1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/33
Ricorso proposto il 28 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro
(Causa C-190/09)
2009/C 180/57
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Chatzigiannis, A. Margelis)
Convenuta: Repubblica di Cipro
Conclusioni del ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica di Cipro, avendo vietato la commercializzazione di biocarburanti prodotti a partire da piante geneticamente modificate e avendo adottato l’art. 6 della legge n. 66(I) del 2005 senza previa comunicazione alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 28 del Trattato CE e dell’art. 8, n. 1, della direttiva 98/34/CE (1);
—
condannare la Repubblica di Cipro alle spese.
Motivi e principali argomenti
La legge cipriota n. 66(I) del 2005 «peri Proothisis tis Chrisis Biokafsimon i allon Ananeosimon Kafsimon gia tis Metafores» (relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) traspone nel diritto cipriota la direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. Tuttavia, la Sezione 6 della legge cipriota contiene clausole che vietano la commercializzazione di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da piante geneticamente modificate.
La coltivazione di varietà autorizzate di piante geneticamente modificate (GM) nell’Unione europea è legale in base alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, i biocarburanti lavorati prodotti a partire da piante geneticamente modificate non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni legislative di cui trattasi e di conseguenza occorre esaminare la compatibilità delle clausole con gli artt. 28-30 del Trattato CE.
Quanto alla violazione degli artt. 28-30 del Trattato CE la Commissione ritiene che, in primo luogo, il divieto cipriota non sia necessario per la tutela di un qualsiasi interesse generale e, in secondo luogo, che le norme nazionali che vietano in modo assoluto un prodotto contrastino con il principio di proporzionalità.
Per quanto attiene alla violazione della direttiva 98/34/CE, la Commissione ritiene che la Sezione 6 della legge n. 66(I) del 2005 costituisca una regolamentazione tecnica ai sensi dell’art. 1 e che non rientri nella deroga di cui all’art. 10, n. 1, primo trattino della medesima direttiva. Di conseguenza, le autorità cipriote avevano l’obbligo di comunicare alla Commissione la disposizione soprammenzionata. Poiché le autorità cipriote hanno adottato la disposizione senza previa comunicazione hanno violato l’obbligo ad esse incombente in forza dell’art. 8, n. 1, della direttiva 98/34/CE.
(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
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