4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/27
Ricorso proposto il 27 aprile 2009 da Iride SpA e Iride Energia SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 11 febbraio 2009, causa T-25/07, Iride SpA, Iride Energia SpA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-150/09 P)
2009/C 153/51
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Iride SpA, Iride Energia SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Merola, T. Ubaldi, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
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Annullare la sentenza
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Accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso di primo grado o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia;
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti invocano due motivi d'impugnazione a sostegno delle loro pretensioni.
Il primo motivo riguarda un errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 253 CE con riferimento al difetto di motivazione della decisione controversa. Il Tribunale, infatti, è incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che, in merito alla sussistenza nella presente fattispecie dei requisiti previsti dall'art. 87, par. 1, CE, valgano a soddisfare l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE: i) la mera affermazione con cui la Commissione dichiara di aver constatato che la misura in esame deve essere considerata come un aiuto di Stato; ii) la possibilità di utilizzare la decisione di apertura dell'indagine e una precedente e distinta decisione della Commissione per motivare per relationem l'atto impugnato.
Il secondo motivo riguarda un travisamento dei mezzi di ricorso e un errore di diritto del Tribunale nella valutazione della portata della giurisprudenza Deggendorf ai fini della valutazione del caso di specie. In particolare, il Tribunale:
i)
ha snaturato i mezzi di ricorso presentati in primo grado dalle Ricorrenti adducendo un preteso travisamento da parte di queste del procedimento di controllo in materia di aiuti di Stato, senza tuttavia chiarire realmente in che cosa consistesse tale travisamento;
ii)
ha omesso di rilevare l'errore compiuto dalla Commissione nella valutazione della portata della sentenza Deggendorf con riferimento alla presente fattispecie, consistente nel non aver compiuto un'analisi concreta e specifica dell'effetto distorsivo della concorrenza e degli scambi comunitari derivante dal cumulo del nuovo aiuto con il precedente aiuto non restituito;
iii)
ha omesso di rilevare l'errore compiuto dalla Commissione nella valutazione della portata della sentenza Deggendorf con riferimento alla fattispecie in esame, consistente nell'aver di fatto trasformato la mancata restituzione di un precedente aiuto da ulteriore criterio di valutazione circa la compatibilità dell'aiuto a condizione aggiuntiva e dirimente di compatibilità dell'aiuto, non prevista dal Trattato;
iv)
ha omesso di rilevare che l'interpretazione ultronea ed abusiva data dalla Commissione alla sentenza Deggendorf nel casa di specie ha l'effetto di trasformare tale giurisprudenza in uno strumento per reprimere gli inadempimenti degli Stati membri non prevista dal Trattato o dalla legislazione derivata;
v)
ha omesso di rilevare che la Commissione, decidendo di avviare la procedura d'indagine formale nei confronti della misura notificata dall'Italia, ha dimostrato di ritenere di disporre di tutte le informazioni necessarie a svolgere l'esame di compatibilità della misura. In questo modo la Commissione ha contraddetto la tesi posta alla base della decisione controversa, secondo cui le Autorità italiane e la società beneficiaria, durante la procedura relativa alla notifica, non le avrebbero fornito informazioni sufficienti per condurre l'analisi di compatibilità della misura;
vi)
è incorso in un grave errore di diritto quando ha affermato che la giurisprudenza comunitaria non ritiene necessario che la Commissione proceda ad un'analisi concreta e circostanziata della sussistenza di elementi idonei a considerare soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 87, par. 1, CE per poter qualificare come aiuto la misura in esame.
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