18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/17
Ricorso proposto il 17 febbraio 2009 da Nuova Agricast Srl e Cofra srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 2 dicembre 2008 nelle cause T-362/05 e T-363/05, Nuova Agricast Srl e Cofra srl/Commissione
(Causa C-67/09 P)
2009/C 90/28
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Nuova Agricast Srl, Cofra srl (rappresentante: M. A. Calabrese, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che la Corte:
Domanda principale
—
annulli la sentenza impugnata, anche nella parte in cui statuisce che non sarebbe presente alcun falso nella lettera del 29 maggio 2000, e respinga perciò anche nel merito la domanda riconvenzionale della Commissione;
—
decidendo le questioni comprese nelle misure di organizzazione del 2 marzo 2006, accerti e dichiari che, avendo tenuto i comportamenti indicati nei ricorsi in primo grado, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto comunitario e ha cagionato un danno patrimoniale alle ricorrenti;
—
rinvii la causa al Tribunale per la decisione delle questioni non comprese nelle misure di organizzazione del 2 marzo 2006;
—
e, in ordine alle spese:
i)
condanni la Commissione alle spese del doppio grado,
ii)
oppure si riservi sulle spese;
ovvero, e per l'eventualità che non ritenga la causa decidibile nel merito:
Domanda subordinata
—
annulli la sentenza impugnata, anche nella parte in cui statuisce che non sarebbe presente alcun falso nella lettera del 29 maggio 2000, e respinga perciò anche nel merito la domanda riconvenzionale della Commissione;
—
rinvii la causa al Tribunale;
—
e si riservi sulle spese.
Motivi e principali argomenti
PRIMO MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ: errore di diritto, per aver considerato autorizzabile dalla Commissione un regime che si pone in contrasto con i principii di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento, e di non discriminazione tra imprese partecipanti allo stesso regime di aiuti; conseguente violazione dell'articolo 87 CE e della giurisprudenza comunitaria che stabilisce che il procedimento previsto dall'articolo 88 CE non può mai costituire lo strumento per aggirare o per violare norme e principii del diritto comunitario, e che sancisce che la Commissione non può autorizzare regimi che violano altre norme o principii del diritto comunitario.
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado, interpretando la decisione del 1997 come ha fatto al n. 81 della sentenza impugnata, ha dato dell'intero regime di aiuti autorizzato da quella decisione un'interpretazione tale da renderlo incompatibile con il principio della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento e della non discriminazione, e ciò perché il regime, così interpretato, nel mentre forniva precise rassicurazioni alle imprese che avessero presentato per la prima volta una domanda nel secondo bando del 1999 circa il fatto che anch'esse avrebbero potuto, se necessario, riformulare tali domande in un bando successivo, rendeva tale riformulazione impossibile logicamente perché, successivamente al 31 dicembre 1999 tale bando non si sarebbe mai potuto tenere, nemmeno se riservato alle sole riformulazioni. Da ciò le ricorrenti desumono che il regime avrebbe violato, se così interpretato, oltre che i principii di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, anche quello di non discriminazione, perché solo alle imprese che avessero partecipato per la prima volta al secondo bando del 1999 non sarebbe stato consentito ciò che invece sarebbe stato consentito a tutte le imprese che avessero partecipato ai bandi precedenti.
SECONDO MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ: Errore di diritto, per aver omesso di verificare se l'interpretazione da esso fornita della decisione di autorizzazione del 1997 fosse sostituibile da altra rispettosa dei principii di diritto sopra richiamati. Conseguente violazione della giurisprudenza che sancisce, a carico del giudice, l'obbligo di tale verifica e di tale sostituzione.
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, nell'interpretare in via generale ed astratta il regime siccome autorizzato dalla decisione del 1997, ha omesso di verificare se l'interpretazione da esso fornita della decisione di autorizzazione del 1997 fosse sostituibile da altra, rispettosa dei principii di diritto sopra richiamati, ed ha perciò commesso un errore di diritto poiché ha violato quella giurisprudenza secondo la quale qualora una norma di diritto comunitario derivato ammetta più di un'interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato CE rispetto a quella che porta a constatare la sua incompatibilità con il Trattato stesso.
TERZO MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ: le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata, nella parte in cui (nr. 50 e 51) ha escluso la presenza di un falso nella lettera del 29 maggio 2000, sia viziata da un errore di interpretazione di tale lettera oltre che da uno snaturamento dei fatti e debba essere annullata, e che debba essere respinta anche nel merito la domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione e mirante ad ottenere la espunzione dal testo dei ricorsi dell'accusa, avanzata dalle ricorrenti, di aver commesso, la Commissione, un falso ideologico redigendo la lettera del 29 maggio 2000 in modo da far intendere che fossero state le autorità italiane a non menzionare nemmeno, all'incontro del 16 maggio 2000, l'esistenza delle imprese appartenenti alla categoria del terzo bando.
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