20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/22
Impugnazione proposta il 18 marzo 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04: Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-106/09 P)
2009/C 141/41
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan, agenti)
Altre parti nel procedimento: Governo di Gibilterra, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, notificata alla Commissione il 5 gennaio 2009, nelle cause riunite T-211/04 e T-215/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione;
—
respingere i ricorsi di annullamento proposti dal Governo di Gibilterra e dal Regno Unito e
—
condannare il Governo di Gibilterra e il Regno Unito alle spese;
in subordine,
—
rinviare le cause dinanzi al Tribunale di primo grado per un riesame e
—
riservare le spese relative a entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La Commissione conferma che la sentenza contestata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.
Il Tribunale di primo grado ha errato:
—
nel valutare il rapporto esistente tra l’art. 87, n. 1, CE, e la competenza degli Stati membri in materia fiscale;
—
nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata alla valutazione di aiuti di Stato presunti;
—
nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata all’esercizio dei poteri di controllo in ordine all’individuazione di un sistema fiscale comune o “normale”;
—
nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, ritenendo che il sistema fiscale comune o “normale” possa risultare dall’applicazione di tecniche differenti a contribuenti diversi;
—
nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, considerando che la Commissione aveva omesso di individuare il regime fiscale comune o “normale” e di effettuare la valutazione richiesta per dimostrare la natura selettiva delle misure in oggetto;
—
nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, non esaminando i tre elementi di selettività individuati nella decisione contestata.
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