1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/26
Ricorso proposto il 7 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-158/09)
2009/C 180/45
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Martinez del Peral Cagigal e M. van Beek, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare che non avendo adottato le misure legislative o regolamentari necessarie alla trasposizione della direttiva 2003/88/CE (1) per quanto riguarda il personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 1, n. 3, della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 18, lett. a), della direttiva 93/104/CE (2), mantenuto dall’art. 27, n. 1, della direttiva 2003/88, da leggersi in combinato con l’allegato I, parte B, della medesima direttiva.
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condannare il Regno di Spagna alle spese.
Motivi e principali argomenti
La direttiva 2003/88/CE ha lo scopo di stabilire prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. In quanto direttiva di codificazione ha sostituito la direttiva 93/104/CE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per la trasposizione.
Le misure di trasposizione della direttiva 2003/88/CE notificate dalle autorità spagnole alla Commissione non includono le misure legali o regolamentari necessarie per la trasposizione della direttiva per quanto riguarda il personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche.
L’art. 1, n. 3, della direttiva 2003/88 dispone che la medesima si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE (3) che contiene talune deroghe dovute alle peculiarità inerenti a determinate attività specifiche della funzione pubblica, come le forze armate o la polizia, o a determinate attività specifiche nei servizi della protezione civile. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il criterio usato dal legislatore comunitario per determinare l’ambito di applicazione della direttiva 89/391/CEE non è basato sull’appartenenza dei lavoratori ai diversi settori di attività menzionati nel suo art. 2, considerati complessivamente, ma esclusivamente sulla natura specifica di taluni incarichi speciali svolti dai lavoratori in certi settori.
Di conseguenza, la ricorrente sostiene che non vi è alcun dubbio che la direttiva 2003/88/CE si applichi al personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche e, all’interno di queste, alla “Guardia Civil” (forza armata per il mantenimento dell’ordine in Spagna) per cui la mancata adozione di misure di trasposizione in tale settore costituisce una violazione di detta direttiva
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
(2) Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).
(3) Direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).
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