20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/26
Impugnazione proposta il 31 marzo 2009 dalla Kronoply GmbH, ex Kronoply GmbH & Co. KG, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T-162/06, Kronoply GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-117/09 P)
2009/C 141/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kronoply GmbH, ex Kronoply GmbH & Co. KG (rappresentanti: R. Nierer e L. Gordalla, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1.
annullare la sentenza 14 gennaio 2009 del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), causa T-162/06;
2.
annullare la decisione della Commissione 21 settembre 2005, relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex n. 609/2003), con cui la Commissione dichiara l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto che la Germania intende accordare alla ricorrente;
3.
in subordine rispetto al secondo capo delle conclusioni, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
4.
condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione, in particolare alle spese sopportate dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione in esame è rivolta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, di rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente e diretto all’annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, che dichiara l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto che la Germania intende accordare alla Kronoply GmbH & Co. KG. Secondo la sentenza impugnata, la Commissione avrebbe correttamente ritenuto che per l’aiuto controverso non fosse necessario da parte del beneficiario né una controprestazione né un contributo al conseguimento di un obiettivo d’interesse comune e che quindi si trattasse di un aiuto al funzionamento destinato a coprire le spese correnti, non autorizzabile. Il Tribunale ha stimato che l’aiuto controverso non fosse necessario, dato che concerneva unicamente la realizzazione di uno stabilimento di produzione, oggetto però di una precedente notifica, e dato che il progetto di investimento era stato integralmente realizzato per mezzo dell’aiuto autorizzato in seguito a tale prima notifica, e ciò molto prima della notifica dell’aiuto controverso.
A sostegno della propria impugnazione la ricorrente adduce che la sentenza impugnata non è conforme all’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale adottati ai fini del detto articolo e alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento del 1998. Il Tribunale avrebbe per questo violato anche i principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.
La violazione dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE consisterebbe nel fatto che il Tribunale avrebbe mal interpretato e valutato il criterio della necessità e dell’effetto di incentivazione.
Quanto alla valutazione della necessità dell’aiuto controverso, il Tribunale avrebbe illegittimamente ristretto la sfera di applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, ritenendo, in modo giuridicamente errato, che il beneficiario di un aiuto possa, per un dato progetto di investimento, notificare un unico aiuto e che ogni nuova notifica debba concernere un nuovo progetto d’investimento. Il Tribunale inoltre avrebbe effettuato la propria valutazione della necessità fondandosi su una data che, da un lato, sarebbe stata del tutto priva di pertinenza ai fini della decisione d’investimento della ricorrente e sulla quale, dall’altro, questa non avrebbe avuto alcuna influenza. La data determinante ad avviso della Commissione e del Tribunale sarebbe stata quella in cui lo Stato membro ha notificato l’aiuto controverso alla Commissione. Orbene, presentando la propria domanda di concessione degli aiuti alle autorità nazionali, la ricorrente avrebbe già fatto quanto necessario ed in suo potere per provare la necessità. La ricorrente non avrebbe alcuna influenza sulla data di notifica dell’aiuto alla Commissione. Tale posizione del Tribunale e della Commissione avrebbe la logica conseguenza che occorrerebbe negare ad un qualsivoglia progetto d’investimento la necessità che l’aiuto sia concesso, ove la decisione della Commissione sulla compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto progettato con il mercato comune avesse luogo solo a completamento o termine del progetto d’investimento.
Si dovrebbe inoltre osservare che la ricorrente non avrebbe potuto contestare direttamente la decisione della Commissione relativa all’aiuto inizialmente notificato. Quando la Commissione dichiara compatibile con il mercato comune un aiuto, il cui importo però non corrisponde alla richiesta presentata dal beneficiario dell’aiuto alle autorità nazionali, quest’ultimo non potrebbe vedere accolto un ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado avverso la decisione, ad esso favorevole, della Commissione. Il lasso di tempo intercorrente tra la prima decisione della Commissione di autorizzazione dell’aiuto iniziale e la notifica dell’aiuto controverso si spiegherebbe pertanto con il fatto che la ricorrente ha esaurito i mezzi di ricorso di cui pensava disporre avverso la lettera della Commissione di rifiuto di modificare la sua prima decisione di autorizzazione. Il fatto che la Repubblica federale di Germania abbia, pertanto, notificato l’aiuto controverso soltanto dopo la realizzazione del progetto d’investimento dipenderebbe unicamente dalla controversia incidentale relativa alla qualifica della suddetta lettera della Commissione. Perciò, l’argomento secondo cui il progetto d’investimento è stato frattanto realizzato non potrebbe fungere da fondamento della valutazione della necessità.
Quanto al criterio dell’effetto di incentivazione, il Tribunale avrebbe espressamente lasciato tale questione aperta. Anche supponendo che, contrariamente al parere della ricorrente, necessità ed effetto di incentivazione fossero considerati due distinte condizioni dell’autorizzazione, esse sarebbero entrambe soddisfatte nel caso di specie.
Il punto 4.2, terzo comma, degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale stabilisce che il criterio dell’effetto di incitazione è soddisfatto quando la domanda di aiuti è presentata prima dell’inizio di esecuzione del progetto. Decisiva a questo proposito potrebbe essere — come illustrato supra — soltanto la domanda di aiuti presentata dinanzi alle autorità nazionali. La ricorrente avrebbe presentato tale domanda prima che l’esecuzione avesse inizio e pertanto avrebbe osservato il predetto criterio. Il Tribunale non ne avrebbe tenuto conto, violando così non solo l’art. 87 CE, ma anche gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
La sentenza impugnata sarebbe altresì contraria alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento ed al principio di parità di trattamento, in quanto il Tribunale avrebbe approvato l'incoerente applicazione della valutazione del mercato da parte della Commissione. Nell'ambito della procedura di notifica relativa all'aiuto iniziale, la Commissione avrebbe lasciato intendere che avrebbe valutato il mercato dei prodotti di riferimento in base ad un fattore concorrenza di coefficiente pari a 0,75, per poi, solo circa tre settimane dopo, effettuare una diversa valutazione sullo stesso mercato di riferimento in un'altra decisione, considerando come consono, secondo la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, un coefficiente di 1,0. Benché la Commissione disponga di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la valutazione economica di una situazione di fatto, tale margine troverebbe nondimeno un limite nel fatto che i mercati per prodotti identici sono identici, in particolare quando i mercati dello stesso gruppo di prodotti sono valutati nell’arco di tre settimane.
Un altro errore di diritto commesso dal Tribunale, infine, consisterebbe nel fatto che esso avrebbe totalmente ignorato l'argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui la stessa era obbligata a realizzare il progetto di investimento entro un termine di 36 mesi a partire dalla presentazione della domanda. Ove la ricorrente avesse disatteso tale obbligo, essa avrebbe perso interamente il beneficio dell'aiuto. Non le si potrebbe addebitare di esservisi attenuta. Con ciò il Tribunale avrebbe violato l'art. 87 CE nonché il principio secondo il quale la Commissione dovrebbe conformarsi alle regole di gestione degli aiuti che la stessa adotta ed attua.
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