1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/34
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’8 giugno 2009 — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH
(Causa C-203/09)
2009/C 180/59
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Volvo Car Germany GmbH
Convenuta: Autohof Weidensdorf GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1), debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l’agente commerciale non ha diritto all’indennità di fine rapporto neppure in caso di recesso ordinario dal contratto esercitato dal preponente, qualora al momento di tale recesso ordinario sussistesse una giusta causa di recesso immediato per inadempienza imputabile all’agente, ma lo scioglimento del contratto non sia stato determinato da quest’ultima.
Nel caso in cui una normativa nazionale siffatta sia compatibile con la detta direttiva:
2)
Se l’art. 18, lett. a), della direttiva osti a che la normativa nazionale in materia di esclusione del diritto all’indennità trovi applicazione in via analogica nell’ipotesi in cui una giusta causa di recesso immediato per inadempienza imputabile all’agente commerciale sia intervenuta soltanto dopo la dichiarazione di recesso ordinario e sia divenuta nota al preponente solo dopo la cessazione del contratto, sicché quest’ultimo non potesse più esercitare un ulteriore recesso immediato fondato sull’inadempienza imputabile all’agente.
(1) GU L 382, pag. 17.
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