1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/27
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax) (Regno Unito) l’8 maggio 2009 — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-163/09)
2009/C 180/47
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax) (Regno Unito).
Parti
Ricorrente: Repertoire Culinaire Ltd.
Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs.
Questioni pregiudiziali
1)
Se il vino da cucina e il porto da cucina siano soggetti ad accisa ai sensi della direttiva 92/83/CEE (1) nello Stato membro di importazione in quanto rientranti nella definizione di «alcole etilico» di cui al primo trattino dell’art. 20 della direttiva 92/83/CEE.
2)
Se sia compatibile con l’obbligo dello Stato membro di dare attuazione alla esenzione contenuta nell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83/CEE, in combinato disposto con l’art. 27, n. 6, e/o con l’art. 28 CE e/o con l’efficacia diretta di quegli obblighi e/o con i principi di non discriminazione e di proporzionalità, limitare l’esenzione per il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina ai casi in cui le bevande alcoliche siano state utilizzate come ingrediente, nonché limitare l’applicazione dell’esenzione a quei soggetti che hanno utilizzato le bevande spiritose come ingrediente in prodotti e/o a quei soggetti che svolgono attività di grossisti dei suddetti prodotti e/o producono o fabbricano suddetti prodotti per quella attività e con l’ulteriore condizione che i reclami siano presentati entro un periodo complessivo di quattro mesi dal versamento della tassa e che l’importo del rimborso non sia inferiore a £ 250.
3)
Se il vino da cucina e il porto da cucina, qualora siano soggetti ad imposta ai sensi del primo trattino dell’art. 20 della direttiva 92/83/CEE, e/o il cognac da cucina, oggetto del presente ricorso, debbano essere considerati esenti dall’accisa al momento della fabbricazione ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. f), o alternativamente dell’art. 27, n. 1, lett. e), della direttiva 92/83/CEE.
4)
Alla luce degli artt. 10 e 28 CE, quale effetto abbia, se ve ne sia alcuno, sugli obblighi degli Stati membri di cui agli artt. 20 e 27, n. 1, lett. f), o alternativamente all’art. 27, n. 1, lett. e), della direttiva 92/83/CEE, la circostanza che lo Stato membro di fabbricazione abbia svincolato il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina dal regime di circolazione [dei prodotti soggetti ad] accisa ai sensi della direttiva 92/12/CEE e l’abbia immesso in libera circolazione all’interno dell’Unione europea.
(1) Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).
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