1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 25 febbraio 2009 — Dimos Agios Nikalaos Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon
(Causa C-82/09)
2009/C 102/24
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Dimos Agios Nikalaos Kritis
Convenuto: Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon
Questioni pregiudiziali
A)
Se le definizioni di foresta e di superficie boschiva contenute nell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003 si applichino anche alle materie oggetto di protezione e di gestione in generale delle foreste e delle superfici boschive, ai sensi della definizione di cui sopra, materie non disciplinate esplicitamente dal regolamento ma che sono tuttavia previste dagli ordinamenti giuridici nazionali;
B)
In caso di soluzione affermativa della questione sub A), se agli ordinamenti giuridici nazionali sia consentito definire come foreste o superfici boschive anche superfici che non costituiscono foreste o superfici boschive ai sensi delle definizioni dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003; e
C)
In caso di soluzione affermativa della questione sub B), se la definizione di foreste e di superfici boschive che agli ordinamenti giuridici nazionali è consentito dare anche a superfici che non costituiscono foreste o superfici boschive ai sensi delle definizioni dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 2152/2003, possa discostarsi dalla definizione data dal regolamento menzionato, sia per quanto riguarda i dati costitutivi della nozione di foresta o di superficie boschiva contenuti nel regolamento, sia per quanto riguarda la determinazione numerica delle grandezze degli eventuali dati costitutivi comuni a tale regolamento; oppure se tale definizione data dagli ordinamenti giuridici nazionali possa sì contenere dati costitutivi della nozione di foresta o di superficie boschiva diversi da quelli contenuti nella definizione del regolamento, ma, per quanto riguarda i dati comuni al regolamento gli ordinamenti nazionali possano solo o non determinarli numericamente oppure, ove prevedano una tale determinazione numerica, non possano derogare alla determinazione numerica del regolamento.
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