16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/22
Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 dalla Società Italiana per il gas SpA (Italgas) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/000, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione
(Causa C-76/09 P)
2009/C 113/43
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Società Italiana per il gas SpA (Italgas) (rappresentanti: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Hotel Cipriani SpA, Repubblica italiana, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato «Venezia vuole vivere», Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte:
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annulli la sentenza impugnata;
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annulli gli art. 1 e 2 della decisione (1), nella parte in cui dichiarano incompatibili con il mercato comune gli sgravi fiscali concessi dall'Italia, e l'art. 5 della decisione o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia;
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condanni la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
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Il primo motivo riguarda un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE e un difetto di motivazione in riferimento alla natura compensativa degli sgravi in esame, anche in relazione alla prova della distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi. Il Tribunale, infatti, è incorso in un errore perché, pur riconoscendo che una misura non costituisce aiuto se si limita a compensare svantaggi economici obbiettivi, ha ritenuto che questo principio non si applicasse al caso di specie poiché: i) occorre un nesso diretto tra l'importo della compensazione e quello dei costi supplementari gravanti sulle imprese a causa dell'insediamento nella laguna di Venezia e Chioggia; ii) i costi supplementari gravanti sulle imprese beneficiarie vanno calcolati rispetto ai costi medi delle imprese comunitarie e non di quelle sulla terraferma. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di rilevare la contraddizione insita nella decisione controversa in cui la Commissione, valutando la posizione dell'impresa incaricata della gestione del servizio idrico, ha ritenuto che il carattere compensativo di una misura può essere riconosciuto anche in assenza di una precisa corrispondenza tra l'entità dell'intervento pubblico ed i costi supplementari sopportati dalle imprese, e che questi non devono essere necessariamente calcolati rispetto ai costi medi delle imprese comunitarie.
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Il secondo motivo riguarda un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE e della giurisprudenza comunitaria in merito all'onere della prova, nel punto in cui la Commissione ha qualificato la misura controversa come aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, nonché un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale, in particolare, ha errato nel ritenere che non spettasse alla Commissione, bensì alla Repubblica italiana e ai terzi interessati, dimostrare che i presupposti per l'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE non erano soddisfatti in relazione a certe categorie d'imprese o settori di attività interessati dagli sgravi, concludendo che la decisione controversa non violasse l'art. 87, n. 1, CE né il principio di parità di trattamento né risultasse affetta da contraddittorietà o difetto della motivazione. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di rispondere alla censura sollevata dalla ricorrente nel proprio ricorso circa la violazione dell'art. 87, n. 1, CE in riferimento al principio di non discriminazione e la manifesta contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda l'esame della deroga ex art. 86, n. 2, CE.
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Il terzo motivo verte su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova ed un errore di diritto circa l'osservanza degli obblighi procedurali e del principio di esame diligente ed imparziale gravanti sulla Commissione. Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado, infatti, risulta che il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova a sua disposizione ed è incorso in un grave errore di diritto nel non rilevare che la Commissione non ha adempiuto agli obblighi procedurali e di esame diligente, accurato e non discriminatorio cui essa è tenuta nell'esercizio dei suoi poteri ex art. 87 e 88 CE.
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Il quarto motivo concerne un errore di diritto, nonché un'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella valutazione del difetto di motivazione della decisione controversa, sotto il profilo della portata giuridica delle lettere della Commissione del 29 agosto e 29 ottobre 2001 in relazione all'esame dei requisiti d'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi degli sgravi in contestazione. A luce delle norme e dei principi che sono alla base del sistema di controllo degli aiuti di Stato previsto dal Trattato, la posizione del Tribunale è erronea ed immotivata nei punti in cui: i) ha concluso che la motivazione della decisione controversa fosse sufficiente per consentire alle autorità italiane di determinare le imprese obbligate a restituire gli aiuti percepiti, in esecuzione della decisione controversa; ii) ha minimizzato la portata giuridica delle indicazioni ed integrazioni fornite dalla Commissione alle autorità italiane con le lettere del 29 agosto e 29 ottobre 2001, qualificandole come atti che rientravano nell'ambito della leale cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali.
(1) Decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/19997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)
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