21.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 69/29
Impugnazione proposta il 29 gennaio 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, causa T-404/05, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-43/09 P)
(2009/C 69/53)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: Charalampos, Meidanis e M. Tassopoulou)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare ammissibile e fondata la presente impugnazione;
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee19 novembre 2008, causa T-404/05, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee, oggetto del presente ricorso nella sua interezza
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con la sentenza 19 novembre 2008, di cui viene chiesto l'annullamento nell'ambito della presente impugnazione, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto il ricorso nella sua interezza.
A sostegno dell'istanza di annullamento della detta sentenza, la Repubblica ellenica deduce tre motivi.
Nell'ambito del primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il diritto comunitario per quanto riguarda la questione della competenza ratione temporis della Commissione per l'introduzione di rettifiche finanziarie particolari e che la sua sentenza contiene una motivazione contraddittoria.
Con il secondo motivo viene fatto valere che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il diritto comunitario per quanto riguarda la violazione del principio di irretroattività in relazione al rispetto delle misure finanziarie e che la sua sentenza contiene una motivazione contraddittoria a tal proposito.
Con il terzo motivo viene fatto valere che il Tribunale ha violato il principio comunitario di proporzionalità.
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