6.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 129/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 13 marzo 2009 — Repubblica federale di Germania contro D, Intervenienti: Il rappresentante degli interessi federali presso il Bundesverwaltungsgericht, L’incaricato federale in materia di asilo presso il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Causa C-101/09)
2009/C 129/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania
Convenuto: D
Intervenienti: Il rappresentante degli interessi federali presso il Bundesverwaltungsgericht
L’incaricato federale in materia di asilo presso il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati)
Questioni pregiudiziali
1)
Se si configuri un reato grave di diritto comune ovvero un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), nel caso in cui lo straniero sia stato coinvolto per anni, in quanto guerrigliero e funzionario, e per un periodo anche come membro del comitato direttivo, in un’organizzazione (nella fattispecie: il PKK) che nella sua lotta armata contro lo Stato (nella fattispecie: la Turchia) ha continuato ad applicare anche metodi terroristici e che risulta iscritta nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della Posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e detto straniero abbia attivamente sostenuto in una posizione preminente la lotta armata di tale organizzazione.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se l’esclusione dallo status di rifugiato a norma dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE presupponga che lo straniero continui a costituire una fonte di pericolo.
3)
In caso di soluzione negativa della questione sub 2): se l’esclusione dallo status di rifugiato a norma dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE presupponga un vaglio di proporzionalità riferito al singolo caso.
4)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):
a)
se nell’ambito del vaglio di proporzionalità vada considerato il fatto che lo straniero beneficia della tutela contro l’allontanamento coattivo dallo Stato in forza dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ovvero in forza di norme nazionali;
b)
se l’esclusione sia sproporzionata soltanto in casi eccezionali presentanti caratteristiche particolari.
5)
Se possa considerarsi compatibile con la direttiva 2004/83/CE, nel senso di cui all’art. 3 di quest’ultima, il fatto che lo straniero, malgrado la sussistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 12, n. 2, della citata direttiva e la revoca dello status di rifugiato in conformità dell’art. 14, n. 3, della medesima, continui ad essere riconosciuto come titolare di un diritto di asilo in forza di norme costituzionali nazionali.
(1) GU L 304, pag. 12.
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