16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/20
Ricorso proposto il 17 febbraio 2009 dal Comitato «Venezia vuole vivere» avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione
(Causa C-71/09 P)
2009/C 113/41
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Comitato «Venezia vuole vivere» (rappresentante: A. Vianello, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Hotel Cipriani SpA, Società Italiana per il gas SpA (Italgas), Repubblica italiana, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
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Accogliere il presente ricorso;
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Per l'effetto, annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (Sesta Sezione ampliata) del 28 novembre 2008, nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Comitato Venezia Vuole Vivere contro Commissione delle Comunità Europee, notificata in data 3 dicembre 2008, nonché annullare la decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE (1) e, in subordine, annullare l'art. 5 della medesima nella parte in cui impone un obbligo di recuperare l'importo degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi e in cui prevede di aggiungere a tale importo gli interessi per il periodo considerato;
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Condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il Comitato Venezia Vuole Vivere deduce sei motivi a sostegno della propria impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, violando la disposizione dell'art. 87, n. 1, CE, ed è venuto meno all'obbligo di motivazione ex art. 253 CE. In particolare, la sentenza impugnata non esamina adeguatamente né motiva in merito alla natura compensatoria degli aiuti oggetto della Decisione né in merito all'incidenza dei medesimi sul mercato, e viola il principio di non discriminazione e parità di trattamento con riferimento all' esame della posizione delle imprese municipalizzate in merito alle imprese ricorrenti.
II secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 86, n. 2, CE e, nello specifico, il mancato esame dell'applicabilità della deroga relativa alla gestione dei servizi di interesse economico generale al caso di specie. Tale esame, invece, è stato svolto per le imprese municipalizzate.
Il terzo motivo, avente ad oggetto la violazione dell'art. 87, n. 3 lett. c), CE, censura la posizione della sentenza impugnata in merito all'assoluta discrezionalità della Commissione sull'applicabilità della deroga relativa alle difficoltà regionali ed in riferimento all'assenza di un adeguato esame della specifica fattispecie.
Con il quarto motivo la ricorrente invoca la violazione dell'art. 87, n. 3 lett. d), CE e, nello specifico, l'ammissione della deroga relativa alle finalità «culturali» per il Consorzio Venezia Nuova ed il mancato esame per le altre imprese.
Con il quinto motivo la ricorrente censura l'omissione della valorizzazione della continuità tra le agevolazioni censurate (successive al giugno 1994) ed il regime precedente (risalente al 1973), in violazione degli art. 1 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999 (2) del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. [88] CE.
Il sesto motivo ha ad oggetto l'automaticità dell'ordine di recupero, in violazione dell'art. 14 del regolamento n. 659/1999.
(1) Decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/19997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)
(2) GU L 83, p. 1
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