20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 19 marzo 2009 — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA
(Causa C-104/09)
2009/C 141/40
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Parti
Ricorrente: Pedro Roca Álvarez
Convenuto: SESA START ESPAÑA E.T.T. S.A.
Questioni pregiudiziali
Se il principio della parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione del sesso, sancito dall’art. 13 del Trattato e dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (1), nonché dalla direttiva 2002/73/CE (2), che modifica la direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osti ad una normativa nazionale (nel caso specifico, l’art. 37, n. 4, dello Statuto dei lavoratori), che riserva esclusivamente alle madri lavoratrici subordinate la titolarità del diritto ad un permesso retribuito per allattamento, fruibile nella modalità di una riduzione di mezz’ora della giornata lavorativa o nell’astensione dal lavoro per un’ora, frazionabile in due periodi, che ha carattere facoltativo, la cui copertura finanziaria è a carico del datore di lavoro e che è usufruibile fino al compimento del nono mese di età del bambino, mentre la titolarità di tale diritto non è concessa ai padri che svolgono un’attività di lavoro subordinato.
(1) GU L 39, pag. 40.
(2) GU L 269, pag. 25.
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