4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Simvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) (Grecia) l’8 maggio 2009 — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε./Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
(Causa C-161/09)
2009/C 153/54
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Simvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε.
Convenuto: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
Questioni pregiudiziali
1)
Se un’impresa come la ricorrente, ovvero un’impresa di trasformazione e di confezionamento di uva secca, stabilita in una determinata regione del paese, in cui la legge vieta l’introduzione ai fini della trasformazione e del confezionamento di diverse varietà di frutto dell’uva secca provenienti da altre regioni del paese, e che si trova quindi nell’impossibilità di esportare l’uva secca che sarebbe stata ottenuta dalla trasformazione del frutto dell’uva secca proveniente dalle varietà sopra menzionate, possa far valere dinanzi al giudice che le relative misure legislative sono in contrasto con l’art. 29 del Trattato CE;
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione di cui sopra, si chiede inoltre se disposizioni come quelle del diritto nazionale ellenico, che disciplinano la presente controversia e che, da un lato, vietano l’introduzione, l’immagazzinamento e la trasformazione del frutto dell’uva secca allo scopo della sua successiva esportazione, da varie regioni del paese, in una determinata regione, in cui è consentita solo la trasformazione del frutto dell’uva secca prodotto localmente, e, dall’altro, riservano la possibilità di riconoscimento della denominazione di origine protetta solo al frutto dell’uva secca che sia stato sottoposto a trasformazione e confezionato nella regione determinata in cui è stato ottenuto, contrastino o meno con l’art. 29 del Trattato, che vieta l’imposizione di restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente;
3)
In caso di soluzione affermativa della seconda questione di cui sopra, si chiede inoltre se la tutela della qualità di un prodotto, che venga determinato geograficamente dalla legge nazionale dello Stato membro e a cui non sia stata riconosciuta la possibilità di recare un particolare titolo distintivo che indichi la sua qualità superiore e unicità, generalmente riconosciute, connesse alla sua provenienza da una determinata regione geografica, costituisca o meno, ai sensi dell’art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, un legittimo scopo di interesse generale imperativo che consente una deroga all’art. 29 del Trattato CE, il quale vieta l’imposizione di restrizioni quantitative all'esportazione del prodotto di cui trattasi e qualsiasi misura di effetto equivalente;
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