18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/12
Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Estonia
(Causa C-46/09)
2009/C 90/18
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Randvere e K. Simonsson)
Convenuta: Repubblica d’Estonia
Conclusioni della ricorrente
—
Accertare che la Repubblica d’Estonia, poiché non ha correttamente trasposto nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE (1), relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, è venuta meno agli obblighi che le incombono derivanti dall’art. 11 della direttiva 2009/59/CE;
—
condannare la Repubblica d’Estonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
Risulta dall’art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/59 che la Repubblica d’Estonia ha l’obbligo di fissare dei criteri al fine della scelta delle navi da ispezionare, diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri.
L’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva 2000/59, prevede che l’autorità pertinente che non è soddisfatta dei risultati di un’ispezione provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico all’impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare agli articoli 7 e 10.
La Repubblica d’Estonia ha annunciato la propria intenzione di integrare la legislazione estone al fine di trasporre correttamente queste disposizioni della direttiva. La Commissione non dispone di informazioni riguardanti l’adozione di tali modifiche.
(1) GU L 332, pag. 81.
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