18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/20
Impugnazione proposta il 3 marzo 2009 dalle società General Química, S.A., Repsol Química, S.A., e Repsol YPF, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione delle Comunità europee
(Causa C-90/09 P)
2009/C 90/32
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: General Química, S.A., Repsol Química, S.A., e Repsol YPF, S.A. (rappresentanti: J.M. Jiménez-Laiglesia Oñate e J. Jiménez-Laiglesia Oñate, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
1)
Annullamento della sentenza 18 dicembre 2008, causa T-85/06, nella parte in cui respinge il motivo di annullamento fondato sull'errore manifesto di valutazione e sul difetto di motivazione relativamente alla responsabilità solidale delle ricorrenti.
2)
Annullamento degli artt. 1, lett. g) e h), e 2, lett. d), della Decisione nella parte in cui dichiara che la Repsol YPF e la Repsol Química sono responsabili congiuntamente e solidalmente di una violazione dell’art. 81, n. 1, del Trattato CE insieme alla General Química, e, in subordine, nella parte in cui tale Decisione è diretta contro la Repsol YPF, in entrambi i casi con riduzione adeguata della sanzione.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro il rigetto del motivo di annullamento della Decisione relativa all’attribuzione di responsabilità alla Repsol Química e alla Repsol YPF per quanto riguarda la condotta della General Química, S.A. In tale sentenza il Tribunale di primo grado applica erroneamente un criterio d’imputazione di responsabilità privo di collegamento con i fatti o le circostanze pertinenti del caso e con la violazione commessa dalla General Química. Il Tribunale a torto attribuisce alla società madre la responsabilità per una società figlia, ritenendo sussistente un’unità economica sulla scorta della mera possibilità o capacità da parte della società madre di esercitare un’influenza decisiva sulla sua società figlia. Tale giudice non chiarisce neppure il motivo per cui gli elementi selezionati dimostrano l’esistenza di un’influenza decisiva, oltre a ignorare o stravolgere quelli versati agli atti. Inoltre, il Tribunale applica erroneamente la presunzione elaborata dalla giurisprudenza per i casi in cui la società madre è proprietaria della totalità del capitale sociale, invertendo l’onere della prova, senza altresì specificare, comunque, quale standard probatorio sia necessario produrre onde confutare tale presunzione. Con la sentenza in discorso si riconosce alla Commissione un’illimitata discrezionalità nell’apprezzamento e nella valutazione delle prove prodotte per confutare la presunzione. In conseguenza di ciò, detta presunzione è in realtà inconfutabile. Del pari, e a parte il fatto che la responsabilità della Repsol YPF non è né puntualmente individuata né inequivoca, il Tribunale a torto estende in modo automatico la presunzione della mera capacità di esercitare un’influenza decisiva alla società madre posta al vertice del gruppo. La responsabilità viene imputata al gruppo di società, e non all’impresa come unità economica, ove la responsabilità è, oltre tutto, irrefutabile.
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