ultimo non rappresenta, di per sé, una regola di diritto volta a conferire diritti ai singoli. Al contrario, detto principio sarebbe stato sancito a più riprese nella giurisprudenza e avrebbe comportato, nel caso di specie, un obbligo, per la Commissione, di prendere in considerazione la situazione particolare del mercato e dei produttori che non potevano ottenere la qualifica di operatori all'epoca dell'adozione della disciplina comunitaria.
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