1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 27 febbraio 2009 — Future Health Tecnologies Ltd/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
(Causa C-86/09)
2009/C 102/27
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, Manchester
Parti
Ricorrente: Future Health Tecnologies Ltd
Convenuti: Her Majesty's Commissioners of revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
1)
Se, qualora uno Stato membro ammetta che i servizi sono prestati da un ente che dev’essere considerato un istituto di natura analoga a un istituto ospedaliero, a un centro medico o diagnostico ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva IVA principale (1), l’espressione «ospedalizzazione e cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), debba essere interpretata nel senso che comprende l’insieme, o, in subordine, uno o più (e in tal caso quali) dei servizi di seguito descritti (come descritti più dettagliatamente nell’esposizione dei fatti):
a)
fornitura ai genitori del nascituro di un kit comprensivo dell’attrezzatura medica necessaria per consentire al professionista del settore medico indipendente presente al momento del parto di prelevare sangue dal cordone ombelicale del neonato subito dopo la nascita;
b)
analisi, all’interno di una struttura dedicata, del sangue prelevato per accertare che non sia contaminato da patogeni trasmissibili per via ematica o tramite le cellule staminali estratte dallo stesso, in caso di impiego terapeutico di dette cellule (e analoghe analisi a sei mesi dalla nascita);
c)
trattamento del sangue prelevato ad opera e sotto la supervisione di professionisti del settore medico adeguatamente qualificati, al fine di estrarre un campione di cellule staminali idonee all’impiego terapeutico;
d)
conservazione del sangue e delle cellule staminali in condizioni scientificamente controllate atte a mantenerli in perfette condizioni; e/o
e)
destinazione del sangue, su richiesta dei genitori (fino a quando il figlio non abbia compiuto il diciottesimo anno di età), ad impieghi terapeutici.
2)
In subordine, se la nozione di operazioni «strettamente connesse» all’ospedalizzazione e alle cure mediche di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva IVA principale debba essere interpretata nel senso che include tutti i servizi sopra menzionati o alcuni di essi (e in tal caso, quali).
3)
Qualora uno Stato membro ammetta che detti servizi vengono svolti da o sotto la supervisione di uno o più professionisti del settore medico adeguatamente qualificati, se l’espressione «prestazioni mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. c), della direttiva IVA principale debba essere interpretata nel senso che essa include l’insieme o, in alternativa, uno o più (e in tal caso, quali) dei servizi di seguito descritti (come descritti più dettagliatamente nell’esposizione dei fatti):
f)
fornitura ai genitori del nascituro di un kit comprensivo dell’attrezzatura medica necessaria per consentire al professionista del settore medico indipendente presente al momento del parto di prelevare sangue dal cordone ombelicale del neonato subito dopo la nascita;
g)
analisi, all’interno di una struttura dedicata, del sangue prelevato per accertare che non sia contaminato da patogeni trasmissibili per via ematica o tramite le cellule staminali estratte dallo stesso, in caso di impiego terapeutico di dette cellule (e analoghe analisi a sei mesi dalla nascita);
h)
trattamento del sangue prelevato ad opera e sotto la supervisione di professionisti del settore medico adeguatamente qualificati, al fine di estrarre un campione di cellule staminali idonee all’impiego terapeutico;
i)
conservazione del sangue e delle cellule staminali in condizioni scientificamente controllate per mantenerli in perfette condizioni; e/o
j)
destinazione del sangue, su richiesta dei genitori (fino a quando il figlio non abbia compiuto il diciottesimo anno di età), ad impieghi terapeutici.
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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