1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/28
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Sofia (Bulgaria) il 14 maggio 2009 — Georgi Ivanov Elchinov/Direttore della Cassa nazionale malattia
(Causa C-173/09)
2009/C 180/49
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo di Sofia.
Parti
Ricorrente: Georgi Ivanov Elchinov.
Convenuta: Cassa nazionale malattia.
Parte interessata: Ministero della salute.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408/71 (1) (omissis) debba essere interpretato nel senso che se la cura specifica, per la quale viene richiesto il rilascio del modulo E 112, non può essere praticata in un’istituzione sanitaria bulgara, si deve ritenere che tale cura non venga finanziata a carico del bilancio della Cassa nazionale malattia (NZOK) o del Ministero della Salute e, al contrario, qualora tale cura venga finanziata a carico del bilancio della NZOK o del Ministero della Salute, si deve ritenere che essa possa essere prestata in una istituzione sanitaria bulgara.
2)
Se l’espressione «[se le cure di cui trattasi]» nello Stato membro nel cui territorio l’interessato risiede non possono essere praticate di cui all’art. 22, n. 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretata nel senso che in tale espressione rientrino i casi nei quali la cura che viene praticata nel territorio dello Stato membro dove l’assicurato abita è, in quanto tipo di trattamento, di gran lunga più inefficace e radicale della cura praticata in un altro Stato membro, ovvero che in tale espressione rientrano solo i casi nei quali l’interessato non può essere curato tempestivamente.
3)
Se, alla luce del principio dell’autonomia processuale il giudice nazionale debba osservare le istruzioni vincolanti impartitegli da una istanza giudiziaria superiore nell’ambito della rimozione della sua decisione e rinvio della causa per un nuovo esame, qualora sussistano motivi per ritenere che tali istruzioni siano in contrasto con il diritto comunitario.
4)
Se la cura di cui trattasi non può essere praticata nel territorio dello Stato membro nel quale l’assicurato ha la sua residenza, sia sufficiente, affinché tale Stato membro possa rilasciare un’autorizzazione per una cura in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 che la cura di cui trattasi, rientri come tipologia tra le prestazioni che sono previste nella normativa dello Stato membro dapprima menzionato anche qualora tale normativa non menzioni espressamente lo specifico metodo di cura.
5)
Se l’art. 49 CE, e l’art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 36, n. 1 della legge sull’assicurazione malattia secondo cui gli assicurati obbligatori hanno diritto a ricevere totalmente o parzialmente il valore delle spese per l’assistenza medica all’estero, solo se hanno ottenuto all’uopo una autorizzazione preventiva.
6)
Se il giudice nazionale deve fare obbligo all’organismo competente dello Stato nel quale l’interessato è assicurato di emettere il documento per cure all’estero (modulo E 112) qualora il diniego del rilascio di un siffatto documento risulti illegittimo, nel caso in cui la domanda di rilascio del documento venga presentata prima che fosse praticata la cura all’estero e la cura terminata al momento della pronuncia della decisione giudiziaria.
7)
In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra, e il giudice dovesse considerare illegittimo il diniego dell’autorizzazione per una cura all’estero, come debbono essere rimborsate le spese dell’assicurato per le sue cure:
a)
direttamente dallo Stato, dove è assicurato, o dallo Stato nel quale il trattamento medico è stato praticato, previa esibizione dell’autorizzazione per cura all’estero;
b)
in quale misura, qualora l’ambito delle prestazioni, previsto nella normativa dello Stato membro di residenza sia diverso dall’ambito delle prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro dove la cura viene praticata, considerato l’art. 49 CE che vieta limitazioni alla libera prestazione di servizi.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1).
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