15.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 193/8
Impugnazione proposta il 1o giugno 2009 dalla Kaul GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Bayer AG
(Causa C-193/09 P)
2009/C 193/08
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kaul GmbH (rappresentanti: avv. R. Kunze, Rechtsanwalt e Solicitor, avv. G. Würtenberger, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli), Bayer AG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/UAMI — Bayer (la sentenza impugnata), con la quale esso ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o agosto 2007, che ha confermato la decisione della divisione di opposizione con la quale è stata respinta l’opposizione diretta contro la domanda di marchio comunitario n. 000 195 370«ACRCOL»;
—
fissare un’udienza dinanzi alla Corte di giustizia al termine della procedura scritta;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che la decisione del Tribunale di primo grado costituisce una violazione delle disposizioni pertinenti del regolamento CE, n. 40/94 (1), e, inoltre, viola i principi processuali fondamentali. Pertanto, l’impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 è fondata in quanto
—
il Tribunale di primo grado ha dato un’errata interpretazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e, quindi, nell’emettere la sentenza impugnata, ha violato detta disposizione;
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la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado, in base alla quale una violazione del diritto al contraddittorio era irrilevante per la soluzione della controversia, è viziata e viola gli artt. 61, n. 2, e 73, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e
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la Corte di giustizia ha a torto accolto la valutazione della commissione di ricorso sul criterio del rischio di confusione in conformità all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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