1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/15
Impugnazione proposta il 25 febbraio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 10 dicembre 2008, causa T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG e Kronotex GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Zellstoff Stendal GmbH, dalla Repubblica federale di Germania e dal Land Sachsen-Anhalt
(Causa C-83/09 P)
2009/C 102/25
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e V. Kreuschitz, agenti)
Altra parte nel procedimento: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Repubblica federale di Germania e Land Sachsen-Anhalt
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui è stato dichiarato ammissibile il ricorso di annullamento della Kronoply GmbH & Co. KG e della Kronotex GmbH & Co. KG contro la decisione della Commissione 19 giugno 2002 di non sollevare obiezioni avverso l’aiuto concesso dalla Germania a favore della Zellstoff Stendal GmbH per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di pasta di carta;
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dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento della Kronoply GmbH & Co. KG e della Kronotex GmbH & Co. KG avverso l’atto controverso;
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condannare la Kronoply GmbH & Co. KG e la Kronotex GmbH & Co. KG alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che l’attribuzione della legittimazione a ricorrere avverso decisioni in materia di aiuti di Stato ad interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE viola i requisiti di ammissibilità di ricorso stabiliti dall’art. 230, n. 4, CE. Interessati, che non siano parte del procedimento in materia di aiuti di Stato, non disporrebbero dei diritti attribuiti alle parti, tutelabili in via giurisdizionale. Ai fini della determinazione del pregiudizio individuale si dovrebbe invece applicare la formula della Corte detta Plaumann. Conseguentemente, il pregiudizio individuale potrebbe derivare esclusivamente dalle conseguenze economiche dell’aiuto sul ricorrente.
Nella decisione impugnata si sarebbe, inoltre, proceduto ad un’inammissibile trasformazione delle conclusioni del ricorrente. Secondo la Commissione il Tribunale ha esaminato argomenti di merito avanzati del ricorrente non a difesa dei suoi asseriti diritti procedimentali, sebbene il ricorso fosse ammissibile esclusivamente per tutelare gli asseriti diritti procedimentali.
La sentenza impugnata comporterebbe, infine, l’introduzione di un’azione popolare contro decisioni in materia di aiuti di Stato, azione estranea al diritto comunitario.
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